n.73 del 12.03.2014 periodico (Parte Seconda)

Legge regionale 30 luglio 2013, n.15 "Semplificazione della disciplina edilizia" - Adempimenti di competenza delle Aziende USL in ordine al rilascio dei titoli abilitativi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie competenze in ambito di legislazione concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale;

- la Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione e in attuazione dei principi fondamentali desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, regola nel territorio dell'Emilia-Romagna l'attività edilizia;

Viste:

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 di "Istituzione del servizio sanitario nazionale", che all’articolo 20, lettera f) detta le attività di prevenzione delle Aziende USL in tema di “verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere, con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati”;

- il DPR 6 giugno 2001, n. 380 concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

- la Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l’art. 13 che interviene modificando ed integrando il citato DPR 6 giugno 2001, n. 380;

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che, all’ art. 10, interviene in materia di informazione, assistenza e consulenza erogate dalle Aziende USL e all’art. 13, co. 5 in materia di inibizione dell’attività di consulenza per il personale delle pubbliche amministrazioni assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza;

- la Legge Regionale 4 maggio 1982, n. 19, che detta norme per il riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica in attuazione della legge 833/78, ed in particolare l’art. 5 ove è previsto che spetta al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adottare i provvedimenti autorizzativi e concessivi e che per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, il Sindaco si avvale dei servizi dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL; 

Rilevato che:

- la legge regionale n. 33 del 1990, allo scopo di operare una significativa semplificazione del procedimento amministrativo per il rilascio dei titoli edilizi e ridurre in modo significativo gli ambiti di discrezionalità tecnico amministrativa che lo caratterizzavano in precedenza, ha previsto la soppressione del parere delle Aziende USL ai fini del rilascio dei titoli edilizi, limitatamente agli interventi relativi ad edifici residenziali e quelli produttivi o di servizio non aventi significativi impatti sulla salute e sull’ambiente;

- inoltre, per le medesime tipologie di interventi, la legge regionale n. 33 del 1990 richiedeva la predefinizione di tutti i requisiti tecnici delle opere edilizie, tra cui quelli igienico sanitari, attraverso l’approvazione di appositi atti regionali e l’obbligo per i tecnici abilitati di asseverare la conformità del progetto a tali requisiti tecnici;

- per gli insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzate da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, da individuarsi con atto della Giunta regionale, la legge regionale n. 33 del 1990 ha stabilito che il titolo abilitativo era subordinato, oltre che al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'osservanza delle prescrizioni derivanti dall'esame del progetto da parte delle competenti strutture delle Aziende USL, fermo restando l’obbligo per i professionisti di asseverare la conformità del progetto stesso ai requisiti tecnici e alle prescrizioni così definiti;

- tale impianto normativo è stato pienamente confermato dalla successiva legge regionale in materia edilizia, la n. 31 del 2002, la quale, sempre per gli insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, ha previsto che l’esame del progetto venisse svolto in modo integrato dalle strutture competenti dell'A.USL e dell'ARPA ed ha specificato che i medesimi interventi erano altresì tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate nell'ambito delle eventuali procedure in materia di valutazione di impatto ambientale ovvero di autorizzazione integrata ambientale;

- l’individuazione degli insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute è stata attuata innanzitutto con la propria deliberazione n. 447 del 1995; successivamente essa è stata riconsiderata, in vigenza della L.R. n. 31 del 2002, con la propria deliberazione del 1 ottobre 2007 n. 1446 recante “Atto di indirizzo contenente linee applicative per il rilascio del parere integrato ARPA-A.USL nella dichiarazione d’inizio attività (DIA) e nel permesso di costruire”;

- quest’ultimo provvedimento, è stato frutto anche di un processo di monitoraggio delle attività degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), che ha evidenziato che “una delle maggiori criticità riguarda la gestione del procedimento e le modalità di rilascio del parere integrato” sopra richiamato. Per superare le difficoltà operative riscontrate, la delibera n. 1446 del 2007 all’allegato A ha stabilito una “direttiva concernente la disciplina per il rilascio del parere integrato ARPA-A.USL nella dichiarazione d’inizio attività e nel permesso di costruire” e all’allegato B, procedeva alla riconsiderazione delle attività produttive e di servizio caratterizzate da significative interazioni con l’ambiente, operando una significativa riduzione delle stesse;

Constatato che:

- l’art. 59 della legge regionale n. 15 del 2013 ha abrogato detto obbligo dell’esame preventivo, estendendo a tutti i titoli edilizi il ricorso all’asseverazione del tecnico abilitato, nei casi “in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive”;

- il completo superamento di tale parere preventivo costituisce attuazione del principio di responsabilizzazione dei privati interessati, che trova generale applicazione anche in campo edilizio a seguito delle modifiche apportate dal citato art. 13 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 al DPR n. 380 del 2001, con l’effetto che le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni degli interessati e dei tecnici abilitati, sono sostitutive dei pareri e delle verifiche tecniche che la legge o i regolamenti richiedono ad amministrazioni ed organismi pubblici;

- tale previsione risponde poi all’esigenza di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri amministrativi che gravano sui cittadini, sostituendo un adempimento procedurale che si era dimostrato particolarmente oneroso per gli operatori, con la predefinizione dei requisiti igienico sanitari richiesti;

- l’art. 12, comma 4, lettera f), della LR n. 15 del 2013 richiede infatti di definire attraverso atti di coordinamento tecnico “i requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute”;

Rammentati gli ulteriori obiettivi che detta L.R. 15/13 persegue nel disciplinare l’attività edilizia ed in particolare:

  • il rafforzamento della funzione dello Sportello unico quale unico interlocutore ai fini del rilascio dei titoli edilizi, estendendo all’attività edilizia libera e a tutti i titoli abilitativi la sua competenza a richiedere, alle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell’intervento edilizio;
  • l’efficacia, la celerità e l’imparzialità dei procedimenti di autorizzazione e di controllo degli interventi edilizi;
  • la conformità dei titoli abilitativi alla disciplina dell’attività edilizia costituita dalle discipline di settore tra cui i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari;

Ritenuto opportuno che:

- nelle more dell’adozione degli atti di coordinamento tecnico sopra richiamati, che consentiranno ai comuni, attraverso la definizione uniforme e dettagliata dei requisiti tecnici degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, di ricondurre le funzioni di propria competenza in materia, in un quadro unitario di riferimento coerente con gli obiettivi della L.R. 15/13;

- al fine di tutelare la salute pubblica, i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, se richiesto dallo Sportello Unicoforniscano, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/82, il supporto tecnico ai comuni per la valutazione degli interventi edilizi, relativi alle attività produttive e di servizio indicati nell’allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- il supporto tecnico di cui al punto precedente possa essere acquisito dallo Sportello Unico anche su istanza dei privati interessati, qualora presentino una SCIA con inizio dei lavori differito, per eseguire uno degli interventi indicati nell’allegato 1);

- il supporto tecnico di cui al punto precedente, possa essere richiesto dallo Sportello Unico, sia per gli interventi soggetti a permesso di costruire, sia per quelli subordinati a SCIA;

- il supporto tecnico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL per la valutazione dei progetti edilizi di cui ai punti precedenti, possa essere richiesto fino all’approvazione degli atti di coordinamento tecnico di cui all’art. 12, comma 4, lettera f) della più volte citata legge regionale; 

Ritenuto altresì opportuno, al fine di non aggravare il procedimento amministrativo, di prevedere che detto supporto tecnico venga effettuato dalle strutture competenti dell'Azienda USL, su richiesta del SUAP, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento del progetto in linea con quanto previsto dall’art. 16 della L. 241/90 e succ. mod.; 

Dato atto che per le procedure nelle quali la normativa di riferimento prevede esplicitamente il parere dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari, questo venga espresso unicamente nell’ambito del procedimento disciplinato dalla specifica normativa; 

Ritenuto inoltre che il rilascio della valutazione è subordinato al pagamento di una somma determinata dal tariffario regionale di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa 69/11 relativo alle prestazioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL; 

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1377 del 20/9/2010, n. 1222 del 4/8/2011, n. 1511 del 24/10/2011 e n. 725 del 4/6/2012;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modificazioni;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute e dell’Assessore alla Programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti; 

A voti unanimi e palesi

delibera: 

1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, che lo Sportello Unico, per gli interventi edilizi relativi alle tipologie indicate nella Tabella di cui al successivo punto 3, qualora valuti che la verifica in ordine alla conformità dei requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio, comporti valutazioni tecnico-discrezionali e di particolare complessità, possa, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/82, richiedere il supporto tecnico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, per la valutazione di detti progetti, sia in caso di interventi soggetti a permesso di costruire che per quelli subordinati a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della L.R. n. 15 del 2013; 

2. di specificare che la valutazione dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL possa essere acquisita dallo sportello unico anche su istanza dei privati interessati, qualora presentino una SCIA con inizio dei lavori differito, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 15 del 2013, per eseguire interventi rientranti nelle tipologie di attività indicate nella Tabella di cui al successivo punto 3; 

3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la Tabella di riferimento contenente, le tipologie di attività produttive e di servizio caratterizzate da significative interazioni con la salute e con l’ambiente, per le quali i comuni possono avvalersi del supporto tecnico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL ai sensi dell’art. 5 L.R. 19/82 (Tabella allegato 1); 

4. di stabilire che la valutazione sia formulata dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL attraverso un parere sul progetto, espresso entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dello stesso; 

5. di specificare che il supporto tecnico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL per la valutazione dei progetti edilizi di cui ai punti precedenti potrà essere richiesto fino all’approvazione degli atti di coordinamento tecnico di cui all’art. 12, comma 4, lettera f), della LR n. 15 del 2013; 

6. di stabilire che il rilascio della valutazione è subordinato al pagamento di una somma determinata dal tariffario regionale di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa 69/11 relativo alle prestazioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL;

7. di stabilire che per le altre procedure nelle quali la normativa di riferimento preveda esplicitamente il parere dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari, questo venga espresso unicamente nell’ambito del procedimento disciplinato dalla specifica normativa;

8. di non prevedere impegni finanziari da parte della Regione Emilia-Romagna;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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