n.54 del 11.03.2026 periodico (Parte Seconda)

Deroga ai sensi dell'art. 40, comma 2-quater, Legge 154/2016, come introdotto dalla Legge 16/2026, all'esercizio della pesca professionale nelle acque interne della regione Emilia-Romagna (L.R. 11/2012)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

- l’art. 3 bis, che individua quali strumenti di programmazione e gestione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, la Carta ittica regionale e le zone ittiche omogenee, il Piano ittico regionale, il Programma ittico regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione ittica delle aree protette nazionali, regionali e interregionali di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6;

- l’art. 4, comma 2, secondo cui il Piano ittico regionale ha durata quinquennale e costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione del Programma ittico regionale;

- l’art. 5, il quale stabilisce:

- al comma 1:

  • che la Giunta regionale, al fine di assicurare le migliori condizioni per la tutela e lo sviluppo della fauna ittica, adotta il Programma ittico regionale sulla base del Piano ittico regionale;
  • che il Programma ittico è articolato su base territoriale ed ha durata annuale, con possibile rinnovo per uguale periodo;

- al comma 2, che il Programma ittico regionale individua, in particolare:

a) le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;

b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10;

c) gli eventuali bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;

d) gli eventuali interventi di ripopolamento integrativo;

e) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;

f) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel Programma ittico regionale;

- l’art. 6 che, tra l’altro, assegna alla Commissione ittica regionale il compito di esprimere il parere sulla proposta di Programma ittico regionale, da elaborare sulla base delle proposte formulate dai Tavoli di consultazione locali istituiti su base territoriale e coordinati dal dirigente regionale del Settore Territoriale di riferimento;

- l’art. 10, comma 1, secondo cui la Regione istituisce, con il Programma ittico di cui al succitato art. 5, "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca";

- l’art. 27, comma 3, secondo cui fino all’approvazione del nuovo Piano ittico regionale continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei Piani ittici provinciali nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani;

Richiamati, altresì:

- il Regolamento Regionale 2 febbraio 2018, n. 1 “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11” e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento Regionale 29 ottobre 2020, n. 1 “Modifica dell'Allegato 2 del Regolamento Regionale 2 febbraio 2018 n. 1 di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’art. 26 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11”;

Visto il vigente Piano Ittico Regionale (P.I.R.) 2006-2010, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 107 del 3 aprile 2007;

Atteso che:

- per l’annualità 2026-2027 è stato elaborato, con i contributi dei Settori Agricoltura, Caccia e Pesca e su proposta dei rispettivi Tavoli di consultazione locale previsti dall’art. 6 della L.R. n. 11/2012, uno specifico Programma ittico regionale, presentato alla Commissione ittica regionale nella seduta del 2 febbraio 2026;

- nelle more dell’approvazione del suddetto Programma ittico regionale 2026-2027, è attualmente vigente fino alle ore 5:00 del 29 marzo 2026 il Programma ittico regionale 2025-2026, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 420 del 24 marzo 2025;

Preso atto dell’avvenuta pubblicazione, sulla G.U. n. 33 del 10 febbraio 2026, della Legge 22 gennaio 2026, n. 16 “Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne”, con entrata in vigore il 25 febbraio 2026;

Rilevato che la suddetta norma inserisce all’art. 40 della L. n. 154/2016:

- il comma 2-bis, lettera a), con cui si prevede il divieto all’esercizio della pesca professionale, nonché dell’uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nelle acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2 (laghi di cui all’allegato 1 della medesima legge, acque salse o salmastre o lagunari);

- il comma 2-quater, in forza del quale le regioni, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 della citata legge e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), per la pesca delle specie eurialine, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia;

Rilevato altresì che il divieto di esercizio della pesca professionale non trova quindi applicazione, in quanto acque salse o salmastre o lagunari, alle zone classificate “A” di cui all’Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 185/2025 “L.R. 11/2012, art. 4, commi 5 e 6. Delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica delle acque interne”, ad eccezione della zona classificata “A” costituita dall’asta principale del fiume Po, nel tratto dal ponte di Mesola sulla S.S. 309 Romea fino al confine regionale piacentino (acque dolci);

Ritenuto di provvedere in merito, in deroga al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), dell’art. 40 della L. n. 154/2016 e secondo quanto previsto dal comma 2-quater del medesimo articolo, consentendo la pesca professionale in acque interne, nei corpi idrici nei quali viene già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, esclusivamente per la pesca delle specie eurialine, nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, nelle seguenti zone:

- nella suddetta zona classificata “A” costituita dall’asta principale del fiume Po, nel tratto dal ponte di Mesola sulla S.S. 309 Romea fino al confine regionale piacentino;

- nelle zone classificate “B”, così come definite nell’Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 185/2025, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 11/2012, art. 13, comma 5, solo nei tratti appositamente individuati dal Programma Ittico annuale come “ZONE CLASSIFICATE “B” ACCESSIBILI per la PESCA PROFESSIONALE”, nelle lanche adiacenti del fiume Po nel tratto ricompreso tra la località Gramignazzo di Sissa e la foce del Torrente Crostolo e nei tratti di foce dei Fiumi Taro e Parma per gli ultimi 600 mt. dalla confluenza col fiume Po;

Dato atto che, in relazione alla suddetta deroga, per le specie autoctone e parautoctone si applicano comunque le disposizioni regionali relative alle dimensioni minime prelevabili, ai periodi di divieto ed ai limiti di detenzione riportati nell’Allegato 2 al citato Regolamento Regionale n. 1/2018, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2020, fatte salve le disposizioni più restrittive previste nel predetto Programma ittico;

Dato altresì atto che la L. n. 16/2026 e la L. n. 154/2016 nulla dispongono in ordine alle specie alloctone, ossia tutte quelle non indicate nell’Allegato 1 del Regolamento Regionale n. 1/2018 e che pertanto, a fronte della competenza normativa della Regione in materia, continuano a trovare piena applicazione le norme regionali che regolano tale specifico ambito;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la propria deliberazione n. 1440 dell’8 settembre 2025, “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge regionale 25 luglio 2025 n. 7 "assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della regione Emilia Romagna 2025-2027", con la quale è stato approvato l’aggiornamento 2025 del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione per il triennio 2025/2027 (PIAO 2025/2027)”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025.”;

- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;

- n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII Legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. prima fase.”, per le parti già in vigore;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, ora sostituita dalla deliberazione n. 2376/2024;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con l’UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di derogare, ai sensi dell’art. 40, comma 2-quater, della L. n. 154/2016, al divieto di esercizio della pesca professionale di cui all’art. 40, comma 2-bis, lettera a), della L. n. 154/2016, nelle acque interne della Regione Emilia-Romagna, ammettendo, per i corpi idrici nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, la pesca delle sole specie eurialine, nei limiti e con le modalità previsti, in materia, dalle disposizioni dell’Unione europea, nonché dalle disposizioni regionali contenute nella L.R. n. 11/2012, dal Regolamento Regionale di attuazione n. 1/2018, dal Programma ittico regionale in vigore e dai relativi provvedimenti applicativi;

2) di prevedere che la deroga di cui al precedente punto 1) trovi applicazione nelle seguenti zone:

- nella zona classificata “A”, ai sensi dell’Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 185/2025, costituita dall’asta principale del fiume Po, nel tratto dal ponte di Mesola sulla S.S. 309 Romea fino al confine regionale piacentino;

- nelle zone classificate “B”, così come definite nell’Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 185/2025, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 11/2012, art. 13, comma 5, solo nei tratti appositamente individuati dal Programma Ittico annuale come “ZONE CLASSIFICATE “B” ACCESSIBILI per la PESCA PROFESSIONALE”, nelle lanche adiacenti del fiume Po nel tratto ricompreso tra la località Gramignazzo di Sissa e la foce del Torrente Crostolo e nei tratti di foce dei Fiumi Taro e Parma per gli ultimi 600 mt. dalla confluenza col fiume Po;

3) di prevedere, in relazione alla deroga di cui al punto 1), che per le specie autoctone e parautoctone, si applicano comunque le disposizioni relative alle dimensioni minime prelevabili, ai periodi di divieto ed ai limiti di detenzione riportati nell’Allegato 2 al Regolamento Regionale n. 1/2018, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2020, fatte salve le disposizioni più restrittive previste nel Programma ittico annuale vigente;

4) di dare atto che, non avendo la L. n. 16/2026 e la L. n. 154/2016 disposto alcunché in ordine alle specie alloctone, ossia tutte quelle non indicate nell’Allegato 1 del Regolamento Regionale n. 1/2018, continuano a trovare piena applicazione le norme regionali e in particolare quanto previsto dal Regolamento regionale n. 1/2018, così come modificato dal Regolamento regionale n. 1/2020, nonché quanto previsto dal Programma ittico annuale vigente;

5) di stabilire che:

- le disposizioni riportate nel presente provvedimento entrino in vigore dal 25 febbraio 2026 e siano efficaci per tutta la durata del Programma ittico attualmente vigente;

- le suddette disposizioni troveranno applicazione anche nel prossimo Programma ittico regionale per l’annualità 2026-2027;

6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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