n.163 del 23.08.2012 (Parte Seconda)
Interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai Comuni sia alla Direzione Comando Controllo (DI.COMA.C.), ai sensi dell’OCDPC n. 3 del 2 giugno 2012, sia ulteriori omologhi interventi richiesti al Commissario Delegato, ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 17 del 2 agosto 2012
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012
Il Presidente
VISTI:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione nonché della realizzazione degli interventi provvisionali urgenti, è stata istituita in loco, ovvero presso l’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (DI.COMA.C), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- l’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 3/2012, ai sensi del quale la DI.COMA.C, relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna, è stata autorizzata ad operare per il tramite delle strutture della Regione, costituenti parte integrante della DI.COMA.C stessa;
EVIDENZIATO che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. /TEREM/0049883 del 12 luglio 2012, ha segnalato ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, non essendo state previste risorse finanziarie aggiuntive, rispetto a quelle di cui al citato art. 7 dell’OCDPC n. 3/2012, la DI.COMA.C. non potrà autorizzare nuove spese per gli interventi provvisionali urgenti pervenuti a partire dal 13 luglio 2012 e nel contempo propone che la valutazione e l’eventuale autorizzazione di spesa, sia ricompresa nell’ambito della gestione commissariale;
EVIDENZIATO altresì, che il capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 “Indicazioni operative ed attuative delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC N.1/2012 e OCDPC N. 3/2012)”, precisa, per quanto qui rileva, che:
- gli interventi provvisionali urgenti, di cui all’art. 1, comma 5, dell’OCDPC n. 1/2012 e all’art. 1, comma 9, dell’OCDPC n. 3/2012, riguardano strutture e infrastrutture pericolanti e sono finalizzati: alla salvaguardia della pubblica incolumità; all’immediato rientro della popolazione colpita nella propria abitazione, non fruibile per rischio indotto da dette strutture e infrastrutture; a rimuovere le cause che pregiudicano le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione;
RAVVISATA la necessità di integrare i precedenti criteri di ammissibilità per gli interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza, con i seguenti ulteriori criteri comprendenti:
- il ripristino urgente della funzionalità dei servizi pubblici essenziali compromessa dagli eventi sismici in parola;
- interventi atti ad evitare la compromissione irreversibile di un bene pubblico o di fruizione pubblica, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;
- interventi atti a salvaguardare il valore intrinseco del bene, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1° agosto 2012, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna. Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati, si dispone che:
- alla data del 2 agosto 2012 cessano le funzioni e le attività della DI.COMA.C e dei Direttori delle tre Regioni interessate, tra cui, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, quali soggetti responsabili per l’assistenza alla popolazione ai sensi della OCDPC n. 1/2012 e dell’OCDPC n. 3/2012, ai quali subentrano, a decorrere dal 3 agosto 2012, i Presidenti di tali Regioni in qualità di Commissari delegati;
- il Commissario delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;
- il Coordinatore della DI.COMA.C trasmette ai Commissari Delegati una relazione contenente le informazioni necessarie per consentire, senza soluzione di continuità, il proseguimento delle attività di assistenza alle popolazioni colpite, nonché le richieste di autorizzazione, pervenute entro il 2 agosto 2012 alla Direzione di Comando e Controllo e per le quali entro la medesima data non sia stato completato l’iter autorizzativo;
- gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione e provvisionali urgenti da parte dei Commissari Delegati, gravano sul Fondo di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti, nell’ambito della quota del citato Fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012.
RICHIAMATA la notaprot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 con cui, in anticipazione dell’ordinanza n. 15 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, l’Assessore alla sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative ed in particolare, per le opere provvisionali ed urgenti, ha stabilito che i Comuni formulano le richieste di autorizzazione alla spesa, utilizzando il modulo allegato n. 3 della nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 come modificato dalla richiamata nota assessorile;
VISTA la propria Ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012: ”Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DICOMAC “ nella quale si dispone che:
- l’Agenzia Regionale di Protezione Civile assicura, con decorrenza dal 3 agosto 2012, a supporto dell’azione commissariale, in stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Direzione di Comando e controllo istituita ai sensi dell’OCDPC n. 3/2012 ed, in particolare le funzioni di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo dell’agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, Volontariato, Sanità e sociale, Autorizzazioni di spesa;
- per le opere provvisionali ed urgenti conferma quanto già disposto dalla richiamata nota assessorile prot. PC/2012/EMG0368 del 28/7/2012.
EVIDENZIATO che la compilazione del modulo- allegato n. 3 della nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 come modificato dalla nota assessorile prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28/7/2012- richiede l’esplicita individuazione dell’evento sismico di riferimento tra quello del 20 e del 29 maggio 2012, a conferma del nesso di causalità tra gli interventi provvisionali e gli eventi sismici;
VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dello stato di emergenza;
VISTO in particolare l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012, che ha istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo articolo 2, comma 6;
RAVVISATA la necessità di istruire sia le richieste di intervento indifferibili e urgenti di messa in sicurezza trasmesse dai Comuni alla DI.COMA.C ex OCDPC del 2 giugno 2012 n. 3, sia le ulteriori omologhe richieste di intervento trasmesse dai Comuni direttamente al Commissario Delegato ai sensi della propria Ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012, avendo a riferimento sia i criteri di cui alla nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 sia gli ulteriori criteri di ammissibilità, richiamati ai punti precedenti;
PRESO ATTO degli esiti dell’istruttoria condotta dalla Funzione Tecnica di Valutazione, istituita presso l’Agenzia regionale di Protezione Civile, a supporto dell’azione commissariale ex Ordinanza del Commissario Delegato n. 17 del 2 agosto 2012;
PRESO ATTO, altresì, che:
- gli interventi di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto come descritti nelle rispettive schede di dettaglio conservate agli atti dell’Agenzia regionale di protezione civile, rispondono alle finalità e criteri indicati in precedenza e che è necessario provvedere urgentemente alla loro esecuzione;
- le spese previste per la realizzazione degli interventi in parola sono state ritenute autorizzabili dalla Funzione Tecnica di Valutazione di cui al punto precedente a seguito della relativa istruttoria;
- il fabbisogno complessivo risultante dalle previsioni di spesa per gli interventi in parola ammonta ad € 4.162.480,75;
RITENUTO, pertanto, di assicurare la copertura finanziaria degli interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza di cui al predetto allegato 1, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;
RITENUTO, peraltro, di definire i limiti entro i quali sono riconosciuti gli oneri stimati, rinviando ad una successiva ordinanza commissariale la definizione delle procedure per la rendicontazione e la liquidazione degli interventi provvisionali di cui trattasi;
VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
RITENUTO necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000, considerate le finalità cui rispondono gli interventi di cui all’allegato 1 che impongono di procedere in via d’urgenza;
VISTI:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
DISPONE
1. di autorizzare per le ragioni indicate nelle premesse gli interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza e la conseguente spesa per ciascuno prevista, descritti nell’elenco di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto alla presente ordinanza, e di incaricare quali enti attuatori per la loro realizzazione i soggetti indicati a fianco di ciascun intervento;
2. di finanziare i conseguenti oneri stimati in complessivi € 4.162.480,75 nei limiti e secondo i criteri previsti nei punti successivi, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;
3. di stabilire che l’importo della spesa prevista in corrispondenza di ciascun intervento di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto rappresenta una stima massima;
4. di stabilire che eventuali oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli stimati e riportati nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto saranno a carico degli enti attuatori;
5. di stabilire che, ove la stima degli oneri finanziari sia stata definita sulla base di costi unitari superiori a quelli previsti nei vigenti prezzari regionali, gli enti attuatori degli interventi di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto provvederanno sulla base dei prezzari regionali, fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento ad altri listini ufficiali, quali il listino del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia-Romagna e Marche o della C.C.I.A.A. territorialmente competente o, in mancanza, all’analisi dei prezzi;
6. le spese tecniche, nel caso di affidamento esterno alle strutture degli enti attuatori, sono ammissibili entro il limite massimo del 10% (comprensivo degli oneri riflessi, previdenziali e fiscali) dell’importo netto dei lavori a base di gara o di quello concordato con l’impresa esecutrice in caso di affidamento diretto;
7. di rinviare ad una successiva ordinanza commissariale la definizione delle procedure per la rendicontazione e la liquidazione degli interventi di cui all’allegato 1;
8. di dare atto, che gli enti attuatori provvederanno ad acquisire su tutti gli interventi gli assensi comunque denominati da rilasciarsi a cura delle amministrazioni pubbliche competenti e di altri soggetti nei casi previsti dalle vigenti normative di settore, anche avvalendosi delle procedure di semplificazione amministrativa previste dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;
9. di dare atto, che gli enti attuatori, nel caso di interventi su beni vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, provvederanno ad acquisire il previo assenso della Soprintendenza territorialmente competente;
10. di stabilire che per la gestione delle macerie e dei rifiuti gli enti attuatori si atterranno a quanto previsto nella circolare commissariale n. 2, prot. n. PCR.2012.2 del 16 giugno 2012, recante “Prime indicazioni per la gestione delle macerie in attuazione dell’art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74”;
11. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n.340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;
12. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 23/8/2012 Il Commissario Delegato
Vasco Errani