n. 113 del 04.07.2012 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa all'impianto di recupero di rifiuti inerti mediante frantumazione e vagliatura (R5), presso l'impianto sito in località Il Pioppo" nel comune di Castellarano (RE), presentato da della ditta F.A.T.A. Inerti Srl (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “recupero di rifiuti inerti mediante frantumazione e vagliatura (R5), presso l’impianto sito in località Il Pioppo” da svolgersi nel Comune di Castellarano (RE) ad opera della Ditta FATA Inerti Srl da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. l'attività dovrà essere realizzata e svolta come descritto negli elaborati progettuali;

b. prima della messa in riserva e recupero dei rifiuti, la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei materiali in ingresso, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato, o comunque di materiali estranei all’attività di recupero, che dovranno essere avviati e smaltiti in impianti autorizzati;

c. i quantitativi istantanei di rifiuti messi in riserva non dovranno superare le quantità massime trattate giornalmente, secondo quanto indicato nel progetto presentato;

d. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero in regime semplificato dovranno essere stoccati nell'area individuata come "Messa in riserva art. 216", mentre quelli derivanti dall'attività di recupero in regime ordinario dovranno essere stoccati nell'area individuata come "Stoccaggio rifiuti art. 210";

e. l'attività di recupero rifiuti in procedura ordinaria e quella in procedura semplificata non potranno essere svolte contemporaneamente, ma dovranno risultare ben distinte temporalmente;

f. dovrà essere realizzato un sistema per il lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti in ingresso e in uscita dal centro di recupero rifiuti;

g. dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue in entrata alla vasca di raccolta delle acque meteoriche (disoleatore a servizio della piazzola di rifornimento gasolio, impianto di trattamento a servizio della piazzola lavaggio mezzi); si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l’impianto;

h. il materiale sedimentato all'interno della vasca di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere periodicamente asportato per garantire il volume di accumulo della vasca stessa;

i. le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue industriali prodotte nello stabilimento non dovranno confluire in acque superficiali; nel caso in cui la Ditta intendesse attivare un scarico di tale tipologia lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato da parte di questa Provincia;

j. nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell’impianto di trattamento, dovranno essere tempestivamente avviate le operazioni per ripristinarne la corretta funzionalità e ne dovrà essere data immediata comunicazione a Provincia e ARPA territorialmente competente, indicando anche i tempi di ripristino previsti;

k. le frazioni inerti (MPS) ottenute dalla attività di recupero dovranno essere conformi a quanto previsto dalla vigente normativa (allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.);

l. i rifiuti derivanti dalle operazioni di triturazione, cernita e vagliatura dovranno essere opportunamente stoccati in deposito temporaneo in appositi cassoni/cassonetti in attesa di essere smaltiti presso impianti autorizzati;

m. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali previsti dal progetto e dal presente atto, finalizzati a minimizzare l’impatto acustico e prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione, e frantumazione dei rifiuti;

n. in fase di esercizio, nei pressi di tutti i recettori sensibili vicini all’impianto in oggetto, devono essere rispettati i limiti di immissione acustica, previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

o. nel caso di sversamenti accidentali sul suolo (gasolio, olio ecc.), dovranno essere tempestivamente adottate misure di contenimento e rimozione degli inquinanti in modo da scongiurare eventuali contaminazioni del suolo e della falda;

p. alla cessazione dell'attività il proponente dovrà procedere alla caratterizzazione del sito al fine di verificare la necessità di procedere ad un'eventuale bonifica; nel caso non risulti necessaria alcuna bonifica, oppure in seguito alla stessa qualora sia dovuta, il proponente dovrà procedere al ripristino dei luoghi in accordo con la destinazione urbanistica dell'area;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 210 e 216 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta FATA Inerti Srl, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Castellarano, all’ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia, all’AUSL di Reggio Emilia Distretto di Scandiano;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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