n.193 del 11.07.2013 (Parte Seconda)
Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, assunte le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della l. 225/92;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;
Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all’art. 3 co. 1 stabilisce che il Commissario delegato possa riconoscere la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito e a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà;
Considerato che gli eventi sismici hanno determinato la necessità di procedere ad interventi urgenti di rafforzamento locale e miglioramento sismico sugli edifici destinati ad attività di impresa che presentino le caratteristiche strutturali definite dai commi 8 e 10 dell’art. 3 del D.L. n. 74/2012 e, ai fini della prosecuzione delle attività, di conseguire il certificato di agibilità sismica provvisoria secondo le modalità di cui al comma 8-bis del medesimo art. 3;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con Ministri dell’Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante “Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto” (G.U. n. 45 del 22/2/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell’art. 11 del D.L. n. 74/2012;
Richiamate le Ordinanze:
- n. 57 del 12 ottobre 2012 e smi “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi’”;
- n. 23 del 22/2/2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto - Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012”;
- n. 26 del 06/03/2013 “Ordinanza 23 del 2013 “Modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, a valere sulle risorse di cui all’art. 10, comma 13 del Decreto- Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012 n. 134 - Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.” Rettifiche.”, con la quale si è proceduto a recepire le osservazioni relative alla richiamata Ordinanza 23/2013 trasmesse dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna a uniformare le condizioni di revoca dei contributi con quelle delle altre ordinanze commissariali relative agli interventi sugli immobili;
- n. 35 del 20/3/2013 “Modalità di applicazione dell’art. 3 comma 10 della legge 122 di conversione del D.L. 74/2012.”
Richiamata, inoltre, l’Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria - SII previsto all’art. 3 dell’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012” ed in particolare il punto 10) del dispositivo che ha previsto di individuare nella società Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A - INVITALIA del Ministero dello Sviluppo Economico, la società che svolge le attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi nonchè l’attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo;
Considerato inoltre che la sopra citata ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e smi prevede al comma 6 dell’art. 4 che “Gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 31/12/2015.” pertanto le attività poste in capo all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A - INVITALIA si rendono necessarie almeno sino a tale data.
Vista la proposta di convenzione, il cui schema viene allegato alla presente per farne parte integrate e sostanziale che prevede, tra l’altro:
a. che la convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2015;
b. che l’ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad euro 18.500.000.
VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;
DISPONE
1. di stipulare con la società Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A - INVITALIA. apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.i. e all’Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm. nonché l’attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 75/2012, secondo lo schema allegato alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che:
a. la convenzione avrà durata fino al 31 dicembre 2015;
b. l’ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad euro 18.500.000.
2. di prevedere che gli oneri connessi all’effettuazione delle attività previste dalla convenzione da stipularsi secondo lo schema approvato dalla presente ordinanza, stimati nella misura massima di euro 18.500.000, trovino copertura nell’ambito delle risorse assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 74/2012, come convertito con la Legge 122/2012;
3. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/94.
La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 8 luglio 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani