n.316 del 26.10.2022 periodico Parte Seconda

Ulteriore integrazione alla propria determinazione n. 18104 del 15/11/2016 recante "Successiva integrazione alla determinazione dirigenziale n. 4155 del 30/3/2012 e n. 4693/2009 "Integrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali di cui alla propria determinazione n. 13871/2004"

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la Legge Regionale n. 19/2004 recante “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, e in particolare l’art. 10 che, al comma 13, demanda ad apposito atto della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali la disciplina delle modalità tecniche e delle procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, nonché la individuazione degli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e delle precauzioni igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica e degli operatori;

Richiamate:

- la determinazione n. 13871 del 6 ottobre 2004, avente ad oggetto “Disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali”, che regolamenta la materia nei termini di cui all’allegato del provvedimento;

- la propria determinazione n. 4693 del 29 maggio 2009, avente ad oggetto “Integrazione alla “Disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali” di cui alla propria determinazione n. 13871/2004” che integra l’allegato, approvando il seguente capoverso al paragrafo “Il trasporto di cadavere”: “Qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso”;

- la propria determinazione n. 4155 del 30 marzo 2012, avente ad oggetto “Ulteriore integrazione alla propria determinazione n. 4693/2009 “Integrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali di cui alla determinazione n. 13871/2004”, che integra ulteriormente l’allegato, prevedendo due ulteriori deroghe al temine delle 24 ore dal decesso, vale a dire nel caso di prelievo di organi a scopo di trapianto e di riscontro diagnostico disposto dall’Autorità giudiziaria;

- la propria determinazione n. 18104/2016, avente ad oggetto “Successiva integrazione alla determinazione dirigenziale n. 4155 del 30/3/2012 e n. 4693/2009 "Integrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali di cui alla propria Determinazione n. 13871/2004”, che integra l’allegato, prevedendo un’ulteriore deroga al temine delle 24 ore dal decesso, introducendo il “caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico”;

Preso atto che sono stati richiesti chiarimenti interpretativi da parte delle Amministrazioni Comunali, di Rappresentanze di operatori funebri e di cittadini, diretti a considerare la possibilità di ampliare la deroga al termine temporale di 24 ore dal decesso, entro le quali il cadavere può essere trasportato verso il luogo prescelto per le onoranze funebri, ai casi in cui sono richiesti l’ispezione esterna di cadavere e/o l'autopsia disposte dall’Autorità Giudiziaria oppure il riscontro diagnostico;

Considerato che nelle ipotesi di sola ispezione esterna di cadavere non si ravvisano, nel caso di superamento dell’arco temporale di 24 ore dal decesso, pericoli per la salute pubblica inerenti alla conservazione del cadavere e che nel contempo appare doveroso consentire, a tutela e rispetto della dignità e dei diritti dei congiunti, lo svolgimento delle onoranze funebri con l’esposizione del defunto anche nel caso sopra richiamato;

Valutato pertanto necessario intervenire nuovamente nella materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2004, integrando la disciplina di cui all’allegato - approvato con la succitata determinazione n. 4155/2012 - con la previsione di un’ulteriore deroga al termine delle 24 ore, introducendo il caso in cui è richiesta anche la sola ispezione esterna di cadavere (c.d. esame esterno) disposta dall’Autorità Giudiziaria a quelli già contemplati dell’autopsia giudiziaria oppure del riscontro diagnostico;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della suddetta integrazione all’allegato sopra richiamato che consenta agli interessati di poter svolgere le onoranze funebri a tutela e rispetto della dignità e dei diritti dei medesimi, senza alcun pregiudizio della salute pubblica, integrando l’ultimo paragrafo “Il trasporto di cadavere” dell’allegato alla propria determinazione n. 18104/2016, come segue: “Qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, nonché nel caso in cui sia richiesta l’ispezione esterna di cadavere con/senza autopsia disposta dall’Autorità giudiziaria oppure nel caso di riscontro diagnostico;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della stessa delibera n. 468/2017;

- la delibera di Giunta regionale n. 771 del 24 maggio 2021, che conferisce fino al 31/5/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

- la delibera di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022 – 2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la delibera di Giunta regionale n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;

- la delibera di Giunta regionale n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- la delibera di Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la determinazione n. 6229 del 31 marzo 2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- la determinazione dirigenziale n. 7162 del 15 aprile 2022, recante “Ridefinizione dell’assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, Responsabile del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l’ultimo capoverso del paragrafo “Il trasporto di cadavere” dell’allegato alla propria determinazione n. 4155/2012, che si riporta interamente: “Qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, nonché nel caso in cui sia richiesta l’ispezione esterna di cadavere con/senza autopsia disposta dall’Autorità giudiziaria oppure nel caso di riscontro diagnostico;

2. di confermare detto allegato in ogni sua altra parte;

3. di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto nell’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022” approvato con determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022, come precisato in premessa;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.).

Il Responsabile del Settore

Giuseppe Diegoli

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