n.114 del 02.05.2018 periodico (Parte Seconda)
Disposizioni relative alle zone di protezione di cui al capitolo 7 delle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA–ROMAGNA
Visti:
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, “che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- il decreto legislativo n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale”;
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;
- la legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017”;
- la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;
Premesso che:
- la direttiva comunitaria 2008/98/CE recepita con il d.lgs. n. 205 del 2010 di modifica del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce un ordine di priorità in base al quale deve essere effettuata la gestione dei rifiuti e che il rispetto di tale gerarchia rappresenta la migliore opzione ambientale;
- in attuazione di tale gerarchia devono essere adottate le misure volte ad incoraggiare la prevenzione e il recupero dei rifiuti (quali la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed ogni operazione di recupero di materia rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia) nel rispetto, tra l’altro, dei principi parimenti comunitari di protezione della salute umana e dell’ambiente;
- la legge regionale n. 16 del 2015, in attuazione della sopra indicata disciplina di gestione dei rifiuti e di sostegno delle misure dirette alla loro riduzione e recupero, ha definito azioni e stringenti obiettivi in tema di prevenzione e riciclo e ha assunto il principio comunitario dell'economia circolare;
- tali obiettivi e tali regole sono stati assunti anche dal Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con la deliberazione di Assemblea legislativa n.67 del 3 maggio 2016;
Rilevato che:
- il Piano di tutela delle acque (d’ora in poi PTA), approvato con deliberazione di Assemblea legislativa del 24 dicembre 2005, n. 40, al capitolo 7 delle Norme tecniche di attuazione (d’ora in poi NTA) disciplina le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto delle captazioni e derivazioni e le zone di protezione, nell’ambito delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva 2000/60/CE;
- gli artt. 45, 46, 47 delle NTA contengono la disciplina da applicarsi nelle zone di protezione;
- in particolare, al capitolo 7, gli articoli 45 e 47 delle NTA prevedono che vada effettuato a cura delle Province il censimento delle attività elencate all’Allegato 1 del suddetto capitolo 7, che costituiscono centri di pericolo per la qualità della risorsa idrica; per tali attività è prevista la possibilità di rimanere sul territorio purché, in considerazione della tipologia e del livello di rischio dell’area interessata, sia garantita la tutela della risorsa idrica attraverso misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio;
- rispetto alle nuove attività che rientrano nell’elenco riportato all’Allegato 1, gli stessi articoli demandano alle Province e ai Comuni, nell’ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la definizione delle attività consentite e delle relative prescrizioni, in funzione della valutazione del rischio collegato all’attività, oltre che della vulnerabilità del territorio interessato;
- fra le attività elencate all’Allegato 1 che possono costituire, ai sensi degli articoli 45 e 47 delle NTA del PTA, centro di pericolo per la qualità della risorsa idrica è ricompresa l’attività di gestione dei rifiuti;
- le sopra indicate previsioni del PTA sono state, in vario modo recepite ed attuate dalle varianti dei Piani territoriali di coordinamento provinciali in attuazione al PTA; alcune Province hanno, inoltre, individuato ulteriori tipologie di zone di protezione rispetto a quelle previste dal PTA;
Rilevato che i sopra citati articoli 45 e 47 prevedono, inoltre, in determinate tipologie di aree ricomprese nelle zone di protezione il divieto che vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi nei casi di insediamento di nuove attività industriali;
Considerato che le sopra citate regole comunitarie, nazionali e regionali di gerarchia e di economia circolare determinano la necessità di valutare se, nell’ambito delle attività di gestione dei rifiuti anche pericolosi, determinate attività di recupero rifiuti, in base alla tipologia e alle modalità del loro svolgimento, siano in grado di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ambientali della risorsa idrica, garantendo la massima tutela della stessa anche ai fini dell’utilizzo per il consumo umano;
Richiamato l’articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2016 in attuazione dei principi dell'economia circolare, ha disposto che nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali e che le pianificazioni vigenti debbano essere interpretate conformemente a tale disposizione;
Valutato che anche alcune tipologie di attività di recupero di rifiuti solidi pericolosi quali le operazioni di messa in riserva (R13) nonché le operazioni preliminari al recupero, quali la cernita, la separazione, la compattazione e il raggruppamento (R12) possono essere condotte in modo da non comportare alcun rischio di lisciviazione di sostanze inquinanti verso la falda o le acque superficiali non costituendo in tal modo, ai fini della tutela della risorsa idrica un pericolo ulteriore rispetto alle altre attività industriali;
Richiamato l’articolo 8, comma 2, lettera b) delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque in base al quale le modifiche e integrazioni, tra l’altro, alle disposizioni normative del PTA conseguenti ad approfondimenti conoscitivi sono approvati con deliberazione di Giunta regionale;
Rilevato, inoltre, che a seguito della legge regionale n. 13 del 2015 la funzione di pianificazione nella materia della tutela della risorsa idrica è di competenza della Regione e che le Province non hanno più alcuna facoltà di modifica dei propri strumenti pianificatori attuativi ed integrativi delle disposizioni del PTA;
Ritenuto quindi di:
- stabilire ad integrazione e modifica delle disposizioni contenute al capo 7 delle NTA che, nelle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, le attività di gestione dei rifiuti solidi pericolosi rappresentate da operazioni di messa in riserva finalizzate al recupero (R13) nonché le operazioni preliminari al recupero quali la cernita, la separazione, la compattazione e il raggruppamento (R12) condotte in modo da non comportare alcun rischio di lisciviazione di sostanze inquinanti verso la falda o le acque superficiali tenendo conto anche degli effetti degli eventi meteoclimatici sono consentite alle condizioni e nei limiti previsti per l’insediamento delle altre attività industriali;
- disporre che la sopra indicata regola si applichi a tutte le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano così come individuate dal PTA e dalla pianificazione provinciale in attuazione del PTA;
Richiamato l’articolo 14 della legge regionale n. 25/2016, al comma 1 dispone che nelle more del completamento del processo di riforma istituzionale avviato con la legge regionale n. 13 del 2015, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali ed energetiche, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o degli altri titoli abilitativi, comunque denominati, acquisisce il parere della Regione che si esprime sulla conformità del progetto o intervento alla sola pianificazione regionale vigente in caso di difformità dei contenuti di quest'ultima rispetto alla pianificazione provinciale;
Ritenuto che le disposizioni contenute nel presente atto hanno, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 24/2017, valore di prescrizione pianificatoria ai fini dell’espressione del parere di cui all’articolo 14, comma 1 della legge regionale n. 25/2016;
Dato atto che a seguito dell’espressione del parere della Regione, di cui all’articolo 14, comma 1 della legge regionale n. 25/2016, l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione o degli altri titoli abilitativi comunque denominati, nell’ambito dell’istruttoria verifica che le attività siano condotte secondo le modalità indicate nel medesimo parere;
Richiamate le proprie deliberazioni:
n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
- n. 93 del 29/1/2018 recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;
- n. 56 del 25/1/2016 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270 del 29/2/2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;
- n. 622 del 28/4/2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”, e la conseguente determinazione n. 7283 del 29/4/2016, recante “Modifica dell'assetto delle posizioni dirigenziali professional, conferimento di incarichi dirigenziali, riallocazione posizioni organizzative e di personale in servizio presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;
- n. 468 del 10/4/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, Politiche Ambientali e della Montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di stabilire ad integrazione e modifica delle disposizioni contenute al capitolo 7 delle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque che, nelle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, le attività di gestione dei rifiuti solidi pericolosi rappresentate da operazioni di messa in riserva finalizzate al recupero (R13) nonché le operazioni preliminari al recupero quali la cernita, la separazione, la compattazione e il raggruppamento (R12) condotte in modo da non comportare alcun rischio di lisciviazione di sostanze inquinanti verso la falda o le acque superficiali tenendo conto anche degli effetti degli eventi meteoclimatici sono consentite nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti per l’insediamento delle altre attività industriali;
2) di disporre che la disposizione di cui al punto 1) si applichi a tutte le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano così come individuate dal PTA e dalla pianificazione provinciale in attuazione del PTA;
3) di stabilire che le disposizioni contenute ai punti 1) e 2) hanno, ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale n. 24/2017, valore di prescrizione pianificatoria ai fini dell’espressione del parere di cui all’articolo 14, comma 1 della legge regionale n. 25/2016;
4) di notificare la presente deliberazione all’Agenzia regionale prevenzione, ambiente, energia Emilia-Romagna, alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel BURERT;
6) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato inoltre sul sito web della Regione, sezione “Amministrazione trasparente” (sottosezione “Altri contenuti/Dati ulteriori/Atti della Giunta regionale”), in attuazione delle disposizioni di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-19, approvato con propria deliberazione n. 93/2018.