n. 7 del 18.01.2011 (Parte Seconda)
Aggiornamento del programma di riordino territoriale per il 2011. Disciplina dei contributi in conto corrente e dei contributi in conto capitale a favore delle gestioni associate. Ricognizione delle forme associative e dei loro ambiti ottimali (L.R. n. 10/2008)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA–ROMAGNA
Visti:
- la Legge regionale 26 aprile 2001, n. 11, recante “Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali”, successivamente modificata ed integrata dalla Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, recante “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”, in particolare il suo Capo IV “Programma di riordino territoriale” ed il suo art. 14;
- la suddetta Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, in particolare il suo Titolo II “Riordino territoriale” ed il suo art. 21 bis, inserito dalla Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 22, ed ulteriormente modificato dalla Legge regionale 23 luglio 2010, n. 7, che prevede, al primo comma, che «Al fine di accompagnare, nel triennio 2009-2011, i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità Montane in attuazione della presente legge regionale, la Regione concede contributi alle Comunità Montane e agli Enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l’accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale» ed al terzo comma che «la Regione può altresì concedere, fino al 31 dicembre 2011, contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l’accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali»;
- il già citato art. 21 bisdella L.R. n. 10 del 2008 che dispone per il triennio 2009/2011, l’adozione di misure straordinarie transitorie per accompagnare il processo di riordino istituzionale delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni, al fine di far fronte, in misura adeguata ed efficace, alle esigenze connesse alle operazioni di riorganizzazione, trasformazione e soppressione degli Enti associativi coinvolti;
- la citata Legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 che, oltre a modificare l’art. 21 bis della L.R. n. 10 del 2008 disponendo per il triennio 2009/2011, l’adozione di misure straordinarie transitorie per accompagnare il processo di riordino istituzionale delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni, ha altresì modificato il comma 2 dell’art. 14 della L.R. 10/08 facendo decorrere non più dal terzo bensì dal quarto anno successivo all’entrata in vigore della L.R. 10/08, ovvero dal 2012, l’obbligo di gestire in forma associata almeno sei “aree di amministrazione generale” al fine di potere accedere ai contributi regionali;
- la Legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15, recante “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013”;
Ritenuto di disciplinare, per l’anno 2011, i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi, correnti ed in conto capitale, a favore delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane, in attuazione dell’art. 14 della L.R. 11/01, degli artt. 9 e segg., 21 e 21 bis della L.R. 10/08 così come modificata dall’art. 37 della L.R. 22/08 e dall’art. 37 della L.R. 7/10, ossia delle disposizioni legislative che hanno previsto la concessione di contributi in conto corrente ed in conto capitale a sostegno delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali e che demandano al Programma di riordino territoriale (di seguito PRT) la determinazione della disciplina di dettaglio dei predetti contributi;
Ritenuto, con riguardo ai contributi di natura corrente, di prolungare per un anno l’operatività, nel suo impianto complessivo, della disciplina transitoria e parzialmente derogatoria stabilita dalla propria precedente deliberazione 629/09 (PRT 2009-2010),introducendovi però alcuni elementi innovativi oltre che alcuni correttivi e specificazioni tesi a rendere più selettiva e premiante l’erogazione dei contributi e nel contempo più rispondente alle esigenze emerse nel tempo, riducendo anche la discrezionalità nella valutazione delle richieste ammissibili e nella quantificazione dell’importo dei contributi assegnabili;
Ritenuto altresì di regolare con il Programma allegato le modalità di erogazione dei contributi finanziati con le risorse statali regionalizzate a sostegno dell’associazioni-smo intercomunale;
Ritenuto, con riguardo ai contributi in conto capitale per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi, di destinare tutte le risorse stanziate sul Cap. 3208 del Bilancio di previsione per l’esercizio 2011 al finanziamento degli interventi e delle finalità previsti nell’Allegato C alla presente deliberazione, che detta i criteri e le modalità, per l’anno 2011, per la concessione dei contributi di cui trattasi;
Ritenuto altresì di costituire un gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti regionali e delle forme associative con il compito di elaborare proposte in merito al nuovo PRT e ad eventuali modificazioni della L.R. 10/08;
Ritenuto opportuno quantificare nell’ammontare di 2.000.000 di Euro le risorse, a valere sul Cap. 3205 del bilancio di previsione approvato con la citata L.R. n. 15 del 2010, da destinare, nel 2011, al sostegno del riordino delle Comunità Montane e degli altri Enti associativi subentrati a Comunità Montane soppresse, ai sensi dell’art. 21 bis, co. 1, della L.R. 10/08 e s.m.e i. finalizzate all’incremento delle gestioni associate, precisando altresì, a parziale modifica della propria deliberazione 254/10 e della determina dirigenziale che le ha dato attuazione, che i contributi complessivi concessi allo stesso titolo nel 2010 restano salvi e non saranno ridotti, nonostante gli effetti prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 326/2010;
Sentito il Comitato dei Presidenti delle forme associative nella seduta del 15 dicembre 2010;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Vice Presidente – Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Regolazione dei Servizi Pubblici locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza”, Simonetta Saliera;
A voti unanimi e palesi
delibera:
a) di approvare l’aggiornamento per l’anno 2011, come risultante dall’Allegato A parte integrante del presente atto, del Programma di riordino territoriale 2009-2010 che disciplina, sostituendo integralmente le disposizioni approvate con delibera 629/09, i requisiti ed i criteri per la concessione dei contributi correnti a sostegno delle gestioni associate svolte, per conto dei Comuni, dalle Unioni e dalle Comunità Montane e dei contributi per le fusioni;
b) di approvare l’Allegato B che stabilisce, per i contributi correnti a favore delle gestioni associate, le modalità di presentazione delle domande, la modulistica da utilizzare e la documentazione da produrre a corredo della domanda;
c) di approvare per l’anno 2011, come risulta dall’Allegato C parte integrante del presente provvedimento e del Programma di riordino territoriale, la disciplina per l’erogazione dei contributi in conto capitale per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi a valere sui fondi stanziati sul Capitolo 3208 del Bilancio di previsione per l’esercizio 2011, e la relativa modulistica da utilizzare e la documentazione da produrre a corredo della domanda;
d) di quantificare in 2.000.000 di Euro le risorse, a valere sul Cap. 3205 del Bilancio di previsione per il 2011, approvato con L.R. 15/10 da destinare, nel 2011, al sostegno del riordino delle Comunità Montane e degli altri enti associativi subentrati a Comunità Montane soppresse, ai sensi dell’art. 21 bis, co. 1 della L.R. 10/08, e finalizzate all’incremento delle gestioni associate: tali risorse saranno ripartite in base ai criteri stabiliti da successiva apposita deliberazione;
e) di far interamente salvi i contributi concessi nel 2010 alle Comunità Montane ed agli altri Enti associativi subentrati a Comunità Montane soppresse ai sensi dell’art. 21 bis, co. 1, della L.R. 10/08, a parziale modifica della deliberazione 254/10 (punto D) e della determinazione dirigenziale di “Concessione e liquidazione della seconda rata a saldo dei contributi straordinari annualità 2010 per il riordino delle Comunità Montane”;
f) di stabilire che con apposito provvedimento del Dirigente competente venga costituito un gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti regionali e delle forme associative (questi ultimi designati dalle stesse forme associative garantendo la rappresentanza di tutte le Province) incaricato di formulare proposte in merito al nuovo PRT ed in merito ad eventuali modificazioni della L.R. 10/08;
g) di dare atto degli esiti della ricognizione degli ambiti territoriali delle forme associative ai sensi dell’art. 9, lett. b) della L.R. 11/01, riportati nell’Allegato D;
h) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.