n.43 del 22.02.2017 periodico Parte Seconda
RISOLUZIONE - Oggetto n. 1978 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni, in sede statale, volte alla soluzione delle problematiche riguardanti i lavoratori italiani transfrontalieri, stabilizzati o meno, che hanno perso il lavoro precedentemente svolto nella Repubblica di San Marino, supportando inoltre il raggiungimento di accordi che risolvano le questioni esistenti. A firma dei Consiglieri: Rossi Nadia, Montalti, Pruccoli, Bessi, Zoffoli, Lori, Cardinali, Sabattini, Serri, Marchetti Francesca, Mori, Boschini (Prot. DOC/2017/0000057 dell’8 febbraio 2017).
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
anche il territorio della Repubblica di San Marino ha risentito profondamente della prolungata crisi economica e i dati dicono che dal 2008 il totale degli occupati è sceso da 19.958 a 18.365 (dato settembre 2014).
Dei 1.593 posti persi, 1.212 riguardano lavoratori transfrontalieri, passati da 6.605 a 5.393.
Evidenziato che
tale situazione è dovuta a due fattori: da un lato le normative sammarinesi in materia di avviamento lavoro prevedono, nelle crisi aziendali, la salvaguardia delle maestranze residenti in territorio. Dall’altro ancora oggi i lavoratori frontalieri hanno una tipologia di assunzione che non prevede alcun tipo di stabilizzazione (completamente interrotte dopo la scadenza di un Accordo nel 2011), rendendone più facile l'espulsione.
Rilevato che
queste maestranze espulse dal mondo del lavoro, laddove stabilizzate prima del 2011, hanno diritto al riconoscimento dello stato di mobilità, (70% della sua retribuzione per 12 mesi) ed alla ricollocazione. Terminato il periodo di mobilità, tuttavia, le diverse normative dei due Stati rispetto alla disoccupazione creano una disparità di trattamento.
Lo Stato sammarinese, infatti, prevede per i residenti ulteriori 9/12 mesi di indennità economica di disoccupazione, con una copertura pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi e al 50% dal sesto in poi, stabilendo comunque un tetto massimo di € 900, mentre le normative italiane prevedono che la richiesta di disoccupazione debba essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Essendo i lavoratori posti in mobilità licenziati a tutti gli effetti dal momento stesso in cui accedono all'ammortizzatore sociale, è evidente come per lo Stato italiano manchi uno dei requisiti fondamentali per il riconoscimento della indennità di disoccupazione.
Sottolineato che
quanto ai lavoratori transfrontalieri non stabilizzati, che sono la maggior parte, questi hanno diritto a tre mesi all’82% di C.I.G. e, successivamente all'indennità economica di disoccupazione presso la Repubblica Italiana (poiché con la C.I.G. resta acceso il rapporto di lavoro con l'impresa), ma avranno scarsissime possibilità di essere ricollocati presso le imprese del territorio sammarinese.
Molti di questi lavoratori, tuttavia, perdono il posto di lavoro non a causa di riduzioni collettive di personale, ma a fronte del non rinnovo del proprio permesso di lavoro, non potendo dunque beneficiare degli ammortizzatori citati.
Reso noto che
la norma di stabilizzazione prevedeva un periodo temporale di validità, scaduto nel 2011, e collegava l'eventuale proseguimento del riconoscimento di questo diritto alla sottoscrizione dell'accordo in materia economico/fiscale tra Italia e San Marino, oltre che all'uscita di quest'ultimo dalla black/list italiana, condizioni tutte raggiunte.
Non vi sono quindi più ragioni per tenere bloccato il percorso di stabilizzazione dei lavoratori frontalieri.
La stessa normativa UE, con cui la Repubblica di San Marino ha annunciato un confronto finalizzato ad un eventuale accordo di associazione, vieta qualsiasi tipo di diversificazione nel riconoscimento dei diritti sulla base della residenza anagrafica ed anzi dal 2010 il lavoratore frontaliero rimasto in stato di disoccupazione ha la facoltà, a titolo supplementare, di mettersi a disposizione anche degli uffici del lavoro del paese di ultima occupazione, oltre che a quelli del paese di residenza, mentre a San Marino, ad esclusione dei lavoratori frontalieri stabilizzati che siano stati collocati in mobilità a fronte di licenziamenti collettivi, per potersi iscrivere alle liste di avviamento al lavoro è necessario essere anagraficamente residenti, e non viene minimamente tenuto conto della storia lavorativa della persona.
Riscontrato inoltre che
altri problemi che vanno affrontati e risolti attraverso un accordo fra Stati riguardano due ulteriori aspetti: quello fiscale e quello del riconoscimento da parte della Repubblica di San Marino degli istituti previsti da entrambi gli Stati per il lavoratore che abbia un figlio invalido a qualsiasi titolo.
Circa la problematica fiscale, occorre che lo Stato italiano stabilisca definitivamente l'ammontare della franchigia e che sancisca il principio della sua rivalutazione in base all'andamento del costo della vita. Mentre sulle modalità di pagamento delle imposte, va superata l'attuale tipologia, alquanto complessa, e occorre modificare la norma per evitare che il lavoratore frontaliero debba subire la tassazione sui propri redditi da lavoro dipendente secondo regole che sono state calibrate per i lavoratori autonomi;
Quanto invece al riconoscimento dell’invalidità del figlio da parte della Repubblica di San Marino, il problema nasce dal fatto che lo stato sammarinese esige che la dichiarazione della suddetta invalidità avvenga da parte del proprio ente previdenziale (ISS), cosa impossibile per chi non è assicurato con tale ente, in quanto residente in un altro Stato.
Invita la Giunta
a porre in sede statale le questioni sollevate, fornendo altresì ogni supporto utile al fine di giungere agli accordi fra i due Stati necessari a risolvere le problematiche esistenti.
Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 7 febbraio 2017