n.185 del 20.09.2012 (Parte Seconda)

Integrazioni e rettifiche ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012, n. 28 del 24 agosto 2012 e n. 40 del 14 settembre 2012 Localizzazione delle aree

IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

Visto l’art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, dalla Legge 286/2002;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Viste le proprie ordinanze n. 15 del 31 luglio 2012, con la quale sono state localizzate le aree per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici, n. 28 del 24 agosto 2012 con la quale sono state localizzate le aree relative agli Edifici Municipali Temporanei, Prefabbricati Modulari Municipali, Opere di Urbanizzazione secondaria e servizi pubblici e privati, e n. 40 del 14/9/2012 con la quale sono state localizzate le aree per Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili;

Rilevato che in merito alla localizzazione di alcune aree già individuate è emersa la necessità di procedere alla loro cancellazione, rettifica, integrazione a seguito delle segnalazioni pervenute dai comuni;

Atteso che a seguito della cancellazione di alcune previsioni si è resa necessaria la localizzazione di nuove aree per la realizzazione degli interventi programmati;

Preso atto della comunicazione del Comune di Sant’Agostino del 14/9/2012 che, per quanto riguarda la localizzazione del lotto 1 dei Prefabbricati Modulari Scolastici, approvato con l’Allegato “A” all’ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012, evidenzia che i dati e le caratteristiche relative all’area segnalata non sono risultate idonee in quanto insiste sull’area un metanodotto che non consente la realizzazione della struttura scolastica, anche temporanea e pertanto si rende necessario cancellare la vecchia localizzazione e individuarne una nuova;

Ravvisata, quindi, per le motivazioni sopra esposte, la necessità di cancellare e inserire una nuova area per la localizzazione del lotto 1 dei Prefabbricati Modulari Scolastici, del comune di Sant’Agostino, come indicato nell’Allegato A, parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto della comunicazione del Comune di San Prospero del 29/8/2012 che per quanto riguarda la localizzazione dell’area del lotto 3 dei Prefabbricati Modulari Municipali, approvato con l’Allegato “A” all’ordinanza n. 28 del 27 agosto 2012, segnala una nuova area da utilizzare come sede del prefabbricato;

Ravvisata, quindi, l’esigenza di cancellare la precedente previsione e inserire una nuova area per la localizzazione del lotto 3 dei Prefabbricati Modulari Municipali come indicato nell’Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto che a seguito delle segnalazioni dei Comuni di Cavezzo e Finale Emilia si è proceduto, a seguito di verifica con gli Enti interessati, ad un ridimensionamento del numero delle unità abitative provvisorie oggetto della procedura di gara aperta approvata con l’ordinanza n. 41 del 14 settembre 2012, comportando di conseguenza l’eliminazione della localizzazione dei lotti 2 e 5 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili, approvato con l’Allegato “A” all’ordinanza n. 40 del 14 settembre 2012;

Ravvisata, quindi, l’esigenza di cancellare la precedente previsione dei lotti 2 e 5 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili come indicato nell’Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto che il Comune di Concordia sulla Secchia ha segnalato in data 14/09/12 la diminuzione delle unità abitative provvisorie da realizzare comportando la ridefinizione di parte dell’area con la cancellazione di alcuni mappali individuati nel lotto 7 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili, approvato con l’Allegato “A” all’ordinanza n. 40 del 14 settembre 2012;

Ravvisata, quindi, l’esigenza di annullare la precedente previsione di parte dei mappali del lotto 7 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili come indicato nell’Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto che per quanto riguarda la localizzazione degli Edifici Municipali Temporanei, approvato con l’Allegato “A” all’ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012, non sono stati correttamente individuati i riferimenti catastali relativi ai lotti 4, 8, B, D, che sono quindi da rettificare;

Ravvisata la necessità di correggere gli errori materiali relativi ai lotti sopraindicati 4, 8, B, D degli Edifici Municipali Temporanei come indicato nell’Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Rilevato che per quanto riguarda la localizzazione dei lotti 26 e 27 dei Prefabbricati Modulari Scolastici, approvata con l’ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012 e dei lotti 2, 3 e 9 degli Edifici Municipali Temporanei approvata con l’ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012, è emersa la necessità di ridefinire o ampliare le aree e di conseguenza procedere all’integrazione della localizzazione;

Ravvisata l’opportunità di ridefinire o ampliare le aree relative ai lotti 26 e 27 dei Prefabbricati Modulari Scolastici e ai lotti 2, 3 e 9 degli Edifici Municipali Temporanei come indicato nell’Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto della segnalazione del Comune di Carpi, in riferimento alla localizzazione del lotto 14 dei Prefabbricati Modulari Scolastici, approvata con l’ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012, con la quale si richiede di posizionare parte della struttura prevista originariamente sul lotto 14 in una nuova area nei pressi del parcheggio adiacente la stazione delle Autocorriere;

Ravvisata l’opportunità di localizzare l’area suddetta nel comune di Carpi in un nuovo lotto denominato 14b dei Prefabbricati Modulari Scolastici come indicato nell’Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto della segnalazione del Comuni di Mirandola, pervenuta al Commissario Delegato il 18/09/12, in cui vengono ridefinite le localizzazioni delle aree in cui è prevista la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili, ravvisando quindi la necessità di rivedere la localizzazione delle stesse;

Ravvisata, quindi,l’opportunità di annullare la precedente localizzazione dei lotti 8, 9, 9b e 12 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili, approvata con l’ordinanza 40/2012, localizzando le nuove aree segnalate sui lotti 9a, 9b, 9c e 9d dei Prefabbricati Modulari Scolastici come indicato nell’Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto della segnalazione del Comuni di Novi di Modena, pervenuta al Commissario Delegato il 18/09/12, in cui vengono ridefinite le localizzazioni delle aree previste per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili, comportando necessariamente di rivedere la localizzazione delle stesse;

Ravvisata, quindi,l’opportunità di annullare la precedente previsione ed inserire la nuova localizzazione del lotto 12a dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili nel comune di Novi di Modena, come indicato nell’Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto della comunicazione pervenuta presso al Commissario Delegato da parte dell’Arcidiocesi di Bologna con la quale viene richiesta la localizzazione, ai sensi dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, di otto aree destinate alla realizzazione di chiese temporanee nei Comuni di Mirabello, Sant’Agostino, Cento, Pieve di Cento, Galliera e Concordia sulla Secchia;

Rilevato che lalocalizzazione delle nuove chiese si rende necessario, in sostituzione di quelle distrutte o gravemente danneggiate, con interventi che saranno a carico della Diocesi o della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna;

Preso atto che con l'art. 16, comma 8, DPR 380/2001 (TU Edilizia) le "chiese e altri edifici religiosi" rientrano espressamente tra le opere di urbanizzazione secondaria e che secondo l'art. A-24, comma 2, della L.R. 20/2000 le "attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale", omologhe alle opere di urbanizzazione secondaria, ricomprendono quelle riguardanti il culto;

Ravvisata l’opportunità di localizzare, ai fini della conformità urbanistica con le procedure previste dall’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, le nuove otto aree in cui saranno realizzate le chiese temporanee sopracitate, come indicato nell’Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione;

Visto l’elenco della localizzazione delle aree per le quali si prevedono cancellazioni, rettifiche, integrazioni già effettuate con le precedenti ordinanze ed i nuovi inserimenti previsti con i relativi riferimenti catastali, allegato “A” al presente provvedimento per formarne parte integrante;

Sentiti i Sindaci dei comuni interessati;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 /2012, occorre procedere, con il presente provvedimento, alla localizzazione di nuove aree ed alle connesse opere di urbanizzazione, avendo provveduto ad acquisire la documentazione inviata dai Comuni;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n.340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di avviare la procedura oggetto della presente ordinanza, dovuta alla necessità di garantire adeguata sistemazione alloggiativa temporanea, in sostituzione degli attuali campi tende, è tale da non consentire la dilazione della sua efficacia sino al compimento del prescritto termine di 7 giorni, e che ricorrano quindi gli estremi per dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace; 

DISPONE

1. di annullare, per le ragioni espresse nelle premesse, la localizzazione delle aree nei territori dei comuni di Sant’Agostino, San Prospero, Cavezzo, Finale Emilia, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena secondo quanto indicato nell’Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

2. di approvare la localizzazione dellearee (rettifiche, integrazioni e nuovi inserimenti), ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n° 134 del 7/08/2012, comprese nei territori deicomuni di: Medolla, San Prospero, Mirandola, S. Felice sul Panaro, Sant’Agostino, Carpi, Novi di Modena, Cento, Pieve di Cento, Galliera, Finale Emilia, Mirabello e Concordia sulla Secchia, in corrispondenza delle particelle catastali di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante della presente ordinanza;

3. di dare atto chel’approvazione della localizzazione, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l’effetto della imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al punto 1, della presente ordinanza, e costituisce altresì decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate;

4. ai fini della redazione dello stato di consistenza e dell’immissione nel possesso l’accesso alle aree di cui all’elenco allegato sarà effettuato da tecnici designati dal Commissario Delegato a partire dal giorno 28 settembre 2012, dalle ore 8.00;

5. di disporre la pubblicazione della presente ordinanza su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, nonché la trasmissione ai Sindaci dei Comuni elencati in parte premessa del presente atto per la pubblicazione del medesimo nei rispettivi Albi comunali, oltre che sul portale dell’Agenzia Intercent-ER;

6. di dare atto che, ai fini della sola localizzazione, l’efficacia del presente provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all’Albo pretorio dei Comuni interessati dagli interventi, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.L. 83/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;

7. di stabilire che per quanto attiene le nuove chiese temporanee, che si rendono necessarie, in sostituzione di quelle distrutte o gravemente danneggiate, con la presente ordinanza si procede alla sola localizzazione per la conformità urbanistica mentre gli interventi saranno a carico della Diocesi di competenza, della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna o della Conferenza Episcopale Italiana;

8. avverso il presente provvedimento ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato come disposto dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;

9. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 20 settembre 2012

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

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