n.10 del 15.01.2025 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5 e 6 - Università degli Studi di Parma - Domanda 12/10/2023 di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso igienico-assimilati e consumo umano, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), loc. Campus Universitario. Concessione di derivazione. Proc. PR23A0053. SINADOC 36992/2023
sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
di assentire all’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA, P.IVA 00308780345, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, codice pratica PR23A0053, ai sensi del r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 115;
ubicazione del prelievo: Comune di Parma, località Campus Universitario, su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 6 mappale 90, coordinate UTM RER x 603.869; y: 957.707;
destinazione della risorsa ad uso igienico-assimilati e consumo umano;
portata massima di esercizio pari a l/s 6;
limite di volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 130000;
di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2033;
di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario;
di quantificare l’importo del canone dovuto per l’anno 2024 in 410,37 euro e di dare atto che esso è stato pagato;
dare atto che il deposito cauzionale non è dovuto, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 2/2015;
(omissis)
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2024-7199 del 30/12/2024
(omissis)
ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA
La concessione è valida fino al 31/12/2033.
Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)