n.19 del 24.01.2018 periodico (Parte Seconda)

Struttura sanitaria Poliambulatorio privato Ravenna 33 di Ravenna - Accreditamento di ulteriori attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso con determinazioni n. 2557/2016 e n. 7835/2016

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008;

- il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

- le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
  • n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
  • n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
  • n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Viste le proprie determinazioni n. 2557 del 22/2/2016 e n. 7835 del 16/05/2016 con cui è stato accreditato il Poliambulatorio privato Ravenna 33, sito in Ravenna, Via Secondo Bini n. 1, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni collegabili alle stesse che non prevedano l'applicazione di ulteriori requisiti specifici rispetto a quanto verificato e riportato nell’atto di accreditamento n. 2557/2016):

- Allergologia;

- Cardiologia;

- Chirurgia generale;

- Dermatologia;

- Endocrinologia e Diabetologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);

- Fisiatria (solo visite);

- Medicina interna (Medicina generale);

- Nefrologia;

- Neurologia;

- Oculistica;

- Oncologia;

- Ortopedia e traumatologia;

- Ginecologia (Ostetricia e ginecologia);

- Otorinolaringoiatria;

- Urologia;

- Diagnostica per immagini (limitatamente a Radiologia convenzionale, Ecografia e Risonanza Magnetica);

- Punto prelievi;

Vista la domanda pervenuta il 11/10/2017, conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale, con la quale il Legale rappresentante della Società Ravenna 33 S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Ravenna, gestore della struttura sanitaria Poliambulatorio privato Ravenna 33, Ravenna, chiede l’ampliamento dell’accreditamento per le attività di:

- Gastroenterologia (visite specialistiche);

- Reumatologia (visite specialistiche, ecografie osteoarticolari);

- Flebologia (visite specialistiche, eco-color-doppler arteriosi e venosi);

- Proctologia (visite specialistiche);

- Neurologia (Laboratorio di Elettromiografia - EMG);

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la relazione motivata su base documentale in ordine alla accreditabilità del Poliambulatorio privato Ravenna 33 per ampliamento dell'accreditamento, redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota prot. NP/2017/27236 del 12/12/2017 e conservata agli atti del Servizio Assistenza territoriale;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica riguardante le attività oggetto di domanda:

- è stato verificato su base documentale il possesso dei seguenti requisiti per l’accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti):

- requisiti generali (DGR 327/2004);

- requisiti specifici relativi a:

- Cure primarie (DGR 221/2015);

- Medicina Interna (DGR 419/2012);

- Neurologia (DGR 1895/2011);

- Radiologia (DGR 1707/2012);

per quanto applicabili con riferimento alle attività indicate nella domanda della struttura;

- è stata espressa una valutazione favorevole all’ampliamento dell'accreditamento della struttura sanitaria di cui si tratta, per le seguenti attività di specialistica ambulatoriale (erogabili in ambulatorio medico):

- Gastroenterologia;

- Reumatologia;

- Flebologia;

- Proctologia;

- Laboratorio di Elettromiografia (EMG) nell’ambito dell’attività di Neurologia già accreditata;

- Ecografie osteoarticolari ed eco-color-doppler arteriosi e venosi (prestazioni ricomprese nell’attività di diagnostica per immagini già accreditata);

con riserva di effettuare una verifica sul campo in occasione di una prossima visita;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 89/2017;

- la DGR n. 486/2017;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Assistenza territoriale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza territoriale dott. Antonio Brambilla;

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Ravenna 33, sito in Ravenna, Via Secondo Bini n. 1, già accreditata con propri atti n. 2557 del 22/2/2016 e n. 7835 del 16/5/2016, l’ampliamento dell’accreditamento per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni correlate, erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso su base documentale:

- Gastroenterologia;

- Reumatologia;

- Flebologia (Angiologia);

- Proctologia (Gastroenterologia);

- Laboratorio di Elettromiografia (EMG) nell’ambito dell’attività di Neurologia già accreditata;

2. di dare atto che l’ampliamento dell'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;

3. di dare atto che l’Agenzia sanitaria e sociale regionale effettuerà l’accertamento sul campo del possesso dei requisiti di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, per le attività di cui sopra, in occasione di una prossima visita di verifica;

4. di prendere atto che l’accreditamento già concesso, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni collegabili alle stesse che non prevedano l'applicazione di ulteriori requisiti specifici):

- Allergologia;

- Cardiologia;

- Chirurgia generale;

- Dermatologia;

- Endocrinologia e Diabetologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);

- Fisiatria (solo visite);

- Flebologia (Angiologia);

- Gastroenterologia;

- Ginecologia (Ostetricia e ginecologia);

- Medicina interna (Medicina generale);

- Nefrologia;

- Neurologia con Laboratorio di Elettromiografia (EMG);

- Oculistica;

- Oncologia;

- Ortopedia e traumatologia;

- Otorinolaringoiatria;

- Proctologia (Gastroenterologia);

- Reumatologia;

- Urologia;

- Diagnostica per immagini (limitatamente a Radiologia convenzionale, Ecografia e Risonanza Magnetica);

- Punto prelievi;

ha validità quadriennale a far data dal citato atto di accreditamento n. 2557 del 22/2/2016 (scadenza 21/2/2020), ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

8. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 486/2017, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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