n.27 del 29.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata "Dante" in comune di Cervia (RA), attivata da So.f.in.im. Srl - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III LR 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sulle attività previste dalla concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata “Dante” in Comune di Cervia (RA), proposte da So.f.in.im Srl, poiché il progetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 9 ottobre 2013, è nel complesso ambientalmente compatibile; 

b) di ritenere, quindi, possibile rilasciare la concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata “Dante” in Comune di Cervia (RA), a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte: 

  1. So.f.in.im Srl dovrà fornire al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione, al termine dei primi due anni di attività, per ognuna delle due acque minerali, sperimentazioni cliniche controllate, eseguite secondo protocolli specifici, atte a valutare l’efficacia clinica del trattamento nelle indicazioni proposte; le predette relazioni cliniche saranno sottoposte alle valutazioni del Consiglio Superiore di Sanità perchè verifichi se sussistono le condizioni per il mantenimento del riconoscimento; 
  2. dovrà essere mantenuto un vincolo di tutela assoluta in prossimità dei pozzi, nell’area recintata a protezione delle opere di captazione; tale area deve essere mantenuta adeguatamente protetta e adibita esclusivamente alle opere di captazione e ad infrastrutture di servizio; 
  3. coerentemente con quanto indicato in progetto dalla Società proponente, si stabilisce in 12,6 l/min la portata massima emungibile per il pozzo “Dante 1” e in 118,8 l/min per il pozzo “Dante 2”, fermo restando la portata media annua che non dovrà superare 2,4 l/min per il pozzo “Dante 1” e 24 l/min per il pozzo “Dante 2” [quantità annua massima emungibile: mc 1262 per il pozzo “Dante 1” e mc 12615 per il pozzo “Dante 2”]; 
  4. con riferimento all’immobile in cui si prevede di utilizzare la risorsa termale:
    • al fine di consentire una migliore lettura delle membrature dei pilastri e quindi dell’interessante porticato proteso verso il mare, gli elementi vetrati dovranno essere posti non in mezzeria bensì a filo interno dei pilastri; dettagli di fissaggio dovranno essere, se del caso, preventivamente concordati in loco con il competente funzionario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini;
    • al termine dei lavori dovrà essere fornito alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, il consuntivo scientifico d’intervento che, con foto in corso d’opera e sintetiche relazioni, illustri il lavoro effettuato;
    • la Direzione Lavori (architetto iscritto ad Ordine Professionale, in ottemperanza al R.D. 2537/1925 sulle competenze professionali), dovrà comunicare alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, preventivamente e per iscritto, la data dei lavori per fornire in corso d’opera le indicazioni necessarie per una corretta conduzione dell’intervento; 
  5. al fine di consentire l’effettuazione di eventuali sopralluoghi sull’area, So.f.in.im Srl dovrà comunicare, con congruo anticipo, l’inizio dei lavori alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; 
  6. le acque minerali e termali utilizzate a fini terapeutici dovranno essere trattate nel rispetto della normativa vigente; 
  7. nel programma lavori da approvarsi contestualmente al rilascio della concessione di coltivazione di acque minerali e termali “Dante” da parte del competente Settore della Provincia di Ravenna, è esclusa la nuova ricerca idrica termale; 
  8. Per la realizzazione delle opere necessarie alla messa in esercizio dei pozzi “Dante 1” e “Dante 2”, comprensive delle opere di trasformazione di parte della struttura ricettiva per consentire l’utilizzo a scopo termale delle acque emunte, dovrà essere acquisito presso il Comune di Cervia idoneo titolo edilizio abilitativo; in tale ambito dovranno essere verificati e soddisfatti i parametri edilizi dell’art. 28.6 e seguenti delle NTA del vigente PRG; 
  9. con riferimento sia alle acque provenienti dal rubinetto in testa al pozzo da utilizzarsi in occasione dei prelievi per la verifica periodica delle caratteristiche microbiologiche e chimico-fisiche delle acque prelevate, sia a quelle scaricate previo utilizzo termale nella struttura ad esso adibita, So.f.in.im Srl dovrà richiedere al Comune di Cervia specifica autorizzazione allo scarico delle acque reflue; qualora non fosse possibile il rilascio di detta autorizzazione ai sensi del vigente “Regolamento degli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche” del Comune di Cervia, detti reflui dovranno essere smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti; 
  10. la Società proponente dovrà effettuare un monitoraggio dell’acquifero attraverso l’installazione di due piezometri posti uno a valle ed uno a monte rispetto al pozzo “Dante 1”, perpendicolarmente rispetto alla linea di costa, con le seguenti caratteristiche:
    • piezometro di monte - dovrà esser posto a circa m 100 dal pozzo, avere profondità totale m 52 e diametro del tubo 2 pollici;
    • piezometro di valle - dovrà esser posto a 30 - 40 metri dal pozzo, avere profondità totale m 52 e diametro del tubo 2 pollici;
  11. al fine di verificare l’andamento del livello piezometrico dell’acquifero captato anche all’interno del pozzo “Dante 2” (il cui prelievo è di circa un ordine di grandezza superiore a quello del pozzo “Dante 1”) dovrà essere posizionato un misuratore in continuo (cadenza oraria) del livello piezometrico ed un misuratore anch’esso in continuo (cadenza oraria) della portata d’acqua prelevata; 
  12. il sistema di monitoraggio, di cui alle precedenti prescrizioni, dovrà essere mantenuto in perfetto stato di funzionamento a carico della Società proponente per tutta la durata della concessione; tutti i dati raccolti dovranno essere inviati semestralmente, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, al Servizio Geologico Sismico e dei Suoli ed al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Ravenna, all’Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli e ad ARPA Direzione Tecnica; 
  13. per il monitoraggio della subsidenza nell’area in esame, si farà riferimento ai rilievi satellitari che sono realizzati da Regione-ARPA con cadenza quinquennale (prossimo rilievo nel 2016); qualora tali rilievi mettessero in luce abbassamenti differenziali del sito rispetto all’intorno, Regione e Provincia con il supporto di ARPA Direzione Tecnica, valuteranno l’opportunità, di imporre alla Società proponente l’installazione di apparati di misura specifici quali una stazione permanente GPS e stazioni assesti metriche; 

c) di dare atto che, per quanto esplicitato ai punti 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3.15 della presente delibera, la superficie dell'area di concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata “Dante” è di ha 68.15.57 ed i 5 vertici della poligonale chiusa che delimita l'area sono:

  • Vertice 1 - spigolo W incrocio via Nazario Sauro con viale Volturno;
  • Vertice 2 - spigolo W incrocio via Nazario Sauro con viale Colombo;
  • Vertice 3 - spigolo NE Lungomare D'annunzio in corrispondenza dell'accesso alla pista ciclabile;
  • Vertice 4 - spigolo E incrocio Lungomare Grazia Deledda con Viale E. De Amicis;
  • Vertice 5 - spigolo SW incrocio Viale E. De Amicis con Viale Titano;

gli atti allegati alla presente deliberazione sono assunti in riferimento all’area di concessione risultante dalle delimitazioni sopra indicate; 

d) di dare atto che il parere della Provincia di Ravenna e del Comune di Cervia sulla compatibilità ambientale del progetto, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

e) di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, la presente valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Cervia, qualora il relativo Consiglio Comunale ratifichi l’atto conclusivo della procedura di VIA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; 

f) di dare atto che i pareri favorevoli sulla suddetta variante allo strumento urbanistico, espressi ai sensi di legge dalla Provincia di Ravenna e da AUSL Ravenna - Dipartimento di Sanità Pubblica, sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

g) di dare atto che il parere su detta variante espresso con lettera prot. n. 4592 del 19 marzo 2013 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi: ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 7, della L 7 agosto 1990, n. 241, si intende acquisito l’assenso di detta Soprintendenza, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

h) di dare atto che, ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 7, della L 7 agosto 1990, n. 241, si intende acquisito l’assenso in merito alla variante allo strumento urbanistico, dovuto ai sensi di legge da parte di ARPA Sez. Prov.le di Ravenna, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

i) di dare atto che il parere inerente il bilancio idrico espresso, ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

j) di dare atto che la concessione di coltivazione di acque minerali e termali, rilasciata, ai sensi della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Provincia di Ravenna con determina dirigenziale n. 3870 del 6 dicembre 2013, costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

k) di dare atto che l’allegato 1 alla suddetta determina n. 3870 del 6 dicembre 2013, che costituisce l’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è disponibile al pubblico sul sito web regionale al seguente link http://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/Ricerche;

l) di dare atto che i pareri in merito alla suddetta concessione di coltivazione espressi, ai sensi della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, dal Comune di Cervia e da AUSL Ravenna - Dipartimento di Sanità Pubblica, sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; 

m) di dare atto che l’autorizzazione all’esecuzione di lavori su bene culturale ai sensi dell’art. 21 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata con nota n. 4592 del 19 marzo 2013 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

n) di dare atto che il parere preliminare ai sensi dell’art. 28, comma 4, del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, espresso con lettera formale dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, è stato acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna ed è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi: ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 7, della L 7 agosto 1990, n. 241, si intende acquisito l’assenso della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva; 

o) di dare atto che il permesso di costruire, non necessario in relazione alla tipologia delle opere da realizzarsi per la messa in esercizio dei pozzi “Dante 1” e “Dante 2”, comprensive delle opere di trasformazione di parte della struttura ricettiva per consentire l’utilizzo a scopo termale delle acque emunte, non è accorpato nella presente procedura: come prescritto nell’ambito del presente procedimento dovrà essere acquisito presso il Comune di Cervia idoneo titolo edilizio abilitativo ai sensi delle norme attualmente vigenti; 

p) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società proponente So.f.in.im Srl; 

q) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Ravenna; al Comune di Cervia; alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli; ad ARPA Sez. Prov.le di Ravenna; ad AUSL di Ravenna – Dipartimento di Sanità Pubblica; al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna; al Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna; al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna; al Servizio Tecnico Bacino di Romagna sede di Ravenna; ad ARPA Direzione Tecnica; 

r) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni sei (sei), salvo eventuali proroghe ai sensi di legge; 

s) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

t) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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