n.25 del 03.02.2021 periodico (Parte Seconda)

Sospensione dell'obbligo di rispetto dei requisiti patrimoniali per il mantenimento dell'accreditamento di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1959/2016 in attuazione dell'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della delibera di Giunta regionale n. 2011/2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le Leggi Regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;

- n. 17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e ss.mm.ii.;

- n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii.;

Viste in particolare:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020; 

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 che proroga ulteriormente lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 che proroga ulteriormente lo stato di emergenza al 30 aprile 2021, adottando nuove misure per il contenimento del contagio fino al 5 marzo 2021;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.;

- n. 1959/2016 “Approvazione della disciplina in materia di Accreditamento dei Servizi per il Lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei Servizi per il Lavoro Pubblici e Privati Accreditati ai sensi degli Artt. 34 e 35 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.” e ss.mm.ii.;

- n. 411/2018 “DGR n. 1959/2016 “Approvazione della disciplina in materia di Accreditamento dei Servizi per il Lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei Servizi per il Lavoro Pubblici e Privati Accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.” proroga termini prima fase di attuazione”;

Richiamate in particolare, con riferimento all’accreditamento degli Enti di formazione professionale, le proprie deliberazioni:

- n. 645 del 16/5/2011 “Modifiche e integrazioni alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale di cui alla DGR n. 177/2003 e ss.mm.ii” nella quale sono previsti tra l’altro l’obbligo di mantenimento di un patrimonio netto minimo secondo soglie rapportate al valore della produzione e l’obbligo di mantenimento degli indicatori di bilancio individuati entro soglie minime definite;

- n. 198 del 30/1/2013 “Definizione delle modalità per la completa attuazione delle regole per l'accreditamento di cui alla DGR n. 645/2011”, dove si prevede che:

- il patrimonio netto minimo dovrà essere ripristinato, secondo i parametri descritti nella deliberazione n. 645/2011, entro il 31 luglio di ogni anno, con riferimento al bilancio dell’esercizio precedente, presentando alla Regione la documentazione comprovante tale operazione (verbale di approvazione dell’organo sociale competente, contabili di versamento e copia delle scritture contabili, anche queste, redatte anteriormente al termine sopra citato) e che il mancato rispetto di tale adempimento comporterà la revoca dell’accreditamento;

- dovranno essere rispettati tre indicatori di bilancio su quattro entro le soglie minime individuate dalla citata deliberazione n. 645/2011 e che il mancato rispetto di questo requisito comporterà la sospensione per tre mesi dell’accreditamento;

Viste, inoltre, le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria ed in particolare il Decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito nella Legge 5 giugno 2020, n. 6;

Richiamato, in particolare, l’art. 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sopracitato, “Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale” che ha previsto che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”, e che pertanto ha sospeso, con riferimento alle perdite riscontrate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti civili derivanti dalla riduzione del capitale per perdite nelle società di capitali e nelle cooperative, introducendo nell’ordinamento il principio di tutela della prosecuzione dell’attività sociale;

Dato atto che il perdurare della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia hanno comportato il rallentamento delle produzioni delle attività di servizi, ed in particolare la sospensione, il rallentamento e la rideterminazione delle attività di progettazione ed erogazione dei servizi, compresi quelli inerenti sia alla formazione professionale che ai servizi attivi del lavoro;

Visto in particolare che, ai fini del mantenimento dell’accreditamento degli organismi di formazione professionale, con propria deliberazione n. 2011 del 28/12/2020, si è ritenuto necessario prevedere, per il principio di tutela della prosecuzione dell’attività sociale, una sospensione dell’obbligo di rispetto dei requisiti patrimoniali sopra elencati e relativi al ripiano del patrimonio netto e al rispetto degli indicatori di bilancio per l’esercizio finanziario riferito all’anno 2019, fino ad approvazione del bilancio per l’anno 2020 e comunque nel rispetto dei termini previsti dalla deliberazione n. 198/2013, già citata;

Considerato altresì che, con riferimento alla disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro:

- con la sopra richiamata propria deliberazione n. 1959/2016, sono stati individuati requisiti patrimoniali del tutto coincidenti con quelli già previsti per il sistema di accreditamento degli organismi di formazione professionale;

- tale disposizione è stata adottata al fine di permettere agli organismi di formazione professionale, aventi i restanti requisiti specifici, di accreditarsi al sistema dei servizi per il lavoro, rendendo così disponibili opportunità formative e prestazioni per il lavoro al lavoro valorizzando l’integrazione tra le politiche e favorendo la costruzione integrata di percorsi individuali per un ingresso qualificato nel mercato del lavoro;

Valutato necessario per le motivazioni appena indicate e al fine di garantire la continuità delle prestazioni per il lavoro, di prevedere, a tutela della prosecuzione dell’attività sociale, una sospensione dell’obbligo di rispetto dei requisiti patrimoniali (come previsti dalla soprarichiamata deliberazione n. 1959/2016) e relativi al ripiano del patrimonio netto e al rispetto degli indicatori di bilancio per l’esercizio finanziario riferito all’anno 2019, fino ad approvazione del bilancio per l’anno 2020 e comunque nel rispetto dei termini previsti dalla stessa deliberazione n. 1959/2016;

Ritenuto inoltre opportuno confermare che restano in vigore per i nuovi soggetti richiedenti l’accreditamento ai servizi per il lavoro, tutti i requisiti approvati con la propria deliberazione n. 1959/2016;

Dato atto inoltre che, relativamente all’esercizio finanziario 2020, rimangono in vigore i requisiti per il mantenimento dell’accreditamento, previsti dall’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della propria delibera n. 1959/2016, salvo adeguamenti a principi in linea con disposizioni previste a livello nazionale o regionale che saranno adottati con proprio atto;

Vista la L.R. n. 43/2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e succ. mod.;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-2022" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1839 del 7 dicembre 2020 “linee guida per l'aggiornamento 2021-2023 del piano triennale di prevenzione della corruzione e approvazione del marchio-logo della "rete per l'integrità e la trasparenza";

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 3 del 5 gennaio 2021 “Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale”; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 23213 del 30 dicembre 2020 “Conferimento incarichi dirigenziali e proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza”;

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera  

1. di prevedere, sulla base di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente richiamato, la sospensione dell’obbligatorietà del rispetto dei requisiti per il mantenimento dell’accreditamento in materia di servizi per il lavoro, relativi al ripiano del patrimonio netto e al rispetto degli indicatori di bilancio, per l’esercizio finanziario 2019 e fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 e comunque nel rispetto dei termini previsti dalla propria deliberazione n. 1959/2016, citata in premessa;

2. di dare atto che relativamente all’esercizio finanziario 2020, rimangono in vigore i requisiti per il mantenimento dell’accreditamento, previsti dall’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 1959/2016, salvo adeguamenti a principi in linea con disposizioni previste a livello nazionale o regionale da adottarsi con proprio atto;

3. di confermare che, ai fini dell’ottenimento dell’accreditamento a servizi per il lavoro da parte di nuovi soggetti, restano in vigore i requisiti approvati con la propria deliberazione n. 1959/2016 e ss.mm.ii.;

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

5. di pubblicare il presente atto sul sito: http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

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