n.286 del 29.09.2021 periodico (Parte Seconda)

L. n. 97/1994, L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii. Riparto ed assegnazione delle risorse stanziate a titolo di Fondo Nazionale Montagna nel Bilancio di previsione della Regione 2021-2023, annualità 2021, alle Amministrazioni locali per il finanziamento degli interventi speciali per la montagna. Mezzi statali

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

1. di ripartire ed assegnare, per le motivazioni illustrate nella premessa che sono qui richiamate, ai sensi degli artt. 8 e 10, della L.R. n. 2/2004 e s.m.i., a favore degli Enti beneficiari indicati nella Tabella A), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, la somma complessiva di € 1.501.469,00 a titolo di Fondo regionale per la montagna, Mezzi statali, per l’annualità 2021, secondo gli importi ivi dettagliatamente indicati;

2. di dare atto che le risorse finanziarie complessive, pari a € 1.501.469,00, risultano allocate al Cap. U03444 “FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA. TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI SPECIALI PER LA MONTAGNA. (ARTT. 1 E 2, L.31 GENNAIO 1994, N.97; ART.11, COMMA 1, LETT. A) ABROGATO; ARTT. 1, COMMA 5 BIS E 8, COMMA 2, LETT. A), E COMMA 3, L.R. 20 GENNAIO 2004, N.2) - MEZZI STATALI” del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023, annualità 2021;

3. di precisare che i soggetti assegnatari delle quote di riparto dei finanziamenti a titolo del Fondo regionale per la montagna di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono trasmettere alla Regione i propri progetti di investimento entro il 31 dicembre 2021, come stabilito con deliberazione della Giunta regionale n.1213/2021, in premessa citata;

4. di dare atto che:

- in considerazione della scadenza per la presentazione di documentazione fissata al 31 dicembre 2021, nonché dei tempi tecnici di gestione economico finanziaria dettati da normazione nazionale e regionale, le risorse assegnate con dgr.1213/21 e ripartite con la presente, pur rimanendo nella titolarità dei Comuni, potranno essere concesse ed impegnate anche nel corso del 2022, a seguito di reiscrizione dell’avanzo vincolato;

- nell’ipotesi di cui al precedente alinea, per il rispetto del DLGS.118/2011, sarà necessario da parte dei Comuni, adeguare i cronoprogrammi di attività prevedendone quindi lo slittamento all’annualità 2022 ed inizio delle attività successivo alla concessione. Ai sensi dell’Allegato 2 della DGR 1213/2021, le relative spese saranno quindi giudicate ammissibili e liquidabili solo se comprovate da documentazione finanziaria successiva alla data di concessione ed impegno delle risorse iscritte nel bilancio regionale;

5. di dare atto, altresì, che alla concessione, impegno e liquidazione a favore degli Enti assegnatari delle rispettive quote di finanziamento, provvederà il dirigente o il funzionario regionale competente sulla base delle modalità definite ed approvate con la citata deliberazione n.1213/2021, in Allegato 2) alla medesima;

6. di dare atto, inoltre, che secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e s.m., il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7. di disporre, infine, la pubblicazione per estratto del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

Il Responsabile del Servizio

Gianni Gregorio

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