n. 139 del 14.09.2011 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di impianto idroelettrico in località San Michele dei Mucchietti, nei comuni di Castellarano e Sassuolo, in provincia di Reggio Emilia e Modena, presentato da Idroemilia Srl (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di Centrale Idroelettrica ad acqua fluente, nei comuni di Castellarano e Sassuolo, in provincia di Reggio Emilia e Modena, presentato dalla società Idroemilia Srl, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 6 luglio 2011, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, di seguito riportate;

1) al fine di contemperare la promozione dello sviluppo degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili con la tutela ambientale e paesaggistica delle aree tutelate dal PTCP si prescrive che la centrale idroelettrica sia completamente interrata;

2) la relazione tecnica della variante urbanistica contenuta negli elaborati presentati dal proponente propone l’individuazione di una zona omogenea “G - per servizi tecnologici e annonari di livello comunale”, art. 20.7 delle NTA del PRG senza rappresentarne in cartografia l’estensione, mentre individua nell’estratto della tavola “PU1 - proposta di variante scala 1:2.000”, un simbolo - Enel e impianti di produzione energia elettrica. Si rileva che, per quanto riguarda la pianificazione provinciale, sia all’interno delle “zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d’acqua” (art. 40 del PTCP 2010) che all’interno degli “invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua” (art. 41 del PTCP 2010) dove l’impianto ricade, non è possibile introdurre nuove zonizzazioni. Si ritiene necessario invece integrare l’articolo di PRG “zona agricola di rispetto fluviale e ai corsi d’acqua e di protezione ai corpi idrici” art. 21.7 delle NTA del PRG, con quanto previsto nel PTCP 2010 relativamente alla ammissibilità degli impianti idroelettrici con le specifiche prescrizioni previste dal piano sovraordinato relativamente agli art. 40 e 41 delle NA del PTCP;

3) ai sensi dell’art. 38 del PTCP 2010, gli interventi che interessano il sistema forestale boschivo con eliminazione di superfici boscate dovranno essere compensati con il rimboschimento di superfici pari almeno all’estensione di quelle compromesse. Tale intervento compensativo dovrà essere realizzato ove possibile nelle aree interessate dai tagli stessi, oppure con ulteriori piantumazioni in aree limitrofe, previo accordo con il Comune di Castellarano e, nel caso siano interessate aree demaniali, con il Servizio Tecnico Bacino Affluenti del Po;

4) la Conferenza di Servizi ritiene sufficiente, allo stato dei luoghi, che il progetto contenga gli elementi necessari per garantire la stabilità del fondo fatta salvo la potestà del Servizio Tecnico di Bacino di prescrivere ogni eventuale intervento necessario a garantire la stabilità del fondo dell’alveo nel corso della gestione dell’impianto;

5) la sistemazione dell’argine nel comune di Castellarano dovrà essere coordinato in quanto a tipologia e messa a dimora di essenze vegetali, a quanto già autorizzato per l’intervento di costruzione della briglia, relativamente all’argine collocato in territorio sassolese; atteso che il completamento della briglia comporta la realizzazione di una scogliera rivestita da materiale lapideo non rinverdibile, al fine di mimetizzare l’impatto dell’opera dal percorso pedonale–ciclabile posto nel comune di Sassuolo, si chiede di aumentare la messa a dimora delle alberature in territorio sassolese, creando una sorta di barriere verde;

6) non dovranno essere accentuati i processi erosivi attualmente in corso nell’alveo del fiume Secchia e dovranno essere salvaguardate la qualità delle acque sotterranee e la possibilità di ricarica della falda;

7) appare utile che l’opera di presa, in quanto prolungamento della briglia esistente, sia realizzata al più presto, in considerazione dell’erosione in sponda sinistra del fiume Secchia, che potrebbe compromettere la stabilità della S.P. n. 486;

8) le opere in previsione dovranno essere realizzate con tutte le cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici esistenti, comprese le loro parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di danneggiamento; a tal fine il proponente Idroemilia dovrà presentare il progetto esecutivo delle opere al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po: i lavori saranno svolti sotto la vigilanza dello stesso Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po;

9) si ritiene congruo quale quantitativo di risorsa idrica da lasciar defluire in alveo (DMV) il valore di 3,00 m3/s. Si rammenta che detto valore potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d’acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione;

10) prima dell’entrata in esercizio dell’impianto la Società proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e delle portate derivate. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al Servizio Tecnico Bacino Affluenti del Po, alla Provincia di Reggio Emilia ed all’ARPA territorialmente competente;

11) con riferimento ai sistemi di sicurezza anti uomo, dovrà essere impiegato il sistema di griglie posto in corrispondenza delle opere di presa e di rilascio, in quanto offre maggior garanzia di sicurezza, impedendo l’ingresso di persone non autorizzate;

12) in ottemperanza alla vigente normativa sismica, prima dell’inizio lavori, Idroemilia Srl dovrà presentare al Comune di Castellarano ed al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po:

- asseverazione nella quale il professionista abilitato dichiari espressamente la conformità del progetto dell’opera alla normativa tecnica prevista dal DM 14 settembre 2005 “norme tecniche per le costruzioni” o dalla normativa previgente sulla medesima materia L. 1086/71 e L. 64/74 e relativi Decreti attuativi;

- progetto esecutivo composto da planimetrie, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, di disegni dei particolari esecutivi delle strutture con “allegata una relazione sulla fondazione [……..] corredata da grafici e da documentazioni, in quanto necessari [……….] nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione”, in conformità a quanto disposto dall’art. 93 commi 3, 4, 5, del DPR n. 380/2001 (ex art. 17 della L. 64/74);

13) ai sensi dell’art. 12 del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’art. 35 del R.R. 20 novembre 2001, n. 41, in caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione di derivazione con contestuale dismissione dell’impianto, la Società titolare è tenuta, a propria cura e spese, alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi. In caso di rinuncia o cessazione resta salva la possibilità della Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, di accessione gratuita dell’impianto al demanio, secondo le vigenti norme;

14) per consentire i controlli di competenza, la Società proponente dovrà dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione dell’avvio dei lavori al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, alle Province di Reggio Emilia e Modena, ai Comuni di Castellarano, Sassuolo, all’ARPA Sez. Prov.le di Reggio Emilia e Sez. Prov.le di Modena, all’AUSL di Reggio Emilia - Distretto di Scandiano e all’AUSL di Modena - Distretto di Sassuolo;

15) dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- presenza di un servizio igienico comprensivo di una doccia di emergenza ad uso del personale addetto alle operazioni di manutenzione;

- la struttura deve essere dotata:

a) di idonee condizioni di aereazione e ricambio dell’aria;

b) di illuminazione artificiale in grado di funzionare anche in condizioni di emergenza;

c) condizioni di accessibilità all’area ed ai locali in grado di non pregiudicare interventi d’emergenza;

16) visto che il tracciato dell’elettrodotto attraversa la S.P. 486, il progetto esecutivo dovrà essere valutato e assentito dal Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio, Edilizia della Provincia di Reggio Emilia;

17) si precisa fin da ora che:

  •  il cavidotto interrato dev’essere previsto ad una profondità di almeno 2 metri;
  •  per la posa del cavidotto dovrà essere utilizzata la tecnica del “micro-tunnelling”, in modo da evitare interventi sulla superficie dell’infrastruttura stradale;

18) il progetto esecutivo dell’accesso sulla SP 486 dovrà essere sottoposto per approvazione al Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio, Edilizia della Provincia di Reggio Emilia;

19) si ricorda che dovrà essere acquisito il nulla osta alla costruzione di conduttture di energia elettrica rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’ art. 95 del D.Lgs 259/03.

20) l’impianto idroelettrico non potrà entrare in esercizio prima del completamento dei lavori inerenti la scala di rimonta della fauna ittica prevista in progetto;

21) si chiede di valutare in fase esecutiva la migliore soluzione tecnica per ottimizzare la funzionalità del passaggio per pesci, modulando la distribuzione delle acque di deflusso tra il passaggio stesso e la gaveta, considerando anche l’opportunità di utilizzare a questo scopo la gaveta a regolazione flessibile prevista dal progetto a fianco del passaggio per pesci; in questo modo verrebbe diminuita l’eccessiva corrente e turbolenza ai piedi della gaveta, evitando che sia sovrastato il positivo richiamo del passaggio per pesci;

22) si chiede la realizzazione di un monitoraggio in fase di esercizio per verificare la funzionalità delle opere di risalita per pesci, concordandone le modalità con l’U.O. Vigilanza, Caccia, Pesca e Forestazione della Provincia di Reggio Emilia;

23) in fase esecutiva si chiede di realizzare il passaggio per pesci adottando la tipologia “vertical slot”; si prescrive di dimensionare precisamente la scala per far fluire una velocità di corrente ideale alle specie ittiche di riferimento (Barbo comune e Lasca); si consiglia di creare un piano di fondo nella zona di partenza della scala di risalita che indirizzi i pesci nell’area antisante la scala stessa;

24) si chiede di realizzare i setti di separazione dei bacini della scala tipo “vertical slot” non in calcestruzzo, bensì come paratoie rimovibili in legno su guide in ferro. Questo per permettere una migliore gestione e una migliore manutenzione di pulizia nel caso di ostruzione e interramento. Si consiglia anche di realizzare nella finestra di monte della scala, dove entrerà il flusso di acqua, una paratoia mobile specifica al passaggio dei pesci che moduli il flusso in ingresso alla scala, così da poter modificare e regolare in esercizio la portata e la corrente all’interno della scala di risalita;

25) si prescrive di adottare e applicare il protocollo di indennizzo ittiologico concordato con l’ufficio Caccia, Pesca e Forestazione della Provincia di Reggio Emilia, il quale prevede le modalità di gestione della fauna ittica dell’area interessata e dei risarcimenti da sostenere;

26) si chiede di realizzare nell’opera di rilascio della centrale, una riqualificazione fluviale utile per smorzare la corrente in uscita dalla condotta in modo da evitare che i pesci in risalita vengano richiamati in questa zona. A tal fine si consiglia di utilizzare la tecnica dei massi ciclopici distribuiti a caso;

27) si chiede di realizzare al termine della fase di cantiere, nel tratto interessato dai lavori, una riqualificazione fluviale che ripristini le condizioni originarie dell’alveo con pozze, correntine e raschi, effettuando anche eventuali ulteriori interventi necessari per il miglioramento della vita acquatica;

28) sulla base dei risultati del monitoraggio, Idroemilia Srl dovrà provvedere a realizzare, previa approvazione del competente Servizio della Provincia di Reggio Emilia, le eventuali modifiche, attuabili nell’ambito della flessibilità del progetto proposto, che si rendessero necessarie per adeguare la funzionalità dei dispositivi;

29) si prescrive come previsto nel progetto di effettuare le pulizie periodiche delle vasche di sghiaio e dissabbiazione mediante lo spurgo del dissabbiatore in periodi di morbida o piena e mai durante la magra, per evitare brusche alterazioni della concentrazione di solidi nell’acqua del Secchia, che può provocare un impatto non trascurabile sulle acque superficiali in fase di gestione;

30) durante la fase di cantierizzazione dell’opera al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri e di sostanze inquinanti durante le fasi di cantiere si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

  • periodica bagnatura delle aree di cantiere, delle piste, dei depositi temporanei di terre e di inerti da costruzione con frequenza congrua alle condizioni meteorologiche;
  • pavimentazione delle piste e delle aree di cantiere soggette al transito di mezzi pesanti nei pressi di ricettori antropici mediante l’impiego di materiali inerti aridi opportunamente costipati e stabilizzati secondo un’idonea curva granulometrica;
  • delimitazione delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali di scavo da reimpiegare e copertura dei cumuli a rischio di possibili diffusioni di polveri;
  • obbligo di velocità ridotta sulle piste di cantiere al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
  • munire le uscite dal cantiere alla rete stradale con impianti di lavaggio per la pulizia delle ruote;
  • provvedere alla copertura con teloni degli inerti trasportati con autocarri;
  • utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle normative ambientali in materia di emissioni di gas di scarico;

31) le aree di cantiere dovranno essere dotate di rete di raccolta delle acque meteoriche, munita di vasca di stoccaggio e sedimentazione. Le ditte esecutrici dei lavori, titolari degli eventuali scarichi idrici derivanti dai cantieri, dovranno acquisire le eventuali autorizzazioni allo scarico rilasciate dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente (DLgs 152/06) preventivamente all’installazione dei cantieri;

32) all’interno dell’area di cantiere è prevista un’apposita zona impermeabilizzata destinata a rifornimento mezzi di cantiere. Al fine di evitare fenomeni di inquinamento dovuti a sversamenti accidentali di oli o combustibili; questa area dovrà essere munita di pozzetto di disoleatura ubicato a monte del recapito nella rete di raccolta acque meteoriche;

33) i lavaggi delle autobetoniere dovranno essere effettuati su piazzola impermeabilizzata e le acque di risulta dovranno essere raccolte in apposita vasca e smaltite come rifiuto, presso centri di trattamento autorizzati;

34) per i lavori in alveo e per le operazioni di getto dei calcestruzzi, dovrà essere preventivamente avvisata ARPA Sezione provinciale di Modena, che ha la competenza dei monitoraggi sul Fiume Secchia, al fine di organizzare i campionamenti delle stazioni poste a valle dell’opera in progetto;

35) il progetto prevede che i materiali derivanti dagli scavi vengano integralmente utilizzati in loco per i rinterri e i ripristini previsti. Resta comunque fermo che in assenza di uno specifico progetto di riutilizzo delle terre e rocce di scavo in altro sito, ai sensi dell’art. 186 del DLgs 152/06, gli eventuali materiali in esubero che dovessero risultare dai lavori di costruzione dovranno essere smaltiti conformemente alla vigente disciplina in materia di rifiuti;

36) dovrà essere effettuato un monitoraggio chimico, biologico e morfologico di un punto a monte della derivazione da utilizzare come bianco e di un punto sul tratto derivato (immediatamente a monte del rilascio) al fine di garantire le disposizioni impartite dalla DGR 1793/08, verificando tra l’altro che il funzionamento dell’impianto non provochi un aumento della temperatura naturale delle acque superiore a 1,5° C, sia dopo la reimmissione in alveo dell’acqua derivata (misurata a valle del punto di scarico al limite della zona di mescolamento), sia nel tratto derivato a monte della re immissione;

37) i dettagli del piano di monitoraggio andranno sottoposti all’approvazione del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna in accordo con le ARPA territorialmente competenti, antecedentemente all’avvio dei lavori di costruzione;

38) i rifiuti raccolti dallo sgrigliatore, dovranno essere stoccati in apposito contenitore opportunamente mitigato dal punto di vista visivo. Tali rifiuti, così come eventuali fanghi di sedimentazione, dovranno essere gestiti e smaltiti in conformità alla normativa vigente;

39) con riferimento all’impatto acustico atteso in fase di esercizio, la Ditta, tramite tecnico competente, dovrà predisporre un collaudo delle sorgenti sonore a confine e presso i recettori abitativi individuati, con misura del livello differenziale negli orari e nelle condizioni di maggiore disturbo. La relazione di collaudo, dovrà essere presentata al Comune di Castellarano e ad ARPA sez. di Reggio Emilia, entro 60 giorni dalla attivazione degli impianti;

40) nella realizzazione dell’impianto di trattamento reflui previsto per il servizio igienico da realizzarsi presso la Centrale, dovranno essere rispettate le norme tecniche costruttive previste in proposito dalla delibera di Giunta regionale 1053/03 – Allegati A e B; lo scarico, classificato dalla normativa vigente di tipo “domestico”, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Castellarano; in caso invece di installazione di servizi igienici di tipo compatto, il materiale organico raccolto periodicamente dovrà essere smaltito presso centri autorizzati;

b) di dare atto che la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi del comma 3. art. 17, L.R. 9/99, costituisce variante agli strumenti urbanistici, qualora l’assenso dell’Amministrazione comunale sia ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni;

c) di dare atto che l’autorizzazione unica dell’impianto per la produzione di energia elettrica in esame, in quanto derivante da fonte rinnovabile, sarà rilasciata dell’Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, a conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto ambientale, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”; tale autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

d) di dare atto che le valutazioni e le determinazioni, espresse dal rappresentante della Regione Emilia-Romagna, comprendono le valutazioni e le determinazioni dei servizi regionali Servizio Tecnico Bacino Fiume Po e Servizio Tutela Risanamento Risorsa Acqua, che hanno collaborato ai lavori istruttori e condiviso le conclusioni rappresentate dalla Regione Emilia-Romagna;

e) di dare atto che il Servizio Tecnico Bacino Fiume Po ha provveduto a far pervenire il provvedimento di propria competenza:

  • Concessione alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche (R.R. 41/01), nonché nullaosta idraulico (R.D. 523/04) determina n. 9258 del 26/7/2011, che costituisce l’ Allegato n. 2 parte integrante della presente delibera;

f) di dare atto che il Comune di Castellarano ha espresso, all’interno del Rapporto, di cui al punto 3.12, il proprio parere di positivo alla realizzazione dell’impianto ha, inoltre, provveduto ad inviare il proprio parere, che costituisce l’Allegato n. 3, parte integrante della presente delibera, nel quale si dà atto del parere favorevole con prescrizioni della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 2/12/2010 (pratiche n. 299 e 300); il Comune di Castellarano si riserva, inoltre, come consentito dal art. 17, comma 3 della L.R. 9/99, di rilasciare il permesso di costruire a valle della conclusione del procedimento di Valutazione di impatto ambientale e della ratifica da parte del consiglio comunale della variante urbanistica;

g) di dare atto che il rappresentante dell’Autorità dei Bacino del Fiume Po non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, ma ha provveduto ad inviare il proprio parere che costituisce l’Allegato n. 4, parte integrante della presente delibera;

h) di dare atto che il rappresentante del Comune di Sassuolo non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, ma ha provveduto ad inviare il proprio parere che costituisce l’Allegato n. 5, parte integrante della presente delibera, nel quale si dà atto del parere favorevole con prescrizioni della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 9/12/2010 (verbale n.11);

i) di dare atto che il rappresentante del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, ma ha provveduto ad inviare il proprio parere che costituisce l’Allegato n. 6, parte integrante della presente delibera;

j) di dare atto che il rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Reggio Emilia, pur regolarmente convocato, non si è presentato alla Conferenza, trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/90;

k) di dare atto che il rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Modena, pur regolarmente convocato, non si è presentato alla Conferenza, trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/90;

l) di dare atto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale Beni Architettonici e Paesaggio, non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/90;

m) di dare atto che ARPA sezione di Modena non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/90;

n) di dare atto che ARPA sezione di Reggio Emilia non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/90;

o) di dare atto che AUSL di Modena non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/90;

p) di dare atto che AUSL di Reggio Emilia non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/90;

q) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente alla società Idroemilia Srl, con sede legale in Via B. Cellini, 21 - Modena;

r) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Amministrazione prov.le di Reggio Emlia, alla Amministrazione prov.le di Modena; alla Amministrazione comunale di Castellarano, alla Amministrazione comunale di Sassuolo, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale Beni Architettonici e Paesaggio, alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico di Bacino Romagnoli Fiume Po, all’Autorità di Bacino Po, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela Risanamento Risorsa Acqua, all’ARPA sez. Reggio Emilia, all’ARPA sez. Modena, alla Ausl di Reggio Emilia; alla Ausl di Modena e al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale;

41) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 9, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l’efficacia temporale della presente Valutazione di impatto ambientale è fissata in anni 3 (tre);

42) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione. 

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