n.74 del 18.03.2021 (Parte Seconda)

Approvazione del documento di indirizzo tecnico alle strutture sanitarie della Regione in materia di buone pratiche per la prevenzione della contenzione

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 2 del D. Lgs. 502/1992, così come successivamente integrato e modificato, che prevede, al comma 2, che spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute delle Aziende Sanitarie, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime;

Richiamati il Piano Sanitario Regionale 1999-2001, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1235/1999, il Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008-2010, approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 175/2008, la cui validità è stata prorogata per gli anni 2013 e 2014 con delibera assembleare n. 117/2013 e il Piano Sociale e Sanitario 2017-2019, approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 120/2017, i quali:

- ribadiscono come il sistema delle cure ospedaliere sia basato su organizzazioni ad elevata qualificazione, per garantire trattamenti sicuri e di qualità;

- nell’ambito delle tematiche attinenti al governo clinico e alla qualità delle cure esprimono il concetto di qualità dei servizi e sicurezza delle cure, prefiggendosi di conoscere i rischi delle realtà aziendali al fine di incidere sulla qualità delle cure, testimoniando il crescente interesse di questa Amministrazione nei confronti delle attività di monitoraggio dei fenomeni pertinenti la sicurezza dei pazienti e verso il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza;

Considerato che nell’ambito del monitoraggio e del miglioramento della pratica clinica viene riservata particolare attenzione alla prevenzione della contenzione, che consiste nell’atto di limitare i movimenti volontari di tutto o di una parte del corpo della persona assistita attraverso l’uso mezzi di diversa natura; che tale pratica va utilizzata solo nei casi di estrema necessità, cioè in presenza situazioni di eccezionale gravità nelle quali sussista un pericolo grave e attuale di condotte auto ed eterolesive; che il soggetto a cui rimettere la decisione del provvedimento contenitivo è il medico e solo in sua assenza e per situazioni urgenti, possono provvedere in sua vece altri professionisti sanitari, nel rispetto delle norme e con tempestivo avviso del medico responsabile per tutelare la sicurezza della persona assistita, delle altre persone e degli operatori;

Considerato altresì che:

- i mezzi di contenzione devono essere utilizzati solo nei casi di estrema necessità, devono inoltre essere utilizzati solo per il tempo strettamente necessario, essere proporzionati alle circostanze nonché richiedere le modalità meno invasive possibili;

- è essenziale formare il personale, sensibilizzarlo sul rischio potenziale di eventi avversi nonché di violazione dei diritti fondamentali della persona che la contenzione può generare;

- è importante identificare e mettere in atto modalità assistenziali alternative di tipo clinico-assistenziale, psicologico e ambientale finalizzate a evitare la contenzione;

Dato atto che presso gli uffici competenti di questa Direzione Generale è stata elaborata una proposta di linee di indirizzo per l’adozione di buone pratiche per la prevenzione della contenzione in ambito ospedaliero, applicabili anche in setting territoriali e di cure intermedie, che si ritiene di emanare quale indicazione tecnica agli enti del Servizio Sanitario Regionale di buona pratica clinica;

Visti e richiamati:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517“ e successive modifiche;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale“ e successive modifiche;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2344 del 21/12/2016 recante “Completamento della riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Richiamate altresì le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii;

- n.468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 1050 del 24 agosto 2020 avente ad oggetto: “Proroga della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile per la Transizione Digitale Regionale”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 3 del 5 gennaio 2021 “Proroga della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Del responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile per la Transizione Digitale Regionale”;

- n. 111 del 28 gennaio 2021 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta della Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera Dott.ssa Maurizia Rolli;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni nelle premesse indicate,

qui integralmente richiamate

1. di approvare il documento di indirizzo tecnico agli enti del Servizio sanitario regionale recante “Buone pratiche per la prevenzione della contenzione in ospedale”, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, dando atto che tali indicazioni sono altresì applicabili in setting territoriali e di cure intermedie;

2. di stabilire che gli enti di cui al precedente punto 1. adottino entro il 30/7/2021 uno specifico provvedimento di implementazione dei contenuti del documento di indirizzo che con il presente provvedimento si approva;

3. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.).

Il Direttore Generale

Kyriakoula Petropulacos

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