n.12 del 18.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento Dipartimento Chirurgico Azienda USL Imola

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs. 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
  • attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 16/7/2010, Prot. Azienda USL Imola n. 28625 del 14/7/2010, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante del Dipartimento Chirurgico ubicato presso il Presidio ospedaliero “Santa Maria della Scaletta”, Via Montericco 4,Imola (BO), presso l’Ospedale di Castel San Pietro Terme, Viale Oriani 2, Castel San Pietro (BO), il Polo Sanitario di Medicina, Via Saffi 1, Medicina (BO) dell’Azienda USL di Imola, con sede legale in Via Amendola 2, Imola (BO), chiede l’accreditamento istituzionale del Dipartimento Chirurgico così articolato:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

  • Chirurgia generale (cod. 09)
  • Oculistica (cod.34)
  • Ortopedia Traumatologia (cod.36)
  • Otorinolaringoiatria (cod.38)
  • Urologia (cod. 43)

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Imola, PG 11407 del 3/3/2009 e PG 46865 del 17/9/2009, del Sindaco del Comune di Castel San Pietro, PG 29917-08 del 31/1/2009,del Sindaco del Comune di Medicina PG 1583 del 4/2/2009;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, effettuata in data 15 e 16 settembre 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/1036 del 26/1/2011, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

determina:

- di concedere l’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura:

Dipartimento Chirurgico ubicato presso il Presidio ospedaliero “Santa Maria della Scaletta”, Via Montericco 4, Imola (BO), presso l’Ospedale di Castel San Pietro Terme, Viale Oriani 2, Castel San Pietro (BO), il Polo Sanitario di Medicina, Via Saffi 1, Medicina (BO), per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio 2007:

Area di degenza e relative Aree Ambulatoriali:

  • Chirurgia generale (cod. 9)
  • Oculistica (cod.34)
  • Ortopedia Traumatologia (cod.36)
  • Otorinolaringoiatria (cod.38)
  • Urologia (cod. 43)
  • l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
  • di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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