n.314 del 02.12.2015 periodico (Parte Seconda)

Nuova direttiva in materia di procedimento disciplinare

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la delibera n. 256 del 19 novembre 2009 che ha approvato la "Direttiva in materia di procedimento disciplinare in attuazione del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150" recependo nell'ordinamento regionale la riforma in materia disciplinare - in tema di infrazioni, sanzioni procedimento disciplinare e rapporti con il procedimento penale - apportata al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dal Decreto 150/2009 (c.d. Brunetta), che ha modificato, tra l'altro, l’art. 55 “Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure di conciliazione” e inserito gli artt. da 55-bis “Disposizioni relative al procedimento disciplinare” a 55- novies e abrogato l’art. 56 “Impugnazioni delle sanzioni disciplinari”;

Rilevato che dopo l'approvazione del suddetto provvedimento, sono entrate in vigore alcune disposizioni che hanno in parte innovato e integrato la materia e precisamente:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Dirigenza Area II "Regioni e Autonomie locali" 2006-2009 sottoscritto in data 22/02/2010, con riferimento a quanto sancito al Capo II "Norme disciplinari. Responsabilità disciplinare", che ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio disciplinare per il personale con qualifica dirigenziale;

- il D.L. 98/2011 convertito con modificazioni nella L.111/2011, che ha modificato l'articolo 55-septies sulle assenze con particolare riguardo al controllo mediante visita richiesta dall'amministrazione, al regime della reperibilità rispetto al controllo e alle assenze;

Richiamato, in particolare, l'articolo 55-bis del D.Lgs. 165/2001 che disciplina le forme ed i termini del procedimento disciplinare e l'autorità competente prevedendo:

- per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione delle sanzioni che vanno dal “rimprovero verbale” alla “sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni”, il procedimento disciplinare è avviato e gestito dal dirigente della struttura di assegnazione del collaboratore, che assume anche le determinazioni conclusive;

- per le infrazioni più gravi di quelle sopra richiamate, il dirigente responsabile della struttura cui è assegnato il collaboratore trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, dandone contestuale comunicazione all'interessato;

- il procedimento disciplinare va attivato, con l’atto di contestazione di addebito, nel termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza del possibile illecito e va concluso entro sessanta giorni o, nei casi di competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, per l’applicazione delle sanzioni più gravi, va attivato entro 40 giorni da quando l'ufficio ha avuto notizia dei comportamenti punibili e concluso entro centoventi giorni dalla stessa data di acquisizione della notizia dell'infrazione;

Visti inoltre:

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”: che al Titolo III, Capo III, detta disposizioni in ordine al regime della responsabilità dei dipendenti, stabilendo che le competenze in materia di contestazione degli addebiti e di irrogazione delle sanzioni disciplinari sono attribuite alla dirigenza; la sanzione disciplinare del licenziamento, con o senza preavviso, è irrogata dal direttore generale competente in materia di personale (art. 26), mentre, in caso di direttore generale o di dirigente assunto in Assemblea legislativa ai sensi dell'art. 18, la risoluzione del rapporto di lavoro è disposta dall’Ufficio di Presidenza;

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto "Regioni-Autonomie locali" e, in particolare, gli obblighi del dipendente (art. 23 CCNL 2002-2005), le sanzioni e le procedure disciplinari (art. 24 CCNL 2002-2005) e il codice disciplinare (art. 3 CCNL 2006-2009);

- la circolare della funzione pubblica n. 14/2010 avente ad oggetto "D.Lgs. n. 150 del 2009 - Disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche applicative" che detta indirizzi interpretativi in ordine all'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto 150/2009, con particolare riferimento alla titolarità dell'azione disciplinare e al rafforzamento della competenza del dirigente, e alla competenza dell'UPD - Ufficio procedimenti disciplinari - a seconda della gravità delle infrazioni commesse;

Atteso che il CCNL dirigenti del 22/02/2010 che declina espressamente gli "Obblighi del dirigente" (art. 5), le sanzioni e le procedure disciplinari da applicare in caso di violazioni di tali obblighi (art.6) e, recependo le novità introdotte dal D.Lgs. 150/2009, introduce sanzioni conservative del rapporto di lavoro anche per i dirigenti in luogo della precedente normativa che prevedeva unicamente la sanzione del licenziamento;

Richiamato, in particolare,

- l'art. 7 avente ad oggetto il codice disciplinare che prevede le sanzioni da applicare, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della mancanza, dalla sanzione pecuniaria della multa di 200 euro fino al licenziamento senza preavviso;

- le ulteriori specifiche infrazioni e sanzioni disciplinari previste dalla legge a carico dei dirigenti quali, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, nei casi previsti dall’art.55-sexies, comma 3, e dall’art. 55 septies, comma 6, (mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare) (art. 7 comma 6 del CCNL del 22/2/2010 );

Richiamati inoltre:

- la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che impone, tra l'altro l'adozione di una serie di obblighi e iniziative in capo alla Regione;

- l'art. 54 del citato D.lgs. 165/2001 recante “Codice di comportamento” stabilisce che la violazione dei doveri enunciati nei Codici di comportamento, “compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare» imponendo quindi, l’ulteriore vincolo di considerare illecita ogni violazione dei codici di comportamento, seppur non espressamente sanzionata dai Contratti, il procedimento disciplinare dovrà essere comunque avviato e la violazione ricondotta ad una delle generiche previsioni normalmente contenute nei Contratti Collettivi;

- il Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento adottato, d’intesa tra Giunta e Ufficio di Presidenza, dalla Regione con la delibera n. 421 del 2014, in cui si prevede che la violazione è fonte di responsabilità disciplinare (art. 14);

- la delibera n. 8 del 2015 con cui l’Ufficio di Presidenza, in attuazione dell'art. 1 della citata L. 190/2012, ha approvato il “Piano Triennale della Prevenzione della corruzione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2015-2017”, e tra le Misure programmate per l’anno 2015, la Misura 7.1.2 prevede la revisione della Direttiva in materia di procedimenti disciplinari, con riferimento al completamento della disciplina dei procedimenti a carico di Dirigenti e del Direttore generale, da attuare entro il 31/10/2015;

Rilevato che la richiamata direttiva n. 256 del 2009, essendo stata adottata prima dell'entrata in vigore del citato CCNL Area dirigenza del 22/02/2010, regola segnatamente i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti non dirigenti, secondo le disposizioni del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali 2006-2009, ma non l'analoga regolazione in ordine al procedimento disciplinare a carico dei dirigenti;

Ritenuto, quindi, a seguito degli interventi normativi sopra evidenziati, ed in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della corruzione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2015-2017, di provvedere all'aggiornamento della direttiva adottata il 19 novembre 2009 con deliberazione n. 256 al fine di adeguarla alle vigenti disposizioni previste dal codice disciplinare di cui al CCNL dell'Area Dirigenza Area II "Regioni e Autonomie locali" quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 22/2/2010;

Dato atto che la presente deliberazione sarà oggetto di informazione successiva alle rappresentanze sindacali sia del comparto che dell’area della dirigenza;

Dato atto del parere allegato; 

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di adottare la nuova "Direttiva in materia di procedimento disciplinare”, Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo che la direttiva sostituisca a tutti gli effetti quella approvata con la propria deliberazione n. 256 del 19 novembre 2009 a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e nel BURERT;

2) di disporre che i procedimenti disciplinari avviati e ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova direttiva sono conclusi secondo le modalità e competenze individuate nella delibera di Ufficio di Presidenza n. 256/2009.

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