n.329 del 31.12.2025 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Nuova attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi superiore a 10 tonnellate al giorno", localizzato in loc. Camerlona nel comune di Ravenna - proposto da Cava Cavallina S.r.l.
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “nuova attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi superiore a 10 tonnellate al giorno”, localizzato in loc. Camerlona nel comune di Ravenna (RA) proposto da Cava Cavallina S.r.l. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. prima dell’entrata in esercizio dell’impianto di recupero rifiuti in progetto, dovranno essere realizzati gli interventi di piantumazione previsti quale misura di compensazione dell’impatto in atmosfera, prevedendo la manutenzione degli stessi tramite interventi di innaffiatura e sostituzione delle piante disseccate. A tale scopo il proponente dovrà, prima della messa in esercizio dell’impianto, darne evidenza attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relazioni anche foto documentate, da presentare ad Arpae di Ravenna;
2. in sede di istanza autorizzativa, dovrà essere presentato un piano di gestione finalizzato alla limitazione delle polveri diffuse da adottare durante lo svolgimento delle attività, che comprenda in particolare la progettazione del sistema fisso, tramite sprinkler/ugelli, per la bagnatura delle strade e dei cumuli nell’area di stoccaggio dei rifiuti, che dovrà essere rappresentato in apposita planimetria. Tale piano dovrà includere tempistiche in ordine alla frequenza e durata delle operazioni di bagnatura dei cumuli e della viabilità, prevedendo l’attivazione del suddetto sistema anche in funzione delle condizioni meteo considerando non solo le giornate di siccità, in cui si dovranno intensificare le operazioni di bagnatura, ma anche durante le giornate di forte vento;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1 e 2, dovrà essere effettuata da Arpae di Ravenna;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE SAC di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA ad Arpae SAC Ravenna e alla Regione Emilia - Romagna Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Cava Cavallina S.r.l., al Comune di Ravenna - Servizio Tutela Ambiente e Territorio, alla Provincia di Ravenna - Servizio Territorio, all'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene Pubblica, al Consorzio di Bonifica della Romagna, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, all'ARPAE di Ravenna;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6638);
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.