n. 101 del 04.08.2010 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/1980 relativamente a realizzazione di tettoia per il deposito di materiali residui della lavorazione, non combustibili, non pericolosi e non insalubri prevista in comune di Novellara, Via Alessandrini 51-58 (fg. 50 mapp. 60 sub 4), sulla linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l’intervento di realizzazione di tettoia per il deposito di materiali residui della lavorazione, non combustibili, non pericolosi e non insalubri, prevista in comune di Novellara Via Alessandrini n. 51-58 (fg. 50 mapp. n. 60 sub.4), presentato da Zini Walter, nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 60 del DPR 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR;><p>

 2. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime;

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi; 

 3. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione, è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni;

a) in osservanza dell’art. 56 del DPR 753/80 i materiali combustibili dovranno essere collocati in altra area e ad una distanza minima di m.20 dalla più vicina rotaia;

b) in osservanza dell’art. 57 del DPR 753/80, che vieta il deposito di materie pericolose o insalubri, non dovranno essere collocati materiali che possano arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario;

4. di stabilire inoltre quanto segue;

a) entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Denuncia d’Inizio Attività, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;

b) qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata;

“E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art. 49 e 60 del DPR 753/80”; 

  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Denuncia d’Inizio Attività (DIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima; 
  • il richiedente dovrà dare comunicazione all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione; 
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto; 
  • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge e l’obbligo della rimozione delle opere arbitrarie a cura e spese della proprietà o aventi causa della costruzione in opera; 
  • all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;

5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

6. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna.

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