n.157 del 18.06.2025 periodico (Parte Seconda)

Piano di prelievo del cinghiale stagione venatoria 2025/2026

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Richiamate:

-               la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il novellato 18, nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

-               il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed in particolare l’art. 11 quaterdecies “Interventi strutturali, per la ricerca e l’occupazione” che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

-               la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 7, comma 2, che vieta il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo, e prevede che alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della citata Legge n. 157/1992;

-               la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:

-               l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

-               l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Regione per l'approvazione;

-               l’art. 56, che in particolare:

  • al comma 2 prevede, relativamente alla caccia di selezione, che i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengano approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle Aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda Faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o Azienda venatoria regionale e che i tempi e le modalità del prelievo siano stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
  • al comma 3 bis, prevede che per far fronte all’impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo, è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell’attività di caccia di selezione e che la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione;

Visto il Regolamento Regionale del 21 giugno 2024, n. 3 "Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" che dispone, tra l’altro:

-               all’art. 3, comma 1, che i distretti di gestione degli ungulati, nell’ambito dei quali sono ricompresi tutti i diversi Istituti faunistici ivi comprese le Aree Protette, rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi;

-               all’art. 11, comma 3, che i piani di prelievo del cinghiale ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo secondo le previsioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, nonché i calendari degli abbattimenti in forma collettiva, devono essere presentati alla Regione, dal Consiglio direttivo dell’ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi, entro il 31 marzo secondo le modalità stabilite dalla Regione;

-               all’art. 11, comma 5, che i piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale;

Richiamata la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Visto, altresì, il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 e prorogato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 149 del 21 dicembre 2023 “fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025/2026”, ed in particolare la Parte 2 “Obiettivi gestionali e azioni di pianificazione” dove, tra i macro-obiettivi di pianificazione definiti, risulta il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), prevedendo, per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche, come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell’entità economica dei danni, ma si prefiggono, quale risultato, la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie;

Preso atto altresì che il medesimo Piano Faunistico, con riferimento all’impatto della specie sulle produzioni agricole e sulla viabilità stradale, indica il prelievo selettivo nel periodo primaverile-estivo quale metodo di caccia da attuare prioritariamente nei distretti a vocazione agricola;

Viste, a seguito della recente diffusione della peste suina africana (PSA) anche sul territorio regionale, le seguenti fonti normative, intervenute allo scopo di disciplinare le misure di gestione e di contrasto di tale patologia:

-               il Decreto-Legge del 17 febbraio 2022, n. 9 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)” convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

-               la propria deliberazione n. 1372 del 1° agosto 2022 “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus Scrofa) nel Territorio dell’Emilia-Romagna”;

-               il Regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2023 della Commissione del 16 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, come modificato dal più recente Regolamento (UE) n. 862/2025, con il quale vengono stabilite misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e individuate zone di restrizione I, II e III, definite in base alla progressiva diffusione del virus della PSA sul territorio comunitario;

-               il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA)-2023-2028 (da ora Piano Straordinario) del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, ricevuto con nota Prot. 20/10/2023.1053621.E, che indica nuovi obiettivi e il carniere regionale da approvare, in tutti gli istituti regionali dove sia presente il cinghiale anche in modo occasionale;

-               l’Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 5 del 1° ottobre 2024 “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana” e successive proroghe che definisce, fra le altre, misure di applicazione delle azioni di contenimento del cinghiale nelle zone infette, nelle zone soggette a restrizione e nelle zone CEV;

Vista la propria deliberazione n. 1181 del 24 giugno 2024 “Documento di Definizione dei “Distretti Suinicoli dell'Emilia-Romagna”. Approvazione" la quale definisce le densità obiettivo del cinghiale a livello di distretto in recepimento del citato Piano Straordinario;

Dato atto che il Settore Attività Faunistico-venatoria, Pesca e Acquacoltura ha raccolto dai Settori Agricoltura, caccia e pesca territorialmente competenti le proposte di Piano, che sono state valutate in merito alla coerenza rispetto agli strumenti e obiettivi definiti dall’attuale quadro giuridico nazionale finalizzato al contenimento della diffusione della Peste Suina Africana e predisponendo la proposta di Piano di prelievo del cinghiale per la stagione 2025-2025, inviata con nota Prot. n. 0405013.U del 23 aprile 2025 ad ISPRA per la relativa richiesta di parere;

Vista la nota di ISPRA, acquisita agli atti con Prot. n. 0477429.E del 14 maggio 2025, con la quale l’Istituto ha valutato l’entità e la struttura del suddetto Piano di prelievo del cinghiale “coerenti con le indicazioni fornite nel “Piano Straordinario delle catture abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA), 2023-2028” ed ha espresso “parere favorevole alla sua attuazione per la stagione venatoria 2025-26”;

Dato atto che il numero degli abbattimenti indicato dal Piano Straordinario non teneva conto dell’evoluzione dell’onda epidemica sul territorio regionale e del fatto che nelle zone di restrizione è vietato il prelievo venatorio per il cinghiale;

Valutato che sarà inoltre necessario considerare l’importante quota di capi deceduti a causa del virus e che quindi potrà diminuire ulteriormente la quota complessiva di capi prelevabili sul territorio regionale prevista dal Piano Straordinario;

Valutato altresì che il suddetto ammontare di capi in prelievo di cui al Piano Straordinario, nelle zone soggette a restrizione, potrà essere compensato con azioni di controllo faunistico;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano di prelievo del cinghiale per la stagione 2025/2026, in ciascun territorio provinciale, ripartendo il contingente come di seguito indicato: maschi > 1 anno 16%, femmine > 1 anno 24%, maschi e femmine < 1 anno 60%, così come riportato nella formulazione di cui all’Allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con propria deliberazione GPG/2025/719 adottata in data odierna è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2025/2026, che disciplina, tra l’altro, la caccia al cinghiale stabilendo giornate, tempi di prelievo, modalità e prescrizioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 1204 del 2 agosto 2017 “Art. 11 della Legge regionale 18 luglio 2017, n. 14 - Somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione al cinghiale. Disciplina delle caratteristiche e delle modalità di attuazione” che, in attuazione dell’art. 56, comma 3 bis della Legge Regionale n. 8/1994 approva la disciplina per l’utilizzo di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione al cinghiale;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

-               il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

-               la propria deliberazione n. 110 del 27 gennaio 2025 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;

-             la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

-       n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;

-       n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

-      n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° gennaio 2025”;

-     n. 2378 del 23 dicembre 2024 “Esercizio provvisorio. Proroga di termini organizzativi”;

-     n. 608 del 22 aprile 2025 “Proroga incarichi di direzione generale e di agenzia in attesa della conclusione del processo di costituzione dell'elenco dei candidati idonei per ricoprire incarichi e riorganizzazione”;

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1)    di approvare il Piano di prelievo regionale del cinghiale per la stagione venatoria 2025/2026, così come riportato nell’Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2)    di stabilire che la quota di capi in prelievo previsti dal “Piano Straordinario delle catture abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA), 2023-2028” e non prelevabili nelle zone di restrizione e CEV, in forza del divieto di attività venatoria nei confronti della specie cinghiale previsto dall’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana n. 5/2024, dovrà essere compensata con azioni di controllo faunistico, al netto dei capi deceduti a causa della presenza del virus stesso;

3)    di stabilire, altresì, che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività Faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura;

4)    di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

5)    di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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