n.157 del 26.05.2021 periodico (Parte Seconda)
L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. - Integrazione alle disposizioni di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1066/2017 e ss.mm.ii. e n. 901/2020
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge regionale 25 marzo 2016 n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 7, comma 2 lettera c);
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 1066/2017 “L.R. 4/2016 e s.m.i., art. 5, comma 4 lett. c) - Approvazione bando ricorrente per concessione di contributi a progetti di promo-commercializzazione turistica realizzati da imprese, anche in forma associata” e succ.mod.;
- n. 901/2020, concernente: “L.R. n. 4/2016 e s.m.i. art. 7 comma 2 lett. c) - Delibera di Giunta regionale n. 1066/2017 e s.m.i. - Approvazione graduatoria dei progetti di promo-commercializzazione turistica per l'anno 2020 e definizione delle percentuali di contributo da assegnare";
- n. 16130/2020, concernente: “L.R. 4/2016 art. 7 comma 2 lett. c) - DGR n. 1066/2017 e ss.mm. e DGR n. 901/2020 - Assegnazione e concessione contributi per la realizzazione di progetti di promo-commercializzazione turistica per l'anno 2020 - Assunzione impegno di spesa”, come modificata con determinazione n. 17030/2020;
- n. 22248/2020, concernente: “L.R. 4/2016 art. 7 comma 2 lett. c) - DGR n. 1066/2017 e ss.mm. e DGR n. 901/2020 - Assegnazione e concessione ad integrazione del contributo concesso con determinazione n. 16130/2020 a Tahiti Gest s.r.l. per la realizzazione di progetto di promocommercializzazione turistica per l'anno 2020 – Assunzione impegno di spesa”;
Dato atto che:
- con propria deliberazione n. 901/2020 è stata introdotta, a modifica del citato bando approvato con deliberazione n. 1066/2017 e ss.mm.ii., una “clausola di garanzia” per favorire ai beneficiari l’accesso ai contributi loro concessi a fronte della rendicontazione anche solo di parte delle spese ammesse;
- tale clausola prevede quanto segue: “è ammessa, a conclusione del progetto, una riduzione della spesa del progetto non superiore al 30% senza che tale riduzione provochi la riduzione del contributo concesso. Nel caso in cui lo scostamento fra spesa ammessa all’atto della concessione del contributo e spesa rendicontata ammissibile sia maggiore di tale percentuale, si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 30%”;
Ritenuto opportuno meglio specificare la modalità di ricalcolo del contributo sulla base della succitata clausola di garanzia, precisando che, in caso di importo rendicontato ammesso inferiore al 70% dell’importo progettuale ammesso in fase di concessione, si ritiene che la proporzione tra il 70% dell’importo ammesso in fase di concessione e l’importo rendicontato ammissibile corrisponda alla proporzione tra contributo concesso e contributo rimodulato da liquidare;
Dato pertanto atto che la formula da applicare per il ricalcolo del contributo da liquidare è la seguente:
importo rendicontato ammissibile x contributo concesso / 70% dell’importo ammesso in fase di concessione;
Dato inoltre atto che il bando approvato con propria deliberazione n. 1066/2017 e ss.mm.ii., prevede che in caso di contributi concessi ad associazioni temporanee di imprese (ATI):
- tutte le imprese aderenti devono partecipare al progetto e a tale riguardo, fatto salvo quanto previsto relativamente alla dimensione minima dei progetti, la soglia minima di partecipazione alle spese del progetto di ogni soggetto appartenente al raggruppamento deve essere pari ad almeno € 10.000,00;
- al fine di verificare, ad avvenuta conclusione del progetto, il rispetto della spesa minima da sostenersi da parte di ciascun soggetto appartenente al raggruppamento, si terrà conto della spesa rendicontata;
- qualora, a fine progetto, la spesa rendicontata ammissibile di un singolo soggetto appartenente al raggruppamento sia inferiore alla soglia minima di € 10.000,00:
- le spese sostenute dal singolo soggetto non saranno considerate ammissibili;
- la percentuale di partecipazione alle spese del progetto da parte del singolo soggetto sarà ritenuta pari allo 0%; le spese sostenute dal singolo soggetto saranno totalmente escluse dall’importo complessivo della spesa sostenuta dal raggruppamento e le stesse non saranno tenute in considerazione ai fini dell’applicazione della percentuale di contributo;
- il singolo soggetto non potrà in alcun modo beneficiare del contributo regionale;
- la spesa rendicontata ammissibile sostenuta dal singolo soggetto, qualora inferiore a € 10.000,00, sarà comunque conteggiata ai fini della determinazione del raggiungimento della soglia prevista alla lett. d) dell’art. 24 del presente bando;
- la dotazione di camere/posti letto del/i soggetto/i la cui spesa rendicontata ammissibile è inferiore a € 10.000,00, sarà comunque conteggiata ai fini della determinazione del raggiungimento del numero minimo di camere/posti letto previsto al successivo art. 3.;
Preso atto che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 verificatasi nel 2020 ha causato tra l’altro il blocco delle attività di molti settori produttivi e non ha permesso il regolare svolgimento della stagione turistica e, conseguentemente, non ha determinato le condizioni per la piena realizzazione della maggior parte dei progetti di promo-commercializzazione che gli operatori turistici emiliano-romagnoli avevano preventivato, oppure ha determinato la necessità di significative modifiche e pertanto le attività realizzate nell’anno 2020 hanno subito inevitabilmente una contrazione;
Ritenuto opportuno, date le oggettive condizioni di difficoltà verificatesi a causa della pandemia e delle misure restrittive adottate per il contenimento dei contagi, non penalizzare le imprese, costituite in ATI, che hanno ottenuto la concessione dei contributi per la realizzazione dei progetti di promo-commercializzazione turistica per l’anno 2020;
Ritenuto quindi di modificare, con riferimento ai soli progetti realizzati per l’anno 2020, quanto previsto all’ultimo paragrafo dell’art. 2 del bando approvato con propria deliberazione n. 1066/2017 e ss.mm.ii., prevedendo una riduzione del 30% della soglia minima di partecipazione alle spese del progetto di ogni soggetto appartenente al raggruppamento, ovvero a € 7.000,00;
Visti:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 28/1/2021, avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;
Vista la L.R. n. 43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2416/2008, così come integrata e modificata dalla propria deliberazione n. 468/2017;
- n. 2013/2020, 2018/2020 e n. 415/2021;
Vista inoltre le determinazioni dirigenziali n. 2373/2018 e n. 5489/2021;
Viste inoltre le Circolari del Capo di Gabinetto PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, entrambe predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore regionale Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di specificare la modalità di ricalcolo del contributo sulla base della clausola di garanzia prevista dalla propria deliberazione n. 901/2020, precisando che, in caso di importo rendicontato ammesso inferiore al 70% dell’importo progettuale ammesso in fase di concessione, si ritiene che la proporzione tra il 70% dell’importo ammesso in fase di concessione e l’importo rendicontato ammissibile corrisponda alla proporzione tra contributo concesso e contributo rimodulato da liquidare, e che pertanto la formula da applicare sia quella descritta in premessa;
2. di modificare, con riferimento ai soli progetti realizzati per l’anno 2020, quanto previsto all’ultimo paragrafo dell’art. 2 del bando approvato con propria deliberazione n. 1066/2017 e ss.mm.ii., prevedendo una riduzione del 30% della soglia minima di partecipazione alle spese del progetto di ogni soggetto appartenente al raggruppamento, ovvero a € 7.000,00;
3. di sostituire all’ultimo paragrafo dell’art. 2 del bando approvato con propria deliberazione n. 1066/2017 e ss.mm.ii., la somma di € 7.000, laddove è indicata la somma di € 10.000,00;
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.