n.118 del 27.04.2022 periodico (Parte Seconda)
Poliambulatorio Privato Terme di Monticelli S.p.A. di Monticelli Terme di Montechiarugolo (PR) - Rinnovo dell'accreditamento istituzionale
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” specificando che, ai sensi:
- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017 relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 53/2013, n. 865/2014, n. 973/2019 relativamente alle indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- n. 466/2021 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 823/2020 e n. 72/2021 relativamente alle disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private connesse alla fase pandemica da Covid-19;
- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 43/2001 e ss.mm.ii.”;
Richiamata inoltre la propria determinazione n. 20202/2020 ad oggetto “Conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare”;
Vista la propria determinazione n. 15146 del 6/11/2015 con cui è stato concesso, in via provvisoria, l'accreditamento alla struttura sanitaria Poliambulatorio Privato Terme di Monticelli S.p.A., sito a Monticelli Terme di Montechiarugolo (PR), in Via Montepelato Nord n.4, poi confermato con variazioni e prescrizioni con proprie determinazioni n. 4637 del 28/3/2017 e n. 14025 del 7/9/2017;
Vista la domanda di rinnovo dell’accreditamento, pervenuta il 3/5/2019, presentata dal Legale rappresentante della Società Terme di Monticelli S.p.A., con sede legale in Monticelli Terme di Montechiarugolo (PR), per la struttura di cui trattasi;
Vista la nota PG/2019/0500562 del 31/5/2019 del Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione di comunicazione della validità formale della domanda di rinnovo dell’accreditamento presentata, che permette allo stesso Poliambulatorio, ai sensi della DGR 1943/2017, di continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate, nelle more dell’adozione dell’atto di rinnovo;
Dato atto che il Servizio regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;
Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della suddetta struttura, redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale a seguito di verifica documentale, trasmessa con Prot. 09/11/2021.1030559.I e successive integrazioni del 11/1/2022;
Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica, applicati i requisiti disponibili vigenti, riconducibili alle attività richieste in accreditamento, è stata espressa una valutazione favorevole al rinnovo dell'accreditamento della struttura sanitaria di cui trattasi;
Valutato quindi di poter procedere, alla luce delle verifiche effettuate, al rinnovo dell’accreditamento del Poliambulatorio Privato Terme di Monticelli S.p.A., sito a Monticelli Terme di Montechiarugolo (PR);
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato:
- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
- l’art. 23, comma 4, della l.r. n. 22/2019, che stabilisce che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 111/2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura sanitaria Poliambulatorio Privato Terme di Monticelli S.p.A., sito a Monticelli Terme di Montechiarugolo (PR), in Via Montepelato Nord n.4, il rinnovo dell’accreditamento, con validità quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, per:
- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
- Cardiologia, esclusivamente per l’attività di elettrocardiogramma;
- Otorinolaringoiatria;
- Ortopedia (Ortopedia e Traumatologia);
- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Presidio ambulatoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione;
- Funzione di governo aziendale della formazione continua;
2. di concedere l’accreditamento di cui al punto 1. dando atto che sarà disposta la verifica sul campo dei requisiti applicati, a completamento del procedimento, da svolgersi in ottemperanza ai termini indicati nelle disposizioni transitorie in materia di accreditamento, derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid 19;
3. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;
4. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 111/2021 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
5. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.