n.27 del 29.01.2014 periodico (Parte Seconda)
Rinnovo accreditamento istituzionale Poliambulatorio Privato Centro Hercolani di Bologna
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. di concedere al Poliambulatorio Privato Centro Hercolani, Via D’Azeglio 46, Bologna, per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo dell'accreditamento già concesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del DLgs 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico), compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il possesso:
- Dermosifilopatia (Dermatologia);
- Endocrinologia e Diabetologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Cardiologia;
- Medicina generale;
- Neurologia;
- Oculistica;
- Oncologia;
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);
- Ostetricia e ginecologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Reumatologia;
- Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio (Pneumologia);
- Urologia;
- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente alla radiologia tradizionale, con ecografia;
- Laboratorio analisi (Laboratorio esami chimica clinica / ematologia / immunoematologia e microbiologia);
Vengono svolte inoltre prestazioni di terapia fisica;
2. l’accreditamento concesso decorre dal 21/8/2012, data di scadenza del determinazione n. 9656 del 21/8/2008 di concessione dell’accreditamento, e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
3. di dare atto che il rinnovo dell’accreditamento concesso è subordinato all’esito dei controlli antimafia attualmente in corso e pertanto, in caso di esito negativo, l’accreditamento verrà revocato;
4. in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 53/2013, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.; si evidenzia che oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2 del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, il rinnovo dell’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
7. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.