n.327 del 02.11.2016 periodico (Parte Seconda)

Controllo della nutria "miocastorcoypus" in Emilia-Romagna - Disposizioni transitorie

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge 11 agosto 2014, n. 116, “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed in particolare l'art. 11, comma 11 bis, che ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” modificando in tal senso l'art. 2, comma 2 della medesima legge;

Considerato che a seguito dell’entrata in vigore della sopracitata Legge n. 116/2014 erano stati sospesi i piani di controllo previsti all’art. 19 della Legge n. 157/1992, recepito dalla Legge Regionale n. 8/1994, all'art. 16, comma 6 ter, in base ai quali le Province provvedevano alle azioni di contenimento della nutria mediante l'abbattimento di circa 60.000 animali all’anno;

Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta regionale n. 536 dell'11 maggio 2015 recante “Linee guida per il contenimento della nutria” approvata ai sensi della Legge Regionale n. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale”, che, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della predetta Legge Regionale n. 5/2005, demandava ai Comuni l’attivazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti quali la nutria;

Atteso che in attuazione della suddetta deliberazione n. 536/2015, alcuni Comuni hanno approvato i suddetti piani di controllo;

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016, in vigore dal 2 febbraio 2016, ed in particolare l’art. 7, comma 5, lett. a) che prevede, ferma restando l’esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all’art. 2 della Legge n. 157/1992, che gli interventi per il controllo finalizzati all’eradicazione di quest’ultima, vengano realizzati come disposto dall’art. 19 della medesima Legge n. 157/1992;

Tenuto conto della necessità di non interrompere le attività programmate volte all'eradicazione della specie di che trattasi, considerata la pericolosità per i beni privati e per la incolumità pubblica;

Preso atto che in relazione all’ormai imminente entrata in vigore della citata Legge n. 221/2015, il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico venatorie, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” ed in particolare dell’art. 40 in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria, sta predisponendo uno specifico piano di controllo attuativo della predetta Legge n. 221/2015, da sottoporre al parere di ISPRA e soggetto a valutazione di incidenza ambientale ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004;

Ritenuto pertanto di dare continuità alle azioni previste dai piani di controllo della nutria approvati dai Comuni in quanto attuati secondo le modalità previste dalle linee guida regionali, che sono analoghe a quelle previste dall’art. 19 della Legge n. 157/1992 sulle quali è stato acquisito il parere positivo di ISPRA, anche dopo l’entrata in vigore della citata Legge n. 221/2015 e fino all’approvazione di un piano regionale di controllo della nutria redatto ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 157/1992;

Ritenuto tuttavia di escludere, a far data dall’entrata in vigore della Legge n. 221/2015, la possibilità di abbattimento della nutria per i cacciatori privi di specifica abilitazione rilasciata dalla Provincia, già individuati dalla citata deliberazione n. 536/2015, in quanto non previsti tra i soggetti deputati all’attuazione dei piani di controllo ed indicati dall’art. 19 della Legge n. 157/1992 o dall’art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994;

Visti:

  • il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 in data 11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”, n. 68 in data 27 gennaio 2014 recante “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016” e n. 57 del 26 gennaio 2015 recante “Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Viste infine:

  • la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Dato atto degli allegati pareri;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna e dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi;

delibera:

  1. di dare continuità alle azioni previste dai piani di controllo della nutria approvati dai Comuni in quanto attuati secondo le modalità previste dalle linee guida regionali di cui alla propria deliberazione n. 536/2015, anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 221/2015 e fino all’approvazione di un piano regionale di controllo della nutria redatto ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 157/1992;
  2. di escludere a far data dall’entrata in vigore della Legge n. 221/2015, la possibilità di abbattimento della nutria per i cacciatori privi di specifica abilitazione rilasciata dalla Provincia, già individuati dalla deliberazione n. 536/2015, in quanto non previsti tra i soggetti deputati all’attuazione dei piani di controllo ed indicati dall’art. 19 della Legge n. 157/92 o dall’art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994;
  3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dandone contestualmente la più ampia diffusione attraverso il sito internet E-R Agricoltura e pesca.

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