n.430 del 27.12.2019 periodico (Parte Seconda)

Nuove disposizioni relative alla restituzione del contributo alla Regione per lo svincolo dagli obblighi derivanti da convenzione o da atto unilaterale d'obbligo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i. recante “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo”;

- la legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 recante “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”, ed in particolare l’art. 15, che all’art. 4, comma 2, della L.R. n. 24/2001, inserisce la seguente lettera e bis), stabilendo che è di competenza della Regione:

“e bis) la definizione della disciplina relativa ai procedimenti autorizzativi di trasformazione dei titoli di godimento degli alloggi realizzati con contributi pubblici, nonché la determinazione dei contributi da restituire, secondo criteri di proporzionalità decrescente degli importi, relativamente alle procedure di svincolo dagli obblighi convenzionali.”.

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1150 del 27/7/2007 recante “Criteri relativi alle modalità di restituzione contributi nel caso di recesso obblighi convenzione o atto unilaterale d'obbligo”, con la quale è stato disciplinato il procedimento per richiedere alla Regione la determinazione del contributo da restituire;

Considerato che:

- gli interventi di edilizia residenziale sociale realizzati con contributi pubblici sono assoggettati ad una convenzione tra i soggetti attuatori ed i Comuni in cui gli stessi sono localizzati ovvero ad un atto unilaterale d’obbligo assunto dall’operatore, secondo criteri definiti dalla Regione;

- le convenzioni sono redatte ai sensi dell’art. 35 della L. n. 865 del 1971 (convenzioni PEEP) e degli artt. 7 e 8 della L. n. 10 del 1977 (convenzioni Bucalossi), sostituiti dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. n. 380 del 2001; gli atti unilaterali d’obbligo ai sensi dell’art. 7, comma 4, L. 10/1977, ora art. 18, comma 1, D.P.R. n. 380/2001;

- le convenzioni di norma subordinano il finanziamento degli interventi all’osservanza dei vincoli e delle condizioni nelle stesse contenute per tutto il periodo di vigenza delle convenzioni stesse, e pertanto tali vincoli seguono l’alloggio nei trasferimenti di proprietà che possono nel tempo realizzarsi;

- le norme che regolano le convenzioni prevedono dei limiti relativi alla disponibilità degli alloggi, che attengono di norma alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione e al rispetto dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa in materia di edilizia agevolata;

Visto il quadro normativo statale in materia di convenzioni che si contrassegna per una forte complessità e articolazione di norme, di cui di seguito vengono richiamati alcuni aspetti:

- le convenzioni PEEP in proprietà, di cui all’art. 35, comma 13, della L. n. 865 del 1971, hanno una durata dai 20 ai 30 anni, in forza della previsione introdotta con l’art. 3, comma 63, della L. n. 662/1996, ovvero, se antecedenti al 1997, possono essere prive di termine di scadenza;

- le convenzioni PEEP in diritto di superficie, di cui all’art. 35, comma 8, della L. n. 865 del 1971, hanno una durata che generalmente fa riferimento alla durata prevista nell’atto di concessione (che non può essere inferiore a 60 anni e superiore a 99, ai sensi del comma 5 della medesima disposizione), salvo diversa durata prevista dalla convenzione;

- la convenzione PEEP può essere sostituita con la convenzione Bucalossi, ai sensi dell’art. 31, comma 46, della L. n. 448 del 1998, per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà
delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

- le disposizioni dell’art. 35, L. 865/1971, commi da 15 a 19, che prevedevano i limiti generali all’alienabilità ed alla locazione degli alloggi in aree PEEP sono stati eliminati dall’articolo 23, della Legge n. 179/1992;

- i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione contenuti nelle convenzioni PEEP e nelle convenzioni Bucalossi possono essere rimossi trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, come previsto dai commi 49-bis e 49-ter dell’art. 31, della L. n. 448/1998, introdotti dall’art. 5, del D.L. 13/5/2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12/7/2011, n. 106 e modificati dal D.L. 23/10/2018 n. 119 convertito in L. 17/12/ 2018, n. 136;

Rilevato inoltre che, come si evince da quanto esposto, la normativa statale si è evoluta nella direzione di consentire e favorire la circolazione degli alloggi realizzati con contributi pubblici, alleggerendo il regime dei vincoli gravanti su di essi;

Ritenuto opportuno precisare che:

- i contributi concessi dalla Regione all’operatore possono configurarsi quali contributi in conto capitale o in conto interessi;

- nel caso di contributi in conto interessi l’operatore ha stipulato con un istituto bancario un mutuo a tasso agevolato e la Regione ha corrisposto all’istituto bancario quota parte degli interessi a favore dell’operatore; all’atto del trasferimento dell’alloggio il soggetto acquirente può subentrare nel mutuo agevolato beneficiando pertanto dell’agevolazione, in quanto la Regione continua a corrispondere gli interessi a suo favore;

- nel caso di contributi in conto capitale l’operatore ha ricevuto un contributo complessivo per realizzare un intervento e all’atto del trasferimento dell’alloggio al soggetto acquirente il prezzo di vendita viene decurtato della quota del contributo pubblico relativo al singolo alloggio;

Ritenuto necessario rivedere, in forza dell’art. 4, comma 2, lettera e bis), della L.R. n. 24/2001, le modalità di determinazione del contributo da restituire secondo criteri di proporzionalità decrescente degli importi per lo svincolo dagli obblighi che intercorrono tra il soggetto e il Comune in forza di una convenzione o di un atto unilaterale d’obbligo;

Considerato opportuno:

- evidenziare che la sottoposizione dell’alloggio realizzato con contributi pubblici ai vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione e al rispetto dei requisiti soggettivi ha la funzione di assicurare la finalità sociale dell’alloggio, evitando il perseguimento di intenti speculativi;

- contemperare la finalità sociale dell’alloggio con quella di agevolare la circolazione dei beni, come dimostra l’evoluzione della normativa statale sopra descritta, escludendo vincoli sine die e prevedendo un limite temporale massimo all’obbligo di restituzione alla Regione;

Ritenuto che le esigenze sopraindicate siano equamente considerate fissando in 20 anni dalla stipulazione della convenzione il termine entro il quale il proprietario dell’alloggio che intende rimuovere i vincoli della convenzione è tenuto a restituire alla Regione parte del contributo ricevuto, qualora la convenzione abbia una durata superiore o sia senza scadenza;

Considerato opportuno chiarire che il termine ventennale sopra stabilito ha la unica finalità di circoscrivere l’arco temporale in cui sussiste l’obbligo di restituzione alla Regione e di quantificare la somma da restituire, non incidendo in alcun modo sulla durata della convenzione stessa e sulle pattuizioni in essa contenute;

Ritenuto di stabilire che il soggetto che vuole svincolarsi dalla convenzione debba restituire alla Regione una somma così calcolata: il contributo ricevuto diviso per 20 e moltiplicato per gli anni che, all’atto della presentazione della richiesta, residuano rispetto al termine ventennale, specificando che per determinare il periodo residuo la frazione di anno si considera come anno intero;

Ritenuto di chiarire che:

- il soggetto tenuto alla restituzione è il proprietario dell’alloggio che ha ricevuto il contributo o suo erede;

- quanto previsto per le convenzioni vale anche per gli atti unilaterali d’obbligo;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, avente ad oggetto “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

– n. 2416 del 29/12/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;

– n. 122 del 29 gennaio 2019 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 – 2021.”;

– n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna.”;

– n.2189 del 21/12/2015, n.56 del 25/1/2016, n.270 del 29/2/2016, n.702 del 16/5/2016, n.622 del 28/4/2016, n.1107 del 11/7/2016;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 104 del 28/6/2019, con il quale è stato stabilito che le attribuzioni riferite all’incarico di Assessore a “Politiche di Welfare e Politiche Abitative” sono ricondotte direttamente nelle competenze del Presidente della Giunta Regionale;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;

A voti unanimi e palesi

delibera

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l’Allegato 1 “Procedura e modalità di determinazione della somma da restituire per lo svincolo dagli obblighi convenzionali o da atto unilaterale d’obbligo”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- di precisare che la disciplina prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1150 del 2007 si intende superata dalla data di esecutività del presente atto;

- di stabilire che l’esecutività della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione della medesima nel BURERT;

- di precisare che i procedimenti diretti alla determinazione della somma da restituire in corso alla data di esecutività del presente atto sono conclusi secondo la disciplina in esso contenuta;

- di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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