n.308 del 22.10.2014 periodico (Parte Seconda)
Ampliamento accreditamento istituzionale Poliambulatorio Privato Medical Center Pasquala di Imola (BO) e presa d'atto variazione di titolarità ora in capo alla società Medical Center Pasquala Srl con socio unico
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) di prendere atto della variazione di titolarità della struttura denominata Poliambulatorio privato Medical Center Pasquala, Via Pasquala n. 4/H, Imola (BO), accreditata con proprio atto n. 7721 del 16/6/2011, quale Poliambulatorio per le attività elencate in premessa, ora in capo alla Medical Center Pasquala S.r.l. con socio unico;
2) di concedere alla stessa struttura l’ampliamento dell’accreditamento per le ulteriori prestazioni richieste di Ecocolordopplergrafia cardiaca, Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici ed Ecocolordoppler degli arti superiori o inferiori distrettuale arteriosa o venosa, dando atto che tali prestazioni rientrano nell’ambito dell’attività già accreditata di Diagnostica per immagini;
3) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
4) di mantenere inalterate le altre disposizioni contenute nella citata determinazione 7721/11, nonché la scadenza dell’accreditamento al 15/6/2011;
5) di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
6) in attuazione di quanto stabilito dalle deliberazioni di Giunta regionale 53/13 e 865/14, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento, fermo restando il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della l.r. 34/1998 e s.m.;
7) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
8) è fatto obbligo al Legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
9) di dare atto che, ai sensi del DLgs 33/13, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
10) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.