SUPPLEMENTO SPECIALE N.116 DEL 05.07.2016

Relazione

I Servizi educativi per la prima infanzia rappresentano una risorsa che occorre salvaguardare anche e soprattutto nell'attuale momento di persistente crisi, per una serie di motivi, in parte rinvenibili nella storia della Regione e dei servizi stessi, ma soprattutto per salvaguardare le esigenze dei bambini e delle loro famiglie, come d'altra parte, raccomandato dall'ordinamento europeo.

La socializzazione e l'ambiente educativo che i servizi consentono ai bambini è un valore, anche prescindendo dalla pur essenziale necessità di accudimento espressa dalle famiglie di genitori lavoratori.

Il lavoro è molto cambiato negli ultimi anni, si è fatto più discontinuo; abbiamo assistito ad un progressivo ridursi delle liste di attesa dei servizi per la prima infanzia, dovuto al calo della natalità, ma anche all'alto costo del servizio, difficilmente sostenibile dalle famiglie divenute meno abbienti.

La sostituzione di un nuovo testo legislativo a quello “storico” della legge regionale 1 del 2000, rappresenta una scelta necessitata in parte da motivi legati alle numerose modifiche già intervenute su quel testo, e in parte dalla necessità di adeguare le norme regionali alle nuove esigenze delle famiglie, ferma restando l'opzione fondamentale sulla qualità dei servizi da offrire ai nostri bambini.

La legge regionale n. 13 del 2015 ha rappresentato il primo passo del riordino delle funzioni amministrative e della definizione del nuovo ruolo istituzionale dei soggetti del governo territoriale e interessa anche i servizi educativi.

L'articolo 65 della L.R. n. 13 del 2015, in particolare, oltre a riconoscere alla Regione la titolarità delle funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese tra quelle indicate dalla legge n. 56 del 2014 come fondamentali, stabilisce che con successive leggi regionali si provveda alla riforma delle leggi anche nel settore educativo.

La legge n.107 del 2015 (c.d. buona scuola) si occupa dei servizi per bambini da zero a tre anni, per inserirli nel “ sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie”. Le modalità con le quali verrà attuato il nuovo sistema saranno note solo con l'approvazione dei decreti legislativi previsti dalla legge, ma è opportuno fin d'ora adeguarsi al dettato di legge. Per questo, dove è stato possibile, si è fatto riferimento a tale legge.

In applicazione della legge 107/2015 in tutto il testo è stato utilizzato il Nomenclatore interregionale degli interventi e servizi sociali (2013) e si sono definiti i nidi e servizi ad esso integrativi “servizi educativi per l'infanzia”, senza tuttavia dimenticare la diversa disciplina dei servizi ricreativi.

Titolo I - OGGETTO DELLA LEGGE, FINALITÀ DEI SERVIZI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Articolo 1

La norma richiama i principi fondamentali dell'intero progetto, sottolineando la necessità di investire su servizi educativi di qualità. Nell'ottica di semplificazione, le norme di dettaglio saranno contenute in una o più direttive, approvate dalla giunta regionale, che dovrà dare attuazione a quanto contenuto nella legge.

Articolo 2

Il nido d'infanzia è il principale servizio educativo, con la doppia funzione formativa e di cura per i bambini e di sostegno delle famiglie e di cui la flessibilità deve essere elemento caratterizzante.

Articolo 3

Vengono elencati i servizi integrativi al nido - comprendenti i servizi sperimentali -, qualificandoli, come da Nomenclatore, educativi.

Articolo 4

Si dice espressamente che nidi d'infanzia e servizi integrativi “costituiscono il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia”.

Si considera un valore la messa in rete dei servizi e delle loro tipologie. Per questo la Regione le promuove insieme agli enti locali, che cureranno anche la collaborazione con le università e i centri di ricerca.

Come da sempre perseguito, ma anche in attuazione della legge 107/2015, viene richiesta la continuità con tutte le agenzie educative e, soprattutto, con la scuola dell'infanzia.

Articolo 5

Si afferma esplicitamente l'elenco dei possibili gestori, pubblici e privati e si introducono i concetti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento.

Articolo 6

Vengono stabilite le condizioni di accesso ai servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico, che non possono operare discriminazioni. Gli stessi servizi devono applicare forme di contribuzione differenziata, in relazione alle condizioni economiche delle famiglie.

Al comma 2 viene rafforzato l'obbligo vaccinale imponendone il rispetto ai fini dell'accesso ai servizi educativi e ricreativi, a parte eccezioni motivate dal punto di vista sanitario. Un apposito provvedimento della Giunta regionale si occuperà dell'attuazione del nuovo disposto.

Seguono norme già applicate in materia di servizi educativi aziendali ed interaziendali.

Articolo 7

Viene esplicitato il diritto all'integrazione dei bambini disabili, come già previsto dalla legge regionale 14 del 2008.

Articolo 8

Viene considerata necessaria la partecipazione delle famiglie alle scelte educative compiute da tutti i servizi, così come la trasparenza nella gestione.

Articolo 9

È l'articolo dedicato ai servizi ricreativi, non educativi, che per la loro finalità e le modalità occasionali di svolgimento, hanno un regime (segnalazione certificata di inizio attività invece di autorizzazione al funzionamento, per consentire ai comuni la necessaria vigilanza) e una disciplina diversa. Trattandosi comunque di comunità nelle quali coesistono molti soggetti, tra le norme sanitarie da applicare è espressamente indicata quella dell'obbligo vaccinale.

Ancora diversi dai servizi ricreativi sono le iniziative di conciliazione autonomamente attivate dalle famiglie (ad esempio la baby sitter), che ovviamente non richiedono autorizzazione né requisiti, ma possono in vario modo essere sostenute dai comuni.

Articolo 10

A seguito dell'approvazione della legge regionale 13/2015 sono modificati i ruoli degli enti pubblici, essenzialmente a seguito della soppressione delle competenze in materia educativa delle province e del loro trasferimento in capo alla Regione.

L'Assemblea legislativa approva indirizzi la cui durata sarà stabilita nell'atto di approvazione, contenenti criteri generali di programmazione e ripartizione delle risorse per lo sviluppo, il consolidamento, ma anche la qualificazione dei servizi, nonché per il loro monitoraggio e valutazione e nei quali potranno essere previste indicazioni generali di riferimento per l’armonizzazione dei sistemi tariffari.

Successivamente la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse e attua il programma per le spese correnti, mediante trasferimento agli Enti locali, e provvede direttamente al riparto dei contributi in conto capitale, come previsto al successivo articolo 13.

È prevista altresì l'attuazione diretta di progetti di interesse regionale, nonché per la concessione di contributi straordinari volti al riequilibrio dell'offerta.

 Articolo 11

Si ribadisce qui la necessità che nella programmazione i Comuni coinvolgano i soggetti del sistema integrato e sono elencate le funzioni loro spettanti, tra le quali hanno particolare importanza in questo settore l'autorizzazione e l'accreditamento.

Si prevede inoltre che i Comuni, oltre a utilizzare le risorse regionali per la gestione diretta dei propri servizi, abbiano il compito di assegnare la quota spettante ai gestori del loro territorio.

Articolo 12

Si ricordano qui le competenze delle AUSL, anche in relazione all'integrazione dei bambini disabili.

Articolo 13

A seguito delle richiamata riforma del sistema regionale attuata con L.R 13/2015, si prevede un nuovo sistema di riparto delle risorse agli enti locali o loro forme associative. Le risorse regionali per spese correnti per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici sono assegnate agli Enti locali o loro forme associative; ai Comuni capoluogo sono assegnate le risorse per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici territoriali.

Le risorse per spese di investimento sono erogate direttamente dalla Regione ai soggetti gestori, sentito il Comune interessato.

Articolo 14

Si prevede uno stretto legame del sistema informativo regionale con la gestione amministrativa e quella di verifica di efficacia ed efficienza, e si conferma la collaborazione dell'intero sistema con le banche dati statali.

Titolo II - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI

Articolo 15

Il sistema di autorizzazione al funzionamento, ampiamente sperimentato dal 2000 ad oggi, si lascia invariato. È confermata la competenza comunale alla concessione del provvedimento di autorizzazione.

Per i servizi ricreativi è prevista la segnalazione certificata di inizio attività.

Articolo 16

Nei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento viene inserita qualche semplificazione in legge, prevedendo un maggior dettaglio nella futura direttiva sui requisiti strutturali e funzionali.

Si prevede altresì che i contratti collettivi nazionali di settore di cui alla lettera c) siano sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

Artcolo 17

Si intende procedere all'accreditamento dei servizi, visto come strumento di qualificazione e sviluppo degli stessi, facendo tesoro della sperimentazione svoltasi in Regione negli ultimi anni rispetto al percorso di valutazione della qualità.

Si istituisce un accreditamento del servizio, concesso dal Comune, che, per i servizi privati costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti pubblici, mentre il possesso dei requisiti relativi è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.

Articolo 18

Fulcro dell'accreditamento, che presuppone il possesso dei requisiti per l'autorizzazione, è il percorso di valutazione della qualità, basato su tre elementi imprescindibili: il progetto pedagogico, il coordinatore pedagogico e l'adozione di strumenti di auto-valutazione del servizio oltre a un adeguato numero di ore di formazione, requisiti che verranno esplicitati nella direttiva sull'accreditamento.

Articolo 19

Gli elenchi dei servizi, fino ad ora tenuti a livello provinciale passano a quello regionale, alimentati dagli Enti capofila di distretto.

Articolo 20

In conformità a quanto disposto dalle leggi regionali in materia, il sistema di vigilanza e sanzioni, in capo ai Comuni, rimane invariato rispetto a quanto previsto ed applicato in precedenza, fatti gli opportuni aggiustamenti a seguito dell'eliminazione della competenza in merito delle Province.

Articolo 21

L' accreditamento è condizione per ricevere finanziamenti pubblici, dunque è necessario anche per i rapporti convenzionali e contrattuali con i comuni, secondo le previsioni della futura direttiva.

Articolo 22

La composizione della Commissione tecnica distrettuale, organo istruttorio dei comuni per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento, rimane invariata rispetto a quanto già applicato in attuazione della L.R. 1/2000.

Articolo 23

I compiti della Commissione in materia di autorizzazione al funzionamento sono confermati e si prevede un parere anche in merito all'accreditamento. La direttiva in materia di accreditamento darà più dettagliatamente attuazione al disposto normativo.

Titolo III - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA E DELLA STRUTTURA

Articoli 24, 25, 26

Le norme urbanistiche ed edilizie qui contenute sono frutto del confronto svoltosi con i colleghi del settore e normalmente applicati dai Comuni circa individuazione di aree, ubicazione dei servizi, anche per favorirne l'integrazione con il territorio e tra loro, nonché per la progettazione delle strutture, che deve essere fatta tenendo presente il progetto pedagogico fin dalle fasi iniziali.

Artcolo 27

Si prevede un vincolo di destinazione per gli immobili finanziati e le procedure che ne consentono il trasferimento in caso di utilizzo per l'infanzia e l'adolescenza o la rimozione.

In questo articolo, frutto di numerose modifiche nella stesura già prevista nel 2000, si è proceduto all'adeguamento rispetto ai compiti già provinciali, ora svolti direttamente dalla Regione e si è prevista la restituzione del finanziamento in caso di revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

Articolo 28

La qualità dei servizi dipende in grande misura dal personale.

La qualificazione del personale educativo, da sempre perseguita dalla Regione, è ora riconosciuta da una norma dello Stato, che prevede l'obbligo della laurea per il personale stesso, che è opportuno richiamare.

A seguito dell'approvazione dei decreti attuativi, la direttiva regionale stabilirà le tipologie di laurea ammesse.

Articolo 29

I compiti del personale educativo sono sintetizzabili nell'educazione e cura dei bambini, nonché in un intenso rapporto con i genitori.

Il personale ausiliario è parte integrante dello staff dei servizi educativi e, accanto ai propri compiti specifici, ha il ruolo di collaborare al buon funzionamento dell'attività del servizio.

Articolo 30

Il lavoro di gruppo è presupposto e conseguenza dei compiti così come stabiliti nell'articolo precedente.

Articolo 31

Per la determinazione del rapporto numerico, che dovrà orientarsi sul concetto di flessibilità organizzativa, la direttiva dovrà tener conto del numero e dell'età dei bambini specie di quelli sotto l'anno, della presenza di bambini disabili o svantaggiati, della necessità di garantire la compresenza del personale, nonché delle caratteristiche della struttura e dei tempi di apertura.

Articolo 32

Nella tradizione della Regione Emilia-Romagna, i coordinatori pedagogici, che hanno compiti organizzativi, pedagogici e gestionali, nonché di formazione e supporto del personale, dovranno essere dotati di laurea, la cui tipologia verrà definita dalla direttiva, in armonia con quanto disporranno i decreti attuativi della legge 107/2015.

Art 33

I coordinamenti pedagogici sovradistrettuali, formati dai coordinatori pedagogici del territorio e finora collocati presso le Province, coincidono con quanto previsto dalla legge 107/2015, assumono la denominazione di coordinamenti pedagogici territoriali e sono collocati presso i comuni capoluogo, per non interrompere, con una diversa collocazione, l'attività in corso.

La futura direttiva potrà eventualmente mutarne la collocazione, anche in relazione alla futura evoluzione della normativa regionale in materia di assetto istituzionale, con riferimento alle aree vaste. I soggetti gestori pubblici accreditati garantiscono la presenza dei coordinatori ai coordinamenti, ma è consentita la presenza di coordinatori di servizi semplicemente autorizzati come valore aggiunto del sistema.

Art 34

Prevede norme sulla formazione in servizio dei coordinatori e del personale dei servizi.

Art. 35

Viene inserita la clausola valutativa che rappresenta uno strumento per l'Assemblea legislativa per un compiuto esame degli effetti della legge regionale sull'assetto e la distribuzione dei servizi.

Art 36

È previsto che la regione faccia fronte agli oneri derivanti dalla legge, con risorse proprie e con risorse statali, anche provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché da finanziamenti del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato previsto dalla legge 107/2015.

Art. 37

Le norma transitorie mirano a non interrompere l'attività dei servizi, in attesa dell'approvazione delle direttive in materia di requisiti strutturali ed organizzativi e di accreditamento.

Art 38

Viene abrogata la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e successive modifiche e integrazioni.

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