n.96 del 01.04.2020 periodico (Parte Seconda)
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Deliberazioni di Giunta regionale n. 2268/2015, n. 227/2017 e n. 1148/2019. Tipi di Operazione 1.1.01, 1.3.01, 2.1.01, 4.1.01 e 4.2.01 16.1.01 e 16.2.01. Differimento termini attività e presentazione domande di pagamento
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 – Versione 8.2 – attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella formulazione approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2018) 8506 final del 5 dicembre 2018, di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 2138 del 10 dicembre 2018;
Vista altresì la proposta di modifica del P.S.R. – Versione 9 approvata con propria deliberazione n. 2266 del 22 novembre 2019 e attualmente sottoposta alla valutazione dei Servizi della Commissione Europea recante, tra l’altro, modifiche alla scheda di Misura riferita al Tipo di operazione 16.1.01;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2268 del 28 dicembre 2015 recante “PSR 2014-2020 - MISURA 16 - TIPO DI OPERAZIONE 16.1.01 "GRUPPI OPERATIVI DEL PEI PER LA PRODUTTIVITÀ E LA SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA", SOTTOMISURA 16.1 "SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ DELL'AGRICOLTURA". FOCUS AREA 2A, 4B, 4C, 5A E 5E. APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI ANNO 2015”;
- n. 227 del 27 febbraio 2017 recante “Reg. (UE) 1305/2013 – PSR 2014/2020 – Progetti di Filiera – Approvazione avvisi pubblici regionale per i tipi di operazione 4.1.01, 4.2.01, 16.2.01 e proposta formativa per il tipo di operazione 1.1.01” ed in particolare l’allegato 5 relativo all’avviso pubblico della Misura 16, tipo di operazione 16.2.01 “Progetti pilota e sviluppo dell’innovazione”, come modificata delle successive deliberazioni n. 370 del 12 marzo 2018, n. 996 del 25 giugno 2018, n. 1453 del 10 settembre 2018, n. 1920 del 12 novembre 2018 e n. 145 del 10 febbraio 2020;
- n. 1201 del 23 luglio 2018 recante “P.S.R. 2014-2020. Misura M01 “Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione” e Misura M02 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”. Avviso pubblico per l’accesso al sostegno per il tipo di operazione 1.1.01 “Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze”, 1.3.01 “Scambi interaziendali d breve durata e visite alle aziende agricole e forestali” e 2.1.01 “Servizi di consulenza” per le annualità 2018, 2019 e 2020”;
- n. 1148 dell’8 luglio 2019 recante “P.S.R. 2014-2020. MISURA M01 "TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE" E MISURA M02 "SERVIZI DI CONSULENZA, DI SOSTITUZIONE E ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE" "CATALOGO VERDE" E AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL SOSTEGNO. DEFINIZIONE RIPARTO FONDI PER FOCUS AREA E FISSAZIONE SCADENZE ANNO 2019 E AGGIORNAMENTO DURATA ATTIVITà, DENSITA' AULE E AMPLIAMENTO TEMATICHE” con la quale sono state approvate alcune modifiche relativamente alla durata delle attività, alla densità delle aule ed alle tematiche ammissibili, con riferimento all’avviso pubblico disciplinato nell’allegato B alla suddetta deliberazione 1201/2018;
Dato atto che, con riferimento alla Misura 16, negli avvisi approvati con la deliberazione n. 2268/2015 (allegati 1-5), al paragrafo “TEMPI DI ESECUZIONE DEI PIANI E PROROGHE” si prevede che lo sviluppo temporale dei Piani riferiti al tipo di operazione 16.1.01 possa avere una durata massima di 36 mesi calcolata a partire dalla data del provvedimento di concessione del contributo;
Dato atto altresì che nell’avviso approvato con la deliberazione n. 227/2017 (allegato 5), si prevede che lo sviluppo temporale dei Piani riferiti al tipo di operazione 16.2.01 potrà avere una durata massima di 18 mesi, calcolata a partire dalla data di comunicazione tramite PEC al promotore/capofila del provvedimento di concessione relativo ai beneficiari diretti del progetto di filiera;
Considerato che nei citati avvisi al paragrafo “MODALITÀ DI RICHIESTA DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE”, si prevede che la domanda di saldo debba essere presentata entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la realizzazione del Piano;
Dato atto, altresì, che:
- nell’Allegato B alla suddetta deliberazione n. 1201/2018, al punto 9 “Rendicontazione e liquidazione” si prevede che il beneficiario deve presentare domanda di pagamento al termine delle attività e comunque entro e non oltre le ore 12:00 del centoventesimo giorno naturale consecutivo dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
- tale ultimo termine, al punto 3 “Durata delle attività e densità delle aule” dell’Allegato 1 alla suddetta deliberazione n. 1148/2019, è stato rideterminato in 180 giorni;
Rilevato, inoltre, che:
- nei citati avvisi di cui alle predette deliberazioni n. 2268/2015 e n. 227/2017 si prevede:
- al paragrafo “REVOCHE E SANZIONI” la revoca totale del contributo concesso nel caso non sia rispettato il termine perentorio previsto per la conclusione o rendicontazione dei Piani;
- al paragrafo “RIDUZIONI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO”, che “in sede di liquidazione a saldo del contributo potrà essere applicata una sanzione pari all'1% del contributo calcolato in base ai controlli effettuati e all’applicazione di quanto disposto al paragrafo precedente per ogni giorno lavorativo di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, fino ad un massimo di 25 giorni di calendario; oltre tale termine si procederà alla revoca del contributo.”;
- nel citato allegato B) alla deliberazione n. 1201/2018, al paragrafo 9 “Rendicontazione e liquidazione”, si prevede la decadenza dal sostegno nel caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;
Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in data odierna recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e le ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna in merito al COVID-19;
Considerato:
- che le circostanze eccezionali derivanti dall’introduzione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, disposte dal Governo e dalla Regione Emilia-Romagna, comportano una situazione di oggettiva difficoltà organizzativa a carico dei partner dei Gruppi operativi operanti in alcuni ambiti geografici e in capo ai beneficiari della Misura 1 e 2, tale da poter generare molteplici ritardi nella realizzazione delle attività previste e nel perfezionamento della documentazione necessaria alla presentazione delle rendicontazioni tecnico-finanziarie;
- che una dilazione dei termini previsti negli avvisi suddetti consentirebbe, pertanto, ai soggetti beneficiari di realizzare compiutamente quanto previsto nei Piani di innovazione e negli interventi di formazione e consulenza, di cui agli avvisi di che trattasi, e di predisporre la documentazione prevista a rendiconto in conformità alle disposizioni e di non incorrere nelle sanzioni citate;
Ritenuto, pertanto, di modificare:
- i paragrafi 7.4 “REQUISITI DEL PIANO DEL GO” e 20 “TEMPI DI ESECUZIONE DEI PIANI E PROROGHE” degli allegati 1-5 di cui alla deliberazione n. 2268/2015 e i paragrafi 6.1 “REQUISITI DEL PIANO DEL GO ED IMPORTI MINIMI E MASSIMI. INTENSITÀ DEL SOSTEGNO” e 17 “TEMPI DI ESECUZIONE DEI PIANI E PROROGHE” dell’allegato 5 di cui alla deliberazione n. 227/2017 prorogando di mesi sei lo sviluppo temporale massimo dei Piani;
- il paragrafo 22 “MODALITÀ DI RICHIESTA DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE” degli allegati 1-5 di cui alla deliberazione n. 2268/2015 e il paragrafo 19 “MODALITÀ DI RICHIESTA DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE” dell’allegato 5 di cui alla deliberazione n. 227/2017, fissando in 120 giorni, calcolati dalla data di scadenza del termine fissato per la realizzazione del Piano, il termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo;
dando atto che i predetti nuovi termini sono applicabili ai soli Piani per i quali, alla data di approvazione del presente atto, il termine delle attività o di presentazione della domanda di pagamento non sia già scaduto, anche se hanno già usufruito della possibilità di richiedere la proroga prevista dai relativi avvisi;
- il paragrafo 3 “Durata delle attività e densità delle aule” dell’allegato 1 di cui alla deliberazione n. 1148/2019, fissando in 365 giorni la durata massima delle attività, intesa come periodo intercorrente tra la domanda di sostegno e quella di pagamento;
Considerato inoltre che le medesime circostanze eccezionali determinano anche un’oggettiva difficoltà per le imprese beneficiarie dei contributi previsti dalla deliberazione n. 227/2017 a valere sui tipi di operazione 4.1.01 e 4.2.01 relativamente al rispetto dei termini di realizzazione degli investimenti;
Considerato altresì che:
- l’Allegato 1 alla propria deliberazione n. 227/2017, al paragrafo 19 “Tempi di esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività” stabilisce, tra l’altro, che “Il mancato rispetto dei termini di esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività definito negli specifici Avvisi pubblici comporta la revoca del contributo concesso al singolo “beneficiario diretto”, anche se in parte già erogato. In tale ipotesi, l’Amministrazione regionale valuterà i riflessi sul progetto di filiera complessivo con le modalità definite al successivo paragrafo 24 “Sanzioni e revoche” al fine di assumere le decisioni conseguenti.
In relazione alle diverse tempistiche e possibilità di proroga fissate per ciascuna operazione, il progetto di filiera complessivo deve essere comunque completato entro 24 mesi dalla data di comunicazione tramite PEC al promotore/capofila del provvedimento di concessione relativo ai beneficiari diretti del progetto di filiera.”
- l’Allegato 3, alla medesima deliberazione n. 227/2017, relativo all’operazione 4.1.01, al paragrafo 9 “Tempi di realizzazione del PI”, prevede “Il PI dovrà prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti non superiore a 12 mesi, decorrente dalla data di comunicazione tramite PEC al promotore/capofila del provvedimento di concessione relativo ai beneficiari diretti del progetto di filiera.
Si prevede la possibilità di concedere una eventuale proroga di massimo 6 mesi su espressa preventiva richiesta debitamente motivata, a cui dovrà essere allegata l’autorizzazione del proponente/capofila, con formale assenso, da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine prefissato.”;
- l’Allegato 4, della stessa deliberazione n. 227/2017, relativo all’operazione 4.2.01, al paragrafo 12.7 “Termini di esecuzione dell’investimento”, prevede: “I lavori relativi all’investimento approvato dovranno essere ultimati entro dodici mesi dalla data di comunicazione tramite PEC al promotore/capofila del provvedimento di concessione relativo ai beneficiari diretti del progetto di filiera.
Su motivata e documentata richiesta del beneficiario, presentata almeno 30 giorni prima del termine stabilito per la conclusione del progetto, l’Amministrazione regionale potrà concedere una sola proroga non superiore a 180 giorni, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 18, comma 2, della L.R. 15/1997, approvata con formale assenso dal promotore/capofila.”;
Ritenuto, viste le forti limitazioni all’operatività imposte dalla particolare situazione di emergenza collegata all’emergenza Covid 19 e gli obblighi posti per contrastare il diffondersi dell’epidemia sia dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia dalle Ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna, di disporre una proroga straordinaria di tre mesi relativamente al termine riferito alla conclusione dei lavori previsti al paragrafo 9 “Tempi di realizzazione del PI” dell’Allegato 3, relativo all’operazione 4.1.01, e al paragrafo 12.7 “Termini di Esecuzione dell’investimento” dell’Allegato 4 relativo all’operazione 4.2.01;
Ritenuto inoltre:
- di stabilire, in relazione alle diverse tempistiche e proroghe fissate per ciascuna operazione, che il progetto di filiera complessivo deve essere comunque completato entro 31 mesi dalla data di comunicazione tramite PEC al promotore/capofila del provvedimento di concessione relativo ai beneficiari diretti del progetto di filiera;
- di confermare quanto stabilito al punto 2) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 145 del 10 febbraio 2020 che fissa in 90 giorni, calcolati dalla data ultima di conclusione del progetto realizzato dai singoli beneficiari diretti, il termine di presentazione della domanda di pagamento-saldo;
Dato atto infine che resta confermato quant’altro stabilito con proprie deliberazioni n. 2268/2015, n. 1201/2018, quest’ultima come aggiornata con deliberazione n. 1148/2019, e n. 227/2017, come aggiornata dalle deliberazioni n. 908/2017, n. 1408/2017, n. 370/2018, n. 996/2018 e n. 145/2020;
Richiamati inoltre:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022” ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di modificare:
- i paragrafi 7.4 “REQUISITI DEL PIANO DEL GO” e 20 “TEMPI DI ESECUZIONE DEI PIANI E PROROGHE” degli allegati 1-5 di cui alla deliberazione n. 2268/2015 e i paragrafi 6.1 “REQUISITI DEL PIANO DEL GO ED IMPORTI MINIMI E MASSIMI. INTENSITÀ DEL SOSTEGNO” e 17 “TEMPI DI ESECUZIONE DEI PIANI E PROROGHE” dell’allegato 5 di cui alla deliberazione n. 227/2017, prorogando di mesi sei lo sviluppo temporale massimo dei Piani;
- il paragrafo 22 “MODALITÀ DI RICHIESTA DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE” degli allegati 1-5 di cui alla deliberazione n. 2268/2015 e il paragrafo 19 “MODALITÀ DI RICHIESTA DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE” dell’allegato 5 di cui alla deliberazione n. 227/2017 fissando in 120 giorni, calcolati dalla data di scadenza del termine fissato per la realizzazione del Piano, il termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo;
dando atto che i predetti nuovi termini sono applicabili ai soli Piani per i quali, alla data di approvazione del presente atto, il termine delle attività o di presentazione della domanda di pagamento non sia già scaduto, anche se hanno già usufruito della possibilità di richiedere la proroga prevista dai relativi avvisi;
- il paragrafo 3 “Durata delle attività e densità delle aule” dell’allegato 1 di cui alla deliberazione n. 1148/2019, fissando in 365 giorni la durata massima delle attività, intesa come periodo intercorrente tra la domanda di sostegno e quella di pagamento;
3) di disporre una proroga straordinaria di mesi tre alle imprese per le quali, alla data di adozione della presente deliberazione, non risulti ancora scaduto il termine ultimo di conclusione degli investimenti oggetto di contributo sul tipo di operazione 4.1.01 e 4.2.01 in approccio di sistema, di cui alla deliberazione n. 227/2017 e relativi allegati;
4) di confermare quanto stabilito al punto 2) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 145 del 10 febbraio 2020 che fissa in 90 giorni, calcolati dalla data ultima di conclusione del progetto realizzato dai singoli beneficiari diretti, il termine di presentazione della domanda di pagamento-saldo;
5) di stabilire, altresì, in relazione alle diverse tempistiche e proroghe fissate per ciascuna operazione, che il progetto di filiera complessivo deve essere comunque completato entro 31 mesi dalla data di comunicazione tramite PEC al promotore/capofila del provvedimento di concessione relativo ai beneficiari diretti del progetto di filiera;
6) di dare atto inoltre che resta confermato quant’altro stabilito con proprie deliberazioni n. 2268/2015, n. 1201/2018, quest’ultima come aggiornata con deliberazione n. 1148/2019, e n. 227/2017, come aggiornata dalle deliberazioni n. 908/2017, n. 1408/2017, n. 370/2018, n. 996/2018 e n. 145/2020;
7) di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
8) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.