n.261 del 24.08.2016 periodico (Parte Seconda)

L.R. 9/2002 s.m.s. Revisione classificazione aree demaniali marittime turistico ricreative in adempimento a quanto disposto dalla L.R. n. 8/2009 e D.G. n. 1078/2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Viste: 

- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche; 

- le disposizioni contenute nel D.L. 400/1993, così come convertito con legge 494/1993, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare quanto previsto dall’art. 1, commi 251 e ss della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

- l’art. 03 comma 4-bis del D.L. 400/1993, così come convertito con legge 494/1993, il quale prevede che le concessioni di cui al medesimo articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni e che l 'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica e' riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento;

- L’allegato A della L.r. n.8/2009 ove si prevede che in applicazione del principio secondo cui la classificazione di normale valenza turistica appartiene alla generalità delle aree demaniali e che l’alta valenza turistica può essere attribuita soltanto a quei contesti e a quelle zone che, sulla base degli indici rilevati, evidenzino un livello di più elevata caratterizzazione della località si individuano i criteri per definire la valenza turistica delle aree del demanio marittimo;

- la propria Deliberazione n.1078/2009 contenente le Direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, dell'art. 8 bis della L.r. 31 maggio 2002, n. 9 e succ. mod.; 

Considerato che ai sensi della predetta deliberazione n. 1078/ 2009 la Regione Emilia-Romagna procede alla ricognizione dello stato dell’arenile,sulla scorta delle informazioni trasmesse dai Comuni e delle richieste provenienti dagli enti locali e dalle associazioni di categoria e provvede all’aggiornamento della classificazione,con deliberazione della Giunta regionale, qualora se ne ravvisi la necessità, attivati i Comitati di consultivi di cui alla L.R. 9/02; 

Dato atto degli esiti dell'incontro con i Comitati consultivi delle Province, dei Comuni e delle Associazioni di categoria di cui alla all’art. 5 comma 1 L.R. 9/202 s.m.s. appositamente convocati in data 8 Febbraio 2016 formalizzati ai comuni con nota P.G. 89653 del 12/2/2016 in cui si comunica che è stato preso atto della Delibera di giunta Comunale n. 130 del 19 agosto 2014 del Comune di Cervia avente ad oggetto “ Revisione classificazione aree demaniali del litorale di Cervia e Milano marittima” a seguito intervento legale sul Comune medesimo di alcuni titolari di concessioni demaniali marittime che hanno documentato la modifica delle condizioni oggettive affinché non permanga l'attuale classificazione delle concessioni loro assegnate;

Considerato che le osservazioni formulate dalle associazioni di categoria e dagli enti locali hanno evidenziato modificazioni sopravvenute in senso negativo rispetto ai criteri utilizzati giacché si è rilevato un calo progressivo della domanda ed una progressiva e più marcata flessione dell’affluenza turistica ed una sostanziale irrilevanza dei requisiti afferenti i caratteri oggettivi e soggettivi che contraddistinguono l’inserimento del bene in una località di grande richiamo e le modalità d’uso del bene, rilevando altresì che con riferimento al criterio connesso al collegamento tra la spiaggia e gli alberghi di alta qualificazione si è potuto rilevare l’irrilevanza della posizione frontistante dal momento che gli alberghi di alto livello si sono dotati nel corso del tempo di strutture proprie e di conseguenza il profilo dello stretto collegamento tra la spiaggia e la struttura deve essere letto ed interpretato quale riconducibilità dell’area in concessione alla stessa gestione dell’albergo. 

Valutato quindi opportuno intervenire come previsto dalla L.r. n.8/2009 e della D.G. 1078/2009, alla definizione di una proposta di revisione delle aree ricadenti in normale ed alta valenza turistica; A tal fine è stato chiesto ai Comuni di acquisire gli elementi conoscitivi utili alla predisposizione della revisione della norma fornendo informazioni utili a: 

- verificare lo stretto collegamento tra la spiaggia e le strutture ricettive di elevata qualità con riferimento alla gestione comune della spiaggia e dell’albergo; 

Preso atto che sono pervenute le ricognizioni da parte dei Comuni di Rimini, Misano, Cattolica, Cesenatico, Gatteo, Comacchio, Riccione, Ravenna, Cervia, San mauro, Bellaria-igea marina e Savignano mare le quali fatta eccezione per Misano, Cattolica, Gatteo, Comacchio, Riccione, San Mauro mare, Bellaria-Igea marina e Savignano mare prevedono alcuni cambiamenti da approfondire rispetto alle attuali zone ad alta e normale valenza in funzione dell'applicazione degli indirizzi di cui alla riunione del 8 febbraio 2016; 

Ritenuto opportuno quindi riconvocare i Comitati consultivi delle Province, dei Comuni e delle Associazioni di categoria di cui all’art. 5 comma 1 L.R. 9/2002 s.m.s. in data 26 aprile 2016 in cui l'Assessorato ha formalizzato tramite il Servizio competente con nota PG 365021 del 18/5/2016 che i Comitati si sono espressi favorevolmente sulla seguente applicazione della normativa vigente da cui ne deriverà una modifica delle aree destinate ad alta e normale e valenza turistica: 

- In ragione di quanto rilevato sull’andamento delle stagioni balneari più recenti e della progressiva riduzione dell’utenza, fermo restando i criteri di carattere oggettivo riferiti alla valenza della località e delle condizioni relative alle dotazioni ed alla capacità ricettiva della località, deve prendersi atto della sostanziale scarsa rilevanza del criterio relativo alla modalità dell’offerta e che lo stretto collegamento indicato al primo dei criteri previsti dall’allegato A della L.R. 8/2009 deve interpretarsi quale gestione comune dell’albergo e della spiaggia perché solo in tal caso è possibile apprezzare una diversa e più alta valenza e valorizzazione del bene demaniale;

- Si è valutato che tale criterio possa essere rapportato alla normativa vigente sulla classificazione alberghiera rapportandolo ad alberghi a 5 stelle e specificando che l'area demaniale deve essere in concessione alla struttura, alberghiera a 5 stelle e/o in uso esclusivo. 

In funzione di ciò con la sopra citata nota è stato chiesto ai Comuni di confermare la ricognizione sulle aree di normale ed alta valenza. 

Preso atto che sono pervenute le ulteriori ricognizioni da parte dei Comuni di Rimini, Misano, Cattolica, Cesenatico, Gatteo, Comacchio, Riccione, Ravenna, Cervia, Bellaria-Igea marina, San mauro e Savignano mare da cui risulta la seguente situazione: 

Comune di Rimini con note del 14/3/2016 e del 8/6/2016

chiede di lasciare inalterata la situazione per il suo ambito di competenza rispetto alla classificazione di cui alla D.G. 1078/2009

Comune di Bellaria con note del 23/2/2016 e del 23/5/2016

non ha nulla che rileva avendo tutto l'arenile in normale valenza turistica rispetto alla classificazione di cui alla D.G. 1078/2009

Comune di San Mauro con note del 26/2/2016 e del 25/5/2016

non ha nulla che rileva avendo tutto l'arenile in normale valenza turistica rispetto alla classificazione di cui alla D.G. 1078/2009

Comune di Cervia con note del 25/2/2016 e del 19/5/2016

con il nuovo dettaglio sul criterio 1 di cui alla L.r. 8/2009 e per altre motivazioni oggettive mantengono tali caratteristiche le aree corrispondenti alle concessioni assentite in favore di:

1. Bagno 296 Premier Beach alta valenza di proprietà Hotel Premier e Waldorf struttura a 5 stelle

2. Bagno 251 Dino di Tiozzi alta valenza ora Bagno Palace di proprietà Hotel Palace struttura a 5 stelle

3. Bagno 252 Dino di Tiozzi Idem come sopra

Sulla scorta delle rilevazioni effettuate e delle osservazioni formulate dal Comune non presentano i caratteri dell’alta valenza turistica e pertanto devono essere ascritte alla normale valenza turistica le aree corrispondenti a:

1. Bagno 293 Touring di Zampiga perché non oggettivamente connesso alla gestione di nessuna struttura alberghiera di alta qualificazione;

2. Bagno 294 La Palma di Zoffoli perché non oggettivamente connesso alla gestione di nessuna struttura alberghiera di alta qualificazione;

3. Bagno 295 Principe di Zoffoli perché non oggettivamente connesso alla gestione di nessuna struttura alberghiera di alta qualificazione;

4. Bagno 253 Attilio di Foli perché non oggettivamente connesso alla gestione di nessuna struttura alberghiera di alta qualificazione;

5. Bagno 248 - 249 Mare Pineta perché non oggettivamente connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione;

6. Bagno 210 stabilimento balneare Grand Hotel perché l'albergo retrostante è stato declassato da 5 a 4 stelle ed ora è inattivo da diverso tempo e quindi non vi è connessione oggettiva con nessuna struttura alberghiera di alta qualificazione;

Comune di Cesenatico con note del 18/2/2016 e del 19/5/2016

Sulla scorta delle rilevazioni effettuate e delle osservazioni formulate dal Comune assume le caratteristiche dell’alta valenza turistica per le ragioni esposte l’area corrispondente a:

1. Stabilimento balneare Grand Hotel Leonardo da Vinci Alta Valenza di proprietà Albergo 5 stelle Grand Hotel Leonardo da Vinci

Sulla scorta delle rilevazioni effettuate e delle osservazioni formulate dal Comune non presentano i caratteri dell’alta valenza turistica e pertanto devono essere ascritte alla normale valenza turistica le aree corrispondenti

2. Bagno 37 Fernanda

3. Ristorante Teresina

4. Bagno 60 Internazionale

5. Bagno 59 i 4 Venti

6. Bagno 52 Grand Hotel

7. Ristorante sul molo Gambero Rosso

8. L’area corrispondente al Bagno 63 Ristorante Trocadero che deve considerarsi di normale valenza perché la struttura (ex Ristorante Trocadero ) è stata demolita e l'area è solo uso ombreggio;

Comune di Ravenna con note del 26/2/2016 e del 25/5/2016

Sulla scorta delle rilevazioni effettuate e delle osservazioni formulate dal Comune la località non presenta alberghi di elevata qualità e non vi è alcun collegamento tra le spiagge e le gestioni aberghiere e pertanto tutta la località è classificata come normale valenza turistica; 

Comune di Riccione con note del 26/2/2016 e del 23/5/2016

Sulla scorta delle rilevazioni effettuate e delle osservazioni formulate dal Comune in applicazione delle modifiche proposte tutto il litorale di competenza passa in Normale valenza turistica non avendo alberghi a 5 stelle presenti sul territorio;

Comune di Comacchio con note del 26/2/2016

non ha nulla che rileva avendo tutto l'arenile in normale valenza turistica rispetto alla classificazione di cui alla D.G. 1078/2009;

Comune di Gatteo con note del 24/2/2016 e del 10/6/2016

non ha nulla che rileva avendo tutto l'arenile in normale valenza turistica rispetto alla classificazione di cui alla D.G. 1078/2009;

Comune di Misano con note del 17/2/2016 e del 25/5/2016

non ha nulla che rileva avendo tutto l'arenile in normale valenza turistica rispetto alla classificazione di cui alla D.G. 1078/2009;

Comune di Cattolica con note del 12/2/2016 e del 23/5/2016

non ha nulla che rileva avendo tutto l'arenile in normale valenza turistica rispetto alla classificazione di cui alla D.G. 1078/2009;

Dato atto che con nota del 30 giugno 2016 PG 503781 è stata inviata via PEC richiesta di parere all'Agenzia del Demanio filiale Emilia-Romagna completa della bozza di Deliberazione e che sono trascorsi i termini stabiliti dal codice della navigazione per la formulazione di parere e che in ogni caso non è pervenuta alcuna osservazione; 

Ritenuto pertanto di accogliere le richieste di variazione delle classificazioni pervenute dai Comuni espresse con le note sopra citate e valutata la richiesta di assegnare alle aree demaniali marittime di che trattasi la normale e/o l'alta valenza turistica riservandosi ai sensi di quanto disposto nell'allegato B) dalla propria Delibera n.1078/2009, decorsi due anni dall'esecutività del presente provvedimento di svolgere una verifica per monitorare l'andamento della situazione e valutare l' assunzione di eventuali nuove determinazioni in merito alla valenza turistica da assegnare alle aree di che trattasi; 

Viste altresì le proprie deliberazioni esecutive nei modi di legge:

  • n.2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008 adeguamento e aggiornamento della delibera n.450/2007 e ss.mm.”;
  • n. 57 del 26 gennaio 2015 avente ad oggetto “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017”;
  • la D.G.R n. 66 del 25 gennaio 2016 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016 - 2018";
  • la D.G.R. n. 622 del 28/4/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con D.G.R. n. 2189/2015";
  • la Determinazione n. 7288/2016 avente ad oggetto "Assetto organizzativo della Direzione generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa" in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 622/2016. Conferimento incarichi dirigenziali in scadenza al 30/4/2016";
  • DGR n. 106 del 1 febbraio 2016 “ Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle Direzione generali - Agenzie - Istituto”;
  • DGR n.270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
  • L.r. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e dei rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna” e sue modifiche successive;

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta dell’Assessore al Turismo, Commercio; 

A voti unanimi e palesi 

delibera:

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 

1) di dare atto che all’esito delle ricognizioni effettuate e delle osservazioni formulate dai Comuni e dalle associazioni si è riscontrato una sostanziale irrilevanza dei requisiti afferenti i caratteri oggettivi e soggettivi che contraddistinguono l’inserimento del bene in una località di grande richiamo e le modalità d’uso del bene, rilevando altresì che con riferimento al criterio connesso al collegamento tra la spiaggia e gli alberghi di alta qualificazione si è potuto rilevare l’irrilevanza della posizione frontistante dal momento che gli alberghi di alto livello si sono dotati nel corso del tempo di strutture proprie e di conseguenza il profilo dello stretto collegamento tra la spiaggia e la struttura deve essere letto ed interpretato quale riconducibilità dell’area in concessione alla stessa gestione dell’albergo; 

2) di dare atto che l’alta valenza turistica va assegnata a condizioni di particolare eccellenza che ricorrono nel caso in cui via sia uno stretto collegamento tra la spiaggia e strutture alberghiere di alta qualificazione quali gli alberghi a 5 stelle; 

3) Prendere atto dei lavori dai Comitati in premessa richiamati da cui ne è scaturito che, per effetto della specifica di cui al precedente punto 2), vengono ridefinite le valenze turistiche di alcune zone ricadenti nei seguenti Comuni così come dagli stessi individuati nella richiamata corrispondenza: 

- Comune di Cervia

Bagno 296 Premier Beach passa in alta valenza di proprietà Hotel Premier e Waldorf struttura a 5 stelle;

Bagno 251 Dino di Tiozzi rimane in alta valenza ora Bagno Palace di proprietà Hotel Palace struttura a 5 stelle;

Bagno 252 Dino di Tiozzi rimane in alta valenza di proprietà Hotel Palace struttura a 5 stelle;

Bagno 293 Touring di Zampiga passa in normale valenza oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 294 La Palma di Zoffoli passa in normale valenza oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 295 Principe di Zoffoli passa in normale valenza oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 253 Attilio di Foli passa in normale valenza oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 248 - 249 Mare Pineta passa in normale valenza oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 210 stabilimento balneare Grand Hotel passa in normale valenza perchè l'albergo retrostante è stato sclassificato da 5 a 4 stelle ed ora è inattivo da diverso tempo e quindi non vi è connessione oggettiva con nessuna struttura alberghiera di alta qualificazione

- Comune di Cesenatico

Stabilimento balneare Grand Hotel Leonardo da Vinci Zona ex Colonia Veronese passa in alta valenza perchè di proprietà Albergo 5 stelle Grand Hotel Leonardo da Vinci;

Bagno 37 Fernanda passa in normale valenza oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Ristorante Teresina passa in normale valenza oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 60 Internazionale idem come sopra passa in normale valenza oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 59 i 4 Venti passa in normale valenza oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 52 Grand Hotel passa in normale valenza oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Ristorante sul molo Gambero Rosso passa in normale valenza oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 63 Ristorante Trocadero passa a normale valenza poiché la struttura (ex Ristorante Trocadero ) è stata demolita e l'area ora è solo spiaggia in concessione destinata solo ad ombreggio;

- Comune di Ravenna

Marina Bay permane in normale valenza turistica poiché la situazione di cui alla D.G. n. 1246/2014 è rimasta inalterata (stabilimento balneare abbandonato in attesa di riassegnazione);

Stabilimento Balneare Park Hotel passa in normale valenza oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

- Comune di Riccione

Bagno 132 passa in normale valenza oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 134 passa in normale valenza oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 137 passa in normale valenza oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

Bagno 138 passa in normale valenza oggettivamente non connesso a struttura alberghiera di alta qualificazione da intendersi con nuovo criterio alberghi a 5 stelle;

4 ) di considerare quanto determinato nel precedente punto 3) a parziale modifica di quanto contenuto nell'allegato B della propria Delibera n. 1078/2009;

5) di mantenere inalterate le classificazioni nelle zone demaniali ricadenti sui Comuni di Comacchio, Gatteo, San Mauro mare, Savignano mare, Bellaria Igea Marina, Rimini, Misano e Cattolica così come definite nella propria Delibera n.1078/2009;

6) di confermare la validità di quanto contenuto nella propria Delibera n.1078/2009 non espressamente modificato dalla presente delibera;

7) dare atto che con nota del 30 giugno 2016 PG n.503781 è stata inviata via PEC richiesta di parere all'Agenzia del Demanio filiale Emilia-Romagna completa della bozza di Deliberazione e che sono decorsi i termini previsti dal codice della navigazione per l'espressione di un parere e che in ogni caso non è pervenuta alcuna osservazione;

8) di riservarsi di procedere ai sensi di quanto disposto nell'allegato B) dalla propria Delibera n.1078/2009, a due anni dalla esecutività del presente provvedimento, alla ricognizione dello stato dell'arenile demaniale marittimo inerente le zone oggetto del presente provvedimento al fine delle determinazioni conseguenti in merito alla valenza turistica dell'area.

9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina