n. 48 del 30.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Azienda agricola Pessina Bruno, Eliseo e Ugo - Domanda 5/5/2010 di concessione di derivazione di acqua pubblica per uso irriguo e zootecnico dalle falde sotterranee, tramite 2 pozzi in comune di Parma (PR), Loc. Carignano - Regolamento regionale n. 41/2001 - artt.5, 6. Concessione di derivazione

IL RESPONSABILE 

(omissis)

determina: 

a) la decadenza della concessione n. 11004 del 29/7/2005 in premessa, ai sensi dell’art. 32, c. 2, Reg. Reg. 41/01;

b) di assentire, all’ Azienda agricola Pessina Bruno, Eliseo e Ugo, C.F. e P.IVA 00482220344, con sede in Lesignano Bagni (PR), Via della Parma n. 14 e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma, la concessione richiesta con successiva istanza 5/5/2010 di regolarizzazione e parziale rettifica degli utilizzi aziendali, a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in comune di Parma, località Carignano,mediante due pozzi denominati Pozzo 2 e Pozzo 4, da destinare rispettivamente ad uso irrigazione agricola e zootecnico, nella quantità stabilita fino ad un massimo e non superiore a moduli 0,20 (20 l/s e 107.000 metri cubi annui) per uso irriguo e moduli 0,03 (l/s 3 e 12.501 metri cubi annui) per uso zootecnico;

(omissis)

g) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme

dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 13/5/2010 n. 5007

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/01.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

  • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
  • di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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