n.99 del 03.04.2019 periodico (Parte Seconda)
Legge Regionale n. 23/2018 recante modifica della disciplina del commercio su aree pubbliche in forma hobbistica. Definizione delle modalità per l'individuazione dei mercatini storici con hobbisti. Aggiornamento delle caratteristiche del tesserino identificativo degli hobbisti e delle comunicazioni annuali alla Regione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 844 del 24 giugno 2013, con cui sono state individuate le caratteristiche e le modalità di richiesta del tesserino degli hobbisti e sono state definite le comunicazioni annuali alla Regione;
Vista la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 23 “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 4”, con cui sono state apportate modifiche alla definizione e alla disciplina del commercio su aree pubbliche in forma hobbistica;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 23/2018, che, modificando l’art. 6, comma 1, della L.R. n. 12/1999, ha introdotto la definizione dei mercatini storici con hobbisti, quale nuova tipologia di mercatini degli hobbisti su aree pubbliche;
Atteso che l’art. 6, comma 1, della L.R. n. 23/2018 stabilisce che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale:
- approva le modalità per l’individuazione dei mercatini storici con hobbisti di cui all’art. 6, comma 1, lett. c ter), della L.R. n. 12/1999;
- aggiorna le caratteristiche del tesserino identificativo degli hobbisti, già stabilite ai sensi dell’art. 7 bis, comma 4, della L.R. n. 12/1999;
Dato atto che:
- l’art. 6, comma 1, lett. c ter, della L.R. n. 12/1999, come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 23/2018, definisce i mercatini storici con hobbisti come i mercatini degli hobbisti che, alla data dell’entrata in vigore della L.R. n. 23/2018, si svolgono da almeno dieci anni nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e nei Comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti istituiti, negli ultimi cinque anni, per fusione di Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, stabilendo, nel contempo, che la Giunta regionale approva le modalità per l’individuazione dei mercatini storici con hobbisti e che l’elenco di tali manifestazioni è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- ai sensi dell’art. 7 bis, comma 8, della L.R. n. 12/1999, come modificato dall’art. 3 della L.R. n. 23/2018, i Comuni trasmettono annualmente alla Regione gli elenchi dei tesserini rilasciati, dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti svoltisi sul proprio territorio e degli hobbisti che hanno partecipato a ciascuna manifestazione, nonché un elenco riepilogativo concernente l’attività di vigilanza svolta e le relative risultanze;
- ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. n. 23/2018, l’Assemblea legislativa esercita il monitoraggio e il controllo sull’attuazione degli artt. 6, comma 1, lett. c bis) e c ter), e 7 bis della L.R. n. 12/1999 e ne valuta i risultati ottenuti sulla base delle comunicazioni trasmesse dai Comuni ai sensi del sopra citato art. 7 bis, comma 8, della L.R. n. 12/1999 e che a tal fine la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) diffusione dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti nella Regione Emilia-Romagna;
b) numero dei tesserini rilasciati agli operatori hobbisti;
c) risultanze dell’attività di vigilanza svolta dai Comuni;
d) evoluzione del settore del commercio sulle aree pubbliche nel territorio regionale;
Rilevata pertanto la necessità di provvedere:
- alla definizione delle modalità per l’individuazione dei mercatini storici con hobbisti;
- all’aggiornamento delle caratteristiche del tesserino identificativo degli hobbisti, delle modalità di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del medesimo, nonché delle comunicazioni che i Comuni sono tenuti a fornire alla Regione concernenti:
a) l’elenco dei tesserini rilasciati;
b) l’elenco dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti svoltisi sul proprio territorio;
c) l’elenco degli hobbisti che hanno partecipato a ciascuna manifestazione;
d) l’elenco riepilogativo circa l’attività di vigilanza svolta e le sue risultanze;
Atteso che l’art. 6 della L.R. n. 23/2018 stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 7 bis, commi 3 e 5, della L.R. n. 12/1999, come modificate dalla stessa L.R. n. 23/2018, trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dell’elenco dei mercatini storici con hobbisti di cui all’art. 6, comma 1, lett. c ter), della L.R. n. 12/1999, come modificato dalla L.R. n. 23/2018;
Vista l’istruttoria svolta dal Servizio Turismo, commercio e sport;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Rpct), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (Rasa) e del Responsabile della Protezione dei dati (Dpo)”;
Vista la determinazione del Direttore della Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 2373 del 21 febbraio 2018 “Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio "Turismo, commercio e sport"”;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore al Turismo e Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di stabilire le seguenti modalità per l’individuazione dei mercatini storici con hobbisti:
a) ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c ter) della L.R. n. 12/1999, come modificato dall’art. 2, comma 2, della L.R. n. 23/2018, sono definiti mercatini storici con hobbisti i mercatini degli hobbisti che, alla data dell’entrata in vigore della L.R. n. 23/2018, si svolgono da almeno dieci anni nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e nei Comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti istituiti, negli ultimi cinque anni, per fusione di Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti;
b) ai fini dell’individuazione dei mercatini storici con hobbisti, sono presi a riferimento i Comuni esistenti al 1° gennaio 2019 e la relativa popolazione residente al 1° gennaio 2018 (ultimo dato disponibile – fonte: Ufficio di Statistica della Regione Emilia-Romagna). Nel caso dei Comuni istituiti per fusione il 1 gennaio 2019, la popolazione residente è calcolata sommando quella dei Comuni fusi. L’elenco dei Comuni aventi le caratteristiche di cui alla precedente lett. a), come anzi precisato, è riportato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
c) entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, i Comuni di cui all’allegato 1 individuano, sulla base di quanto sopra specificato, i mercatini storici con hobbisti che si svolgono sul proprio territorio e trasmettono alla Regione gli atti di individuazione di tali manifestazioni. La Regione, nei successivi sessanta giorni, pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico l’elenco dei mercatini storici con hobbisti di tutto il territorio regionale, sulla base dei dati inviati dai Comuni;
d) i Comuni segnalano alla Regione la soppressione di mercatini storici con hobbisti già inseriti nell’elenco di cui alla precedente lett. d), entro trenta giorni dalla soppressione stessa. La Regione, nei trenta giorni successivi, aggiorna l’elenco dei mercatini storici con hobbisti. L’elenco aggiornato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
2. di approvare l’allegato 2, parte integrante della presente deliberazione, contenente il facsimile del tesserino identificativo degli hobbisti, aggiornato a seguito delle modifiche agli artt. 6 e 7 bis della L.R. n. 12/1999, apportate dagli artt. 2 e 3 della L.R. n. 23/2018;
3. di approvare l’allegato 3, parte integrante della presente deliberazione, contenente la modulistica che gli hobbisti presentano ai Comuni competenti ai fini del rilascio del tesserino, aggiornata a seguito delle modifiche agli artt. 6 e 7 bis della L.R. n. 12/1999, apportate dagli artt. 2 e 3 della L.R. n. 23/2018;
4. di stabilire che eventuali modifiche alla modulistica di cui al precedente punto 3 potranno essere approvate con determinazione del dirigente regionale competente;
5. di stabilire che i Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente, trasmettono alla Regione, anche ai fini delle attività svolte nell’ambito dell’Osservatorio regionale del commercio:
a) l’elenco dei tesserini rilasciati, con l’indicazione di cognome, nome, residenza e codice fiscale del titolare;
b) l’elenco dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti svoltisi sul proprio territorio, con l’indicazione, per ciascuno di essi, di denominazione, ubicazione, natura dell’area di svolgimento (pubblica o privata), tipo di gestione (diretta o affidata a soggetti terzi), numero di giornate di svolgimento, numero e superficie complessive dei posteggi riservati agli hobbisti e di quelli riservati agli operatori commerciali professionali;
c) l’elenco degli hobbisti partecipanti a ciascuna manifestazione, con l’indicazione di cognome, nome, residenza e codice fiscale;
d) l’elenco riepilogativo concernente l’attività di vigilanza svolta in materia di commercio su aree pubbliche in forma hobbistica e le relative risultanze, con l’indicazione del numero di controlli effettuati, il numero e la natura delle violazioni accertate;
6. le comunicazioni di cui al precedente punto 5 sono trasmesse tramite posta elettronica, ovvero altre modalità, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione;
7. la Regione potrà inoltre richiedere di integrare le informazioni sopra indicate con altre che si rendessero opportune ai fini della relazione di cui all’art. 5, comma 2, della L.R. n. 23/2018, ovvero dell’attività dell’Osservatorio regionale del commercio;
8. Le disposizioni di cui ai precedenti punti dal 2 al 7 trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dell’elenco dei mercatini storici con hobbisti di cui all’art. 6, comma 1, lett. c ter), della L.R. n. 12/1999, come modificato dalla L.R. n. 23/2018. Da tale data sostituiscono a tutti gli effetti quelle di cui ai punti 1), 2) e 3) lett. dalla a) alla c) del dispositivo della propria deliberazione n. 844/2013, che conseguentemente sono disapplicate;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
10. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.