n.8 del 09.01.2019 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 7265 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi in tutte le sedi istituzionali per sollevare la questione di incostituzionalità della legge di conversione del D.L. 113/2018, laddove modifica peggiorativamente lo status di migrante e richiedente asilo, o di cittadino italiano non per nascita, comportando una riduzione delle libertà individuali e sociali, oltre che una perdita di benefici della collettività, in difesa dei diritti costituzionali e della dignità dell’essere umano. A firma dei Consiglieri: Prodi, Taruffi, Torri, Alleva

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il 4 ottobre 2018 il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto-legge n. 113, “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (18G00140), cosiddetto Decreto Salvini, precedentemente approvato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri in data 24 settembre 2018, che inizierà a breve il percorso parlamentare.

Il Decreto si articola in tre Titoli (più un ultimo sulle coperture finanziarie), che riguardano:

TITOLO I Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione

TITOLO II Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa

TITOLO III Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'Interno nonché sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Ciascun Titolo apporta significative modificazioni alle leggi vigenti nelle rispettive materie, tra le quali ricordiamo in particolare:

A) TITOLO I: sostanziale riscrittura del Testo unico sull'immigrazione Decreto legislativo, testo coordinato, 25/07/1998 n. 286, G.U. 18/08/1998 aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal Decreto legislativo 20 giugno 2018, n. 71, dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, dalla Legge 14 luglio 2017, n. 110 e dalla Legge 7 aprile 2017, n.47. (http://www.altalex.com /documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione#titolo1), in particolare si sottolinea:

- l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sino ad oggi concesso nel caso in cui non vi siano gli estremi per riconoscere l’asilo o la protezione sussidiaria ma ricorrano comunque «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Viene sostituito da altre forme di protezioni, circoscritte e farraginose, di difficile interpretazione e quindi di difficile applicazione.

- Il periodo di detenzione nei centri per il rimpatrio viene prolungato da 90 a 180 giorni. Per la costruzione e ristrutturazione dei centri si applica inoltre una procedura negoziata (articolo 63 del Codice degli appalti), che dalla legge è considerata un’eccezione, una deroga alle regole dell’evidenza pubblica, applicabile solo in casi particolari e motivati.

- I richiedenti asilo possono essere trattenuti fino a 30 giorni nelle strutture istituite dal d.lgs. 286/98 e nei centri governativi di prima accoglienza. I richiedenti possono inoltre essere trattenuti per l’accertamento dell’identità nei centri per il rimpatrio per un massimo di 180 giorni.

- Viene ampliata la tipologia di strutture nelle quali possono essere detenute persone in attesa dell’espulsione.

- Si vieta il reingresso allo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione in tutti i paesi dell’area Schengen.

- Vengono spostati 3,5 milioni di euro stanziati da qui al 2020 per i programmi di rimpatrio volontari assistiti, di cui all’articolo 14 ter del Testo unico, verso il Fondo rimpatri di cui all’articolo 14-bis del Testo unico.

- Nella revoca della protezione internazionale si specifica che, per configurarsi la fattispecie in cui la persona «si sia volontariamente ristabilita nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitata», diviene rilevante ad «ogni rientro nel Paese di origine».

- Si estende la casistica di coloro che non hanno diritto a rimanere in Italia durante l’esame della domanda a coloro che hanno presentato domanda reiterata al «solo scopo di ritardare o impedire l’espulsione», ovvero per coloro che hanno manifestato la volontà di presentare un’altra domanda reiterata quando la prima è stata dichiarata inammissibile o respinta definitivamente, introducendo così una valutazione discrezionale in merito allo scopo della domanda (di fatto considerando la domanda reiterata inammissibile, anche in presenza di motivi o condizioni diverse).

- Al permesso di soggiorno per richiesta di asilo viene negato il potere di costituire titolo per l’iscrizione anagrafica. I centri di accoglienza per i richiedenti asilo non possono più, inoltre, rappresentare luogo di dimora abituale ai fini dell’iscrizione anagrafica.

- Si ampliano le tempistiche per il riconoscimento della nazionalità e si inasprisce il tributo dovuto.

- Si introduce inoltre la revoca della cittadinanza per le persone che non sono cittadini italiani dalla nascita.

B) TITOLO II:

- si amplia ulteriormente il campo di applicazione del DASPO urbano.

- Viene inserita la possibilità di dotazione di taser alle polizie municipali di comuni con più di 100.000 abitanti.

- Vengono introdotte sanzioni penali e non più solo amministrative per chi partecipa a blocchi stradali.

C) TITOLO III:

- si dà la possibilità ai privati di acquistare gli immobili e le aziende sequestrati nell’ambito di processi per reati di stampo mafioso.

Considerato che

il provvedimento, privo dei caratteri di necessità e urgenza che ne legittimerebbero il ricorso, attacca il ruolo di garanzia della giurisdizione e nega i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana.

L’abolizione della “protezione umanitaria”, con la riformulazione dell’art. 5, c. 6, del T.U. n. 286 del 1998, non è imposta da vincoli europei e risulta in contrasto con l’articolo 10 della Costituzione, di cui la norma costituisce attuazione diretta, come riconosciuto da una consolidata giurisprudenza della Cassazione. Secondo la sentenza n. 4445 del 2018, «la protezione umanitaria costituisce una delle forme di attuazione dell’asilo costituzionale (art. 10, c.3, della Costituzione), secondo il costante orientamento di questa Corte (Cassazione 10686 del 2012; 16362 del 2016)».

L’aumento del trattenimento, fino a 30 giorni, nei cosiddetti “hotspot”, ancora privi di una disciplina legislativa, e il trattenimento negli uffici di frontiera (così come è previsto dall’articolo 4 del decreto) violano l’articolo 13 della Costituzione e l’articolo 5 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo, in quanto si introduce una forma di detenzione amministrativa già censurata dalla Corte di Strasburgo, sottratta a un effettivo controllo giurisdizionale con una sostanziale riduzione dei diritti di difesa.

Il sovvertimento del sistema di accoglienza si pone in contrasto con obblighi stabiliti dalle direttive europee in materia di protezione internazionale, violando altresì il principio di uguaglianza stabilito dalla Costituzione e il divieto di non refoulement imposto dalla Convenzione di Ginevra.

Sul punto relativo alla revoca della cittadinanza, il decreto è incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza. Dal momento in cui uno straniero acquista la cittadinanza è un cittadino italiano come gli altri. Questo decreto invece sembra attribuire all’individuo un vizio di origine, peraltro in contrasto con l’art. 8 comma 1 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo che recita: «Uno Stato contraente non priverà una persona della sua cittadinanza qualora tale privazione rendesse tale persona apolide».

Evidenziato che

il provvedimento ha suscitato in poche ore numerose critiche da parte di giuristi, rappresentanti di associazioni e operatori del settore dell’accoglienza.

Inserire le norme sugli immigrati all'interno del decreto sicurezza significa automaticamente giudicare già l'immigrato per una sua condizione, e non per i comportamenti che può avere.

L’annullamento della protezione umanitaria è una scelta grave che spinge verso forme di esclusione sociale i migranti più vulnerabili. Il sistema di accoglienza e integrazione Sprar è considerato all'estero un'eccellenza italiana. La sua destrutturazione espone il Paese a un aumento dell'irregolarità, ledendo inoltre la dignità, i diritti e le libertà delle persone che migrano.

Si sceglie di rafforzare la logica emergenziale dei grandi centri che, oltre a non garantire alcuna integrazione, genera spesso, a causa dei pochi controlli, abusi e malversazioni.

Viene inoltre meno il principio fondamentale secondo cui la riuscita di un percorso di integrazione debba partire dalla prima accoglienza, come chiaramente espresso anche nel Piano Integrazione per i rifugiati del Ministero dell’interno.

Non si tiene conto inoltre delle esperienze virtuose di lavoro di costruzione che da decenni tante organizzazioni umanitarie e di società civile hanno fatto in stretta collaborazione con le istituzioni, in particolare con gli enti locali, in un rapporto di sussidiarietà vitale per il Paese.

Vendere i beni confiscati ai privati, oltre che ad essere in netta controtendenza rispetto alle politiche precedenti di riutilizzo pubblico a favore delle comunità, può essere molto rischioso, data la pervasività e capacità del sistema mafioso, che potrebbe quindi arrivare a riappropriarsi dei propri beni.

Con un voto di fiducia posto dal Governo che ha visto 163 voti favorevoli, 59 contrari e 19 astenuti (5 i dissidenti M5S che hanno disertato l’Aula), il Senato ha approvato il 7 novembre un maxiemendamento al ddl di conversione del decreto sicurezza (n. 113/2018).

Il maxiemendamento approvato ha introdotto al testo del decreto-legge originario alcune modifiche, in particolare in materia di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, ma ha sostanzialmente confermato la stretta sui permessi soggiorno e richiedenti asilo, così come il Daspo urbano più severo, i “taser” elettrici ai vigili, e in generale mantenendo valide e pertinenti le analisi e valutazioni sopra riportate.

Il testo così come licenziato dal Senato è stato quindi approvato il 27/11/18 alla Camera attraverso un ulteriore voto di fiducia imposto dal Governo, con 336 voti favorevoli e 249 contrari (nessun astenuto).

Tutto ciò premesso, considerato ed evidenziato

impegna il Presidente e la Giunta regionale

ad attivarsi in tutte le sedi istituzionali, incluso presso quelle parlamentari, per:

- sollevare la questione di incostituzionalità della suddetta legge, laddove modifica peggiorativamente lo status di migrante e richiedente asilo, o di cittadino italiano non per nascita, comportando una riduzione delle libertà individuali e sociali, oltre che una perdita di benefici della collettività, in difesa dei diritti costituzionali e della dignità dell’essere umano;

- rimettere al centro la concertazione con gli enti locali nelle politiche di accoglienza;

- valutare, nei termini consentiti dalla legge, la promozione di una azione referendaria abrogativa.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 17 dicembre 2018

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