n.312 del 19.10.2016 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento UOM gestite da PA Città di Portomaggiore
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all’art. 9 e 10:
- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi”;
- la propria determina n. 12861 dell’1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l’accreditamento;
- la propria circolare n. 6 del 20/3/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;
Preso atto che con determina n. 1459 del 21/2/2013 è stato concesso l’accreditamento alla Associazione PA Città di Portomaggiore con sede legale in Portomaggiore (FE), via De Amicis, 22;
Viste:
- la propria nota Prot. 167237 del 9/3/2016 con la quale si davano indicazioni relative all'adeguamento degli atti di accreditamento del trasporto infermi e soccorso in caso di aumento significativo di volume (aumento “che non sia inferiore al 15 % dell’attività assegnata per il trasporto non urgente, mentre per il trasporto in emergenza l’aumento dovrà essere non inferiore ad una UOM”) rispetto a quanto già accreditato, la stessa nota affidava alle Aziende il compito di raccogliere le domande di variazione dell'accreditamento predisposte dai legali rappresentanti delle strutture accreditate;
- la nota dell'Azienda USL di Ferrara prot. 27060 del 29/4/2016, acquisita agli atti di questa Direzione con prot PG/2016/317111, con cui l'Azienda conferma il fabbisogno aziendale secondo le indicazioni fornite con la sopracitata nota ed ha esplicitato con chiarezza l’aumento dei volumi;
- la nota PG 2016/338446 con la quale l’Azienda USL di Ferrara ha trasmesso la domanda di variazione dell’accreditamento istituzionale per l’attività di trasporto infermi a mezzo ambulanza, presentata dal legale rappresentante di PA Città di Portomaggiore;
- Considerato che la struttura è in possesso di autorizzazione sanitaria e che l’Azienda USL di Ferrara ha evidenziato la propria valutazione positiva in merito alla coerenza della richiesta di incremento di attività di trasporto infermi in emergenza e non urgente rispetto al mutato fabbisogno aziendale;
Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;
Vista la relazione motivata su base documentale in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2016/12050 del 14/6/2016, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- la delibera di Giunta regionale n. 1604/2015;
Richiamate altresì, le proprie deliberazioni di giunta regionale n.193/2015, n.628/2015, n 1026/2015, n 2189/2015, n.270/2016, n.622/2016, n.66/2016; n.702/2016 relative alla organizzazione dell'ente Regione e alle competenze dei dirigenti regionali;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta delle Responsabili del Servizio Assistenza Ospedaliera e del Servizio Amministrazione del servizio sanitario regionale, sociale e socio-sanitario;
determina:
- d i accreditare le UOM di seguito elencate gestite da Associazione PA Città di Portomaggiore con sede legale in Portomaggiore (FE), via De Amicis, 22:
- le UOM di trasporto non urgente indicate nella Delibera n.111 del 14/4/2015 ed esplicitate nella nota prot. 27060 del 29/4/2016 dell'Azienda USL di Ferrara
- di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
- di stabilire che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e che la scadenza, in attuazione della DGR 1604/2015, è stata definita al 31/7/2018;
- di dare mandato all’Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore vigilando in particolare che:
- tutti i trasporti siano effettuati con mezzi che rientrano nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;
- il personale utilizzato possieda i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;
- di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.