n.342 del 30.12.2015 periodico (Parte Seconda)

Legge regionale 13/2015, art. 21. Approvazione schema di accordo tipo per il trasferimento delle funzioni in materia sismica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19, recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Rilevato che:

- l’art. 3 della L.R. n.19 del 2008 conferma la delega in capo ai Comuni circa l’esercizio delle funzioni in materia sismica, secondo un criterio di adeguatezza e differenziazione;

- la medesima disposizione prescrive infatti che, per l’esercizio autonomo di tali funzioni, i Comuni debbano istituire, in forma singola o associata, apposite strutture tecniche che presentino gli standards minimi definiti dalla Giunta regionale;

- tali standards minimi sono stati definiti con delibera della Giunta regionale n. 1804 del 3 novembre 2008, come integrata dalla delibera della Giunta regionale n. 120 del 9 febbraio 2009;

- in attuazione dell’art.3 della L.R. n. 19 del 2008, complessivamente ad oggi 129 Comuni della Regione hanno assunto l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche. In particolare sono state costituite n. 23 strutture tecniche competenti in materia sismica, n. 8 da parte di singoli Comuni capoluogo di provincia e n. 15 attraverso forme associative intercomunali. Inoltre n. 10 amministrazioni comunali si avvalgono, in convenzione, di strutture tecniche istituite da forme associative di cui non fanno parte;

Constatato che:

- ai sensi dell’art. 3, commi 1, della citata L.R. n. 19 del 2008, i restanti Comuni che non hanno optato per l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali;

- questo avvalimento delle strutture tecniche regionali, ai sensi del comma 8 dell’art. 3 ultimo citato “opera per un periodo non inferiore a dieci anni dall’entrata in vigore” della Legge n. 19 del 2008, “decorso il quale i Comuni possono decidere di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, nel rispetto degli standard” stabiliti dalla Giunta regionale “e utilizzando il personale regionale addetto, previo confronto con le organizzazioni sindacali”;

Considerato che:

- l’art. 21, comma 3, della L.R. n. 13 del 2015 conferma la facoltà dei Comuni, anche attraverso le loro Unioni, di esercitare le funzioni in materia sismica già svolte ai sensi della L.R. n. 19 del 2008 nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge;

- i Comuni che alla data di entrata in vigore della citata legge si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L.R. n. 19 del 2008, possono stipulare accordi con la Regione per definire, in via anticipata rispetto al termine decennale, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento regionale;

Rilevato pertanto che occorre definire le modalità attraverso le quali i Comuni, in forma singola o associata, possano esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, cessando anticipatamente di avvalersi delle strutture tecniche regionali, esercitando la facoltà stabilita dall’art. 21, comma 3 della L.R. n. 13 del 2015;

Ritenuto utile, a tal fine, approvare uno schema di accordo tipo, volto a regolare i rapporti tra i Comuni e la Regione per l’attuazione dell’esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, delegando il Dirigente Responsabile del Servizio competente in materia a sottoscrivere i i singoli accordi per il passaggio alla gestione autonoma delle funzioni sopra descritte e ad apportare allo schema di accordo tipo le modifiche non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specifiche situazioni locali;

Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, come integrata dalla deliberazione n. 205 del 27 febbraio 2015 recante “Modifiche agli "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta dell'Assessore alla "Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna", Paola Gazzolo e dell'Assessore ai “Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale”, Raffaele Donini; 

a voti unanimi e palesi 

delibera:

1) di approvare lo schema di accordo tipo, allegato e parte integrante della delibera, volto a regolare i rapporti tra i Comuni e la Regione per l’esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica dei Comuni che intendano cessare anticipatamente l’avvalimento delle strutture tecniche regionali ai sensi dell’art. 21, comma 3 della L.R. n. 13 del 2015;

2) di delegare il Dirigente Responsabile del Servizio competente in materia a sottoscrivere i singoli accordi per l’esercizio autonomo delle funzioni di cui al punto 1), anche apportando allo schema di accordo tipo le modifiche non sostanziali che si rendano necessarie in ragione delle specifiche situazioni locali.

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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