n. 267 del 05.12.2012 periodico (Parte Seconda)

Prescrizioni del Responsabile del Servizio Fitosanitario per la lotta contro il parassita da quarantena "Diabrotica virgifera Le Conte". Anno 2012-2013

IL RESPONSABILE

Visti: 

  • la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 08 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni e integrazioni;
  • il decreto dirigenziale della Regione Lombardia 20 ottobre 2004, n. 18000, recante “Linee guida per il contenimento e controllo di Diabrotica virgifera virgifera LeConte nell’annata agraria 2004-2005”;
  • la decisione della Commissione 2003/766/CE del 24 ottobre 2003, relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera virgifera LeConte, e successive modificazioni e integrazioni;
  • la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";
  • il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modificazioni e integrazioni;
  • il decreto dirigenziale 24 ottobre 2006, n. 10, della Regione Veneto, recante “Disposizioni per il contenimento e controllo di Diabrotica virgifera virgifera LeConte”;
  • il D.M. 08 aprile 2009, recante “Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di Diabrotica virgifera virgifera LeConte”;
  • lo Standard tecnico 22 gennaio 2010 del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 214/2005, recante “Criteri di monitoraggio e di gestione delle infestazioni dell’organismo nocivo Diabrotica virgifera virgifera LeConte nel territorio italiano, in applicazione del D.M. 8 aprile 2009”;
  • il decreto dirigenziale 05 febbraio 2010, n. 175, della Regione Liguria;
  • la determinazione 10 settembre 2010, n. 957, della Regione Piemonte, recante “D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009. Applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 8 aprile 2009 «Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte»”;
  • la propria determinazione n. 13580 del 2 novembre 2011, recante “Prescrizioni del responsabile del Servizio fitosanitario per la lotta contro il parassita da quarantena ‘Diabrotica virgifera virgifera LeConte’, Anno 2011”.

Considerato che tale insetto è inserito nelle liste di quarantena per l'Unione Europea (Dir. 2000/29/CE, All. I, Parte A, Sez. I, punto 10.4), che è pericoloso e diffusibile nel territorio anche attraverso determinate pratiche agricole, e che si configura come un grave rischio fitosanitario per il comparto maidicolo emiliano-romagnolo;

Preso atto dei risultati dei monitoraggi eseguiti conformemente a quanto previsto dal decreto 08 aprile 2009 del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del relativo Standard tecnico che hanno accertato la presenza di esemplari di 'Diabrotica virgifera virgifera' LeConte nella Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto pertanto di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie ai sensi del citato D.Lgs. 19/8/2005, n. 214;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’agricoltura;
  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
  • n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l’altro, il rinnovo dell’incarico dirigenziale del Responsabile del Servizio Fitosanitario;
  • n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super al Servizio Fitosanitario;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina: 

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di dichiarare l’intero territorio della Regione Emilia-Romagna “zona infestata", ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. 8 aprile 2009;

3) di stabilire che nel suddetto territorio dichiarato “zona infestata", e fino a contraria disposizione:

a) è vietato il ristoppio del mais (divieto della successione del mais a sé stesso) per più di due anni consecutivi, limitatamente ai territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena; del comune di Mirabello in provincia di Ferrara e del comune di Calderara di Reno in provincia di Bologna. Non si considera ristoppio la semina del mais effettuata in data successiva al 1° giugno;

b) è vietato trasportare piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale e il pastone di pannocchie verso zone indenni da Diabrotica virgifera virgifera LeConte;

c) è vietato lo spostamento di terreno che abbia ospitato mais nell’anno in corso o in quello precedente verso zone indenni da Diabrotica virgifera virgifera LeConte;

4) di concedere direttamente o tramite i Consorzi Fitosanitari Provinciali di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, sulla base dell’andamento climatico, della dinamica biologica del parassita e del ciclo colturale aziendale, deroghe alle prescrizioni di cui al precedente punto 3); a tal fine le aziende interessate dovranno inoltrare motivata richiesta al Servizio Fitosanitario Regionale, oppure ai suddetti Consorzi Fitosanitari Provinciali, prima dell’avvio delle semine e comunque entro il 31 maggio 2013;

5) di istituire, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del citato D.M. 8 aprile 2009 una “zona di contenimento” che delimita il territorio che si estende per dieci chilometri all’interno della zona infestata e trenta chilometri nella zona indenne, come da cartografia allegata e consultabile sul sito internet:

www.ermesagricoltura.it, link “Servizio Fitosanitario Emilia-Romagna”, link “Cartografia”, link “Diabrotica del mais”;

6) di stabilire che all’interno della “zona di contenimento” e fino a contraria disposizione è vietato il ristoppio del mais (divieto della successione del mais a sé stesso);

7) di revocare la propria determinazione n. 13580 del 2/11/2011;

8) di disporre l’invio della presente determinazione ai Servizi Fitosanitari delle Regioni limitrofe coinvolte dalla determinazione stessa, per gli adempimenti di loro competenza, e al Servizio Fitosanitario Centrale;

9) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

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