n.314 del 02.10.2019 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Venturini Rosaria - Domande 31/3/2016 di rinnovo, 3/11/2017 di variante non sostanziale e 24.07.2018 di variante sostanziale di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Collecchio (PR), loc. Lemignano. Rinnovo con variante di concessione di derivazione. PROC PR06A0177. SINADOC 22918 (Determina n. 4172 del 11/9/2019)

Il Dirigente (omissis) determina:

1. di assentire la Signora VENTURINI ROSARIA, c.f. VNTRSR40C636337N il rinnovo con variante della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata in data 21/12/2009 con Determinazione n. 13558 della Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po di Parma, scaduta il 31.12.2015, codice pratica PR06A0177, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

– prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 108;

– ubicazione del prelievo: Comune di Collecchio (PR) località LEMIGNANO, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 18, mapp. n. 38; coordinate UTM RER x 600362; y: 957181;

– destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;

– portata massima di esercizio pari a l/s 15;

– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 75000;

2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2020;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal/lla concessionario;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 11/9/2019, n. 4172 (omissis)

Articolo 5 - Durata della concessione

1. La concessione è valida fino al 31/12/2020.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

(omissis)

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