n.119 del 23.04.2014 periodico (Parte Seconda)

Integrazione alla propria deliberazione n. 1511/2010 concernente criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi previsti dall'art. 25, comma 1 della L.R. 7/2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti:

- la Legge regionale 4 novembre 2009, n. 17 “Misure per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna;

- l’art. 25 della Legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 “legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. primo provvedimento generale di variazione” che prevede al comma 1, per i progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio presentati dai Comuni di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117 contributi straordinari per un importo pari a Euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 25523 nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10050 - Progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio e stabilisce altresì che la Giunta regionale con proprio atto stabilisca i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi;

- la Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 “Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Enti locali” e in particolare la lettera a) del comma 3 dell’art. 14;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1511 dell’11 ottobre 2010, esecutiva ai sensi di legge, concernente “Criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi previsti dall'art. 25 comma 1 della L.R. n. 7 del 23 luglio 2010”;

- n. 2104 del 27 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, concernente “Assegnazione e concessione contributi ai comuni di cui alla Legge 3 agosto 2009, 117 in attuazione della delibera n. 1511/2010”;

- n. 323 del 17 marzo 2014, esecutiva ai sensi di legge, attinente “Deroga alla propria deliberazione n. 1511/2010 concernente criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi previsti dall'art.25 comma 1 della L.R. n. 7 del 23 luglio 2010”;

Ritenuto opportuno in considerazione delle difficoltà di liquidità di cassa che i Comuni sono chiamati ad affrontare nonché della particolarità della linea di finanziamento in questione, riservata esclusivamente ai Comuni previsti dalla citata L.R. 17/2009 e in ragione del soddisfacimento degli interessi pubblici perseguiti nella realizzazione dei progetti oggetto di finanziamento, di procedere all’integrazione sia pure con efficacia retroattiva, della lettera d) del paragrafo 10 della citata propria deliberazione n. 1511/2010 prevedendo in alternativa alla documentazione ivi prevista ossia “regolari documenti di spesa interamente quietanzati (mandati di pagamento, eventuali fatture, ecc.)” quella prevista alla lettera a) del comma 3 dell’art. 14 della L.R. 29/1985 ossia “certificati di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, vistati dalla direzione dei lavori e dal rappresentante legale dell’ente che funge da stazione appaltante”;

Ritenuto altresì opportuno stabilire per i Comuni beneficiari che in sede di rendicontazione finale di spesa inviano la documentazione di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 14 della L.R. 29/1985, l’obbligo di procedere entro il termine di 60 giorni dalla data di erogazione del saldo da parte della Regione, all’invio di regolari documenti di spesa opportunamente quietanzati, nel rispetto di quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 10 della citata propria deliberazione n. 1511/2010;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e 10 del 10 gennaio 2011 e la n. 1222 del 4 agosto 2011;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore regionale al Turismo, Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse in premessa e qui intese integralmente riportate:

  1. di integrare sia pure con efficacia retroattiva, la lettera d) del paragrafo 10 della citata propria deliberazione n. 1511/2010 prevedendo in alternativa alla documentazione ivi prevista ossia “regolari documenti di spesa interamente quietanzati (mandati di pagamento, eventuali fatture, ecc.)” quella prevista alla lettera a), del comma 3, dell’art. 14 della L.R. 29/1985 ossia “certificati di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, vistati dalla direzione dei lavori e dal rappresentante legale dell’ente che funge da stazione appaltante”;
  2. di stabilire per i Comuni beneficiari che in sede di rendicontazione finale di spesa inviano la documentazione di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 14 della L.R. 29/1985, l’obbligo di procedere entro il termine di 60 giorni dalla data di erogazione del saldo da parte della Regione, all’invio dei regolari documenti di spesa opportunamente quietanzati, nel rispetto di quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 10 della citata propria deliberazione n. 1511/2010;
  3. di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto alle disposizioni tecnico operative e prescrizioni giuridiche indicate nella delibera n. 1511/2010;
  4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dando atto che copia del provvedimento sarà inviata a tutti i soggetti beneficiari del contributo disposti con la deliberazione n. 2104/2010.

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