n.256 del 18.08.2021 periodico (Parte Seconda)

Rimborso indennizzi agli imprenditori agricoli dovuti a danni da lupi (art. 26 L.R. 27/00) in regime aiuti di stato. Impegno di spesa

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- l’art. 26 della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e succ. mod. che prevede:

- al comma 1, che, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione riconosce agli imprenditori agricoli un indennizzo per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda USL competente per territorio;

- al comma 2, modificato dall’ art. 5 della L.R. n. 17/2015, che la misura del contributo e le modalità per l’erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all’art. 17, comma 3 della L.R. n. 8/94 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria);

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni; 

Visto l'art. 17 della L.R 8/1994, come da ultimo modificato con la L.R. 1/2016, recante disposizioni relative ai “Danni alle attività agricole” che al comma 2 prevede che la Regione possa concedere, tra l’altro, contributi per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica; 

Richiamate le delibere di Giunta regionale:

  • n.364/2018 che recepisce gli Orientamenti approvati dalla Commissione europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020, che, in particolare, dispone che gli indennizzi dei danni arrecati da specie protette, in specifico il lupo, in zone non protette siano da erogare in regime di aiuti di stato, mentre i danni arrecati da specie non protette, in specifico il cane, in zone non protette siano da erogare in regime di aiuti de minimis; 
  • n.134/2019 che, in applicazione della delibera 364/2018, individua le modalità di presentazione delle domande di contributo per danni da fauna selvatica ai sensi della L.R.n.8/1994 e L.R. n.27/2000 e le singole fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi; 
  • n. 592/2019 che ha parzialmente modificato la DGR 364/2018, prorogando i “Criteri per la concessione di contributi per danni e prevenzione” al 30 novembre 2024, nonché, in attuazione del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione Europea del 21 febbraio 2019, ha recepito l’innalzamento del limite degli aiuti “de minimis” da € 15.000,00 a € 20.000,00, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, e l’innalzamento del contributo ammissibile dal 80% al 100% del costo sostenuto per spese veterinarie relative al trattamento degli animali feriti a seguito della predazione; 
  • n. 1939/2019 che integra la procedura di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica di cui alla DGR 134/2019 e nello specifico prevede che gli STACP debbano richiedere una dichiarazione con la quale il beneficiario rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per il risarcimento del danno cagionato all’attività agricola del richiedente per i medesimi eventi dannosi coperti dall’indennizzo;

Dato inoltre atto che, in accordo con le sopra citate delibere:

- la competenza all’istruttoria delle domande di contributo per danni da fauna selvatica di cui all’art. 26 della L.R. 27/2000, presentate dagli imprenditori agricoli, spetta ai Servizi territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali (STACP) che effettueranno l’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti;

- a conclusione dell’attività istruttoria, gli STACP competenti per territorio provvedono a trasmettere al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, l’atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili, la quantificazione della spesa massima ammissibile, il numero e la data di acquisizione del DURC, e relativa scadenza di validità, e il rispetto della clausola Deggendorf;

- il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvede a comunicare al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari gli elenchi delle domande ammissibili per le registrazioni di competenza;

- in esito alle comunicazioni del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvede all’assunzione dell’atto di concessione, con i relativi impegni di spesa, riportando i codici SIAN COR e SIAN CAR, nonché i codici RNA-VERCOR (visura Deggendorf) relativi ad ogni beneficiario;

- il medesimo Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvederà alla liquidazione degli importi a favore dei singoli beneficiari, ai sensi della normativa contabile vigente ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., per quanto applicabile, previa la ricezione, per il tramite degli STACP competenti, dei moduli IRPEF/IRES, unitamente alla dichiarazione di rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale compilati dai beneficiari, e la conferma, da parte degli stessi STACP, del perdurare della regolarità contributiva (DURC), degli accertamenti previsti dalla sopracitata normativa, e dopo aver eseguito la visura Deggendorf, per confermare l’assenza dall’elenco Deggendorf dei beneficiari di cui trattasi;

Preso atto che, a conclusione dell’attività istruttoria di competenza, lo STACP di Rimini ha trasmesso la DD 12036/2021 come rettificata dalla DD 12576/2021 con cui venivano approvate, le istanze di indennizzo in regime Aiuti di Stato, di cui all’allegato 1), dando atto degli esiti positivi dei relativi controlli, comprensivi, tra l’altro, della verifica nel “Registro nazionale degli aiuti di stato” della non presenza dei beneficiari degli indennizzi in regime di aiuti di stato, fra i tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (Deggendorf) in applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in GUUE L n.187 del 26 giugno 2014, pag. 1) e ss.; 

Considerato che, con PI/2021/650558 del 12/7/2021, si è provveduto a trasmettere al Servizio Competitività delle Imprese Agricole ed Agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, l’elenco dei beneficiari da indennizzare in regime aiuti di stato e che il suddetto Servizio, ha inserito nella banca dati SIAN – Aiuti di Stato codice di misura SA 53390 – REG./229642, come da nota PI/2021/669848 del 21/7/2021 comunicando i codici CAR, COR e VERCOR (Deggendorf) riportati nell’allegato 1); 

Dato atto che l’importo complessivo da erogare a titolo di contributo all’indennizzo per danni da lupo ammonta ad 589,40 come da allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto quindi di dovere assegnare e concedere ai beneficiari di cui all'Allegato 1) la somma complessiva di 589,40;

Dato atto che alla liquidazione degli importi a favore dei singoli beneficiari, provvederà il Dirigente regionale competente, ai sensi della normativa contabile vigente ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., previa la verifica, da parte dei competenti Uffici, del perdurare della regolarità contributiva (DURC) e degli accertamenti previsti dalla DGR 134/2019, e la verifica, da parte del Servizio scrivente, dell’assenza dei beneficiari da liquidare in regime aiuti di Stato, fra i tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (visura Deggendorf); 

Viste:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii. per quanto applicabile;

Richiamate:

- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 per quanto applicabile;

- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 “Disposizioni collegate alla Legge regionale di Stabilità per il 2021”;

- La L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 (Legge di Stabilità regionale 2021)”;

- La L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- La Delibera di Giunta Regionale n. 2004 del 28 dicembre 2020 di “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023” e s.m.;

- la Delibera di Giunta regionale n. 468 del l0 aprile 2017 recante: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017; 

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.;

- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 26, comma 2;

- la Delibera di Giunta regionale n. 111/2021 ”Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione”, ed in particolare l’art. 11;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto: ”Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e succ. mod.;

- la determina dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n.4; 

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale n. 193/2015, n. 516/2015, n. 628/2015, n.1026/2015, n. 2185/2015, n. 2189/2015, n.56/2016, n. 106/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 1107/2016, n. 1681/2016, n. 2123/2016, n. 2344/2016; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2018 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto:” Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.; 

Richiamata inoltre la determinazione n. 15571 del 14/9/2020, con cui è stato affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica al sottoscritto dirigente, nonché la determinazione n.23245/2020; 

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate da questo Servizio, i contributi di cui al presente atto non rientrano nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

Visti:

- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” e succ. mod., in particolare l’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”; 

Dato atto che la documentazione relativa all’istruttoria, è stata inviata nei termini previsti ed è acquisita agli atti del Servizio; 

Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in relazione anche all’esigibilità della spesa (scadenza dell’obbligazione) e che, pertanto, si possa procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per una somma complessiva di 589,40 con il presente atto a titolo di contributo all’indennizzo dei danni causati da attacchi da lupo; 

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere sull’anno 2021 sono compatibili con le prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6 del citato D.lgs. n. 118/2011; 

Accertata la rispondenza tecnica, regolarità contabile e congruità della documentazione prodotta; 

Attestato che il sottoscritto dirigente, Responsabile del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

determina

1. di prendere atto delle risultanze delle richieste di rimborso per i danni causati da attacchi da lupo(L.R. n. 27/2000), trasmesse dallo STACP di Rimini, relative agli imprenditori agricoli di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di € 589,40;

2. di riconoscere, pertanto, agli imprenditori agricoli di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le somme di cui al punto 3, per un totale di € 589,40 a titolo di contributo all’indennizzo dei danni causati da attacchi da lupo come sopra specificato; 

3. di imputare la somma complessiva di 589,40 sul Capitolo n.64412 "Contributi alle imprese agricole per indennizzare la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori (art. 26, L.R. 7 aprile 2000, n. 27)” del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con DGR 2004/2020 e succ. mod. così ripartita per singolo beneficiario:

- € 160,00 a favore di “Il Capannino” di Allevi Pietro – Montescudo (RN) registrata al n. 8900 di impegno;

- € 160,00 a favore di Azienda Agricola e Agrituristica “San Marco” di Martini Marco – Monte Colombo (RN) registrata al n. 8901 di impegno;

- € 269,40 a favore di Orrù Orlando – Azienda Agricola – Coriano (RN), registrata al n. 8902 di impegno;

4. che, in attuazione del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato Decreto è la seguente:

Missione 13 - Programma 07 - Codice economico U.1.04.03.99.999 - COFOG 07.4 - Transazioni UE 8 - Cod. Gestionale SIOPE 1040399999 - C.I. spesa 3 - Gestione sanitaria 3

5. che alla liquidazione provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali ai sensi della vigente normativa contabile e della DGR n. 2416/08 e ss.mm. per quanto applicabile, previa la ricezione, entro 30 giorni dalla richiesta, per il tramite degli STACP competenti, dei moduli IRPEF/IRES, unitamente alla dichiarazione di rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, compilati dai beneficiari, e la conferma, da parte degli stessi STACP, del perdurare della regolarità contributiva (DURC), degli accertamenti previsti dalla sopracitata normativa, e la verifica, da parte del Servizio scrivente, dell’assenza dei beneficiari degli indennizzi in regime aiuti di Stato, fra i tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (visura Deggendorf);

6. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D. Lgs.;

7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico (B.U.R.E.R.T.) della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Diegoli

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