SUPPLEMENTO SPECIALE N.283 DEL 02.07.2019

Relazione

La Regione Emilia-Romagna ha sempre posto grande attenzione al tema dei diritti di partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita politica e istituzionale dell’ente e, più in generale, del coinvolgimento dei cittadini stessi nella definizione degli indirizzi politico programmatici, attraverso il confronto tra i decisori politici e i diversi soggetti nel procedimento legislativo e amministrativo.

L’esperienza di partecipazione acquisita, dalla nascita della Regione e in tutti questi anni, è stata del resto scolpita anche nelle disposizioni statutarie. L’intero titolo II dello Statuto è dedicato ai diritti di partecipazione, con norme di principio e altre che declinano in modo sistematico strumenti e istituti per rendere effettivi tali diritti.

Non è però un caso che accanto ai diritti di partecipazione lo stesso titolo II contempli un altro principio che, nel corso degli anni, si è reso sempre più imprescindibile: il principio di trasparenza. Così recita infatti l’articolo 14, primo comma, dello Statuto: “L’attività della Regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione”.

Le disposizioni in materia di trasparenza e partecipazione non sono solo il frutto dell’esperienza acquisita dalla Regione nel corso degli anni. è a partire dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con le leggi costituzionali n. 1/99 e n. 3/2001 che si è aperto lo spazio politico e giuridico per l’introduzione di una disciplina della rappresentanza degli interessi a livello regionale e per un maggior coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse nei processi decisionali. In diversi Statuti regionali adottati dopo la riforma del Titolo V, così come nei Regolamenti interni, si rinvengono norme tese a disciplinare, anche se in modo ancora sfumato, il tema dell’attività di lobbying nei procedimenti decisionali.

Nella maggioranza di tali iniziative si riscontra tuttavia un limite: le attività di rappresentanza dei portatori di interesse sono contemplate con riferimenti specifici ai processi decisionali che si svolgono nei Consigli regionali e in misura minore con riferimento alle attività di lobbying che possono essere esercitate nei confronti delle Giunte regionali detentrici del potere esecutivo delle Regioni.

Anche il nostro Statuto e regolamento interno non fanno eccezione. In attuazione dell’articolo 19 dello Statuto, l’Assemblea legislativa ha istituito, dal 2007, l’Albo delle Associazioni, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscenza circa l’identità e l’attività di coloro che partecipano al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico programmatici più generali. Le Associazioni iscritte all’Albo sono state in questi anni, interlocutrici delle commissioni assembleari e hanno potuto partecipare alle diverse forme di consultazione previste dal Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e secondo le modalità stabilite dal Protocollo di consultazione adottato con Delibera della stessa Assemblea n. 145 del 2007. Attualmente le associazioni iscritte all’Albo sono 346, e sono attive nei più disparati settori della realtà economica, sociale, culturale e territoriale della regione.

Con questo progetto di legge si intende colmare il limite su descritto e dare completa attuazione ai principi di trasparenza e partecipazione contenuti nello Statuto, disciplinando nuovi strumenti e adeguando gli strumenti di partecipazione già istituiti, rendendo così tracciabile e conoscibile l’intero processo decisionale, i soggetti che vengono coinvolti in tale processo, la piena assunzione di responsabilità nelle decisioni.

Gli articoli 1 e 2 definiscono oggetto, finalità che si intendono perseguire e spiegano il significato dei termini utilizzati.

L’articolo 3 prevede l’istituzione con delibera di Giunta del Registro dei rappresentanti dei portatori di interesse e fissa nel contempo i requisiti essenziali per l’iscrizione al registro. Lo stesso articolo 3 prevede che l’Assemblea legislativa adegui gli atti istitutivi dell’Albo delle Associazioni e del relativo Protocollo di consultazione ai contenuti qui previsti. La necessità di un ripensamento o anche di una revisione di questi strumenti era del resto già stata contemplata dalla Delibera dell’Assemblea legislativa n. 145 del 28 novembre 2007.

Gli articoli 4 e 5 chiariscono quali sono i diritti e doveri dei rappresentanti dei portatori di interesse e dei decisori pubblici. Di rilievo si evidenzia la previsione che nella relazione illustrativa dei progetti di legge e di regolamento e nelle premesse degli atti amministrativi, i decisori pubblici diano atto dei soggetti consultati e delle attività svolte con i rappresentanti dei portatori di interesse in ordine all’oggetto di decisione. Si prevede inoltre che nel sito istituzionale della Regione, in apposita sezione, siano resi noti, in forma di agenda pubblica, gli incontri svolti fra i rappresentanti dei portatori di interesse e i decisori pubblici.

L’articolo 6 prevede la presentazione da parte della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, ciascuno per il proprio ambito di competenza, alla competente commissione assembleare di apposite relazioni documentate sullo stato di attuazione della legge e sulle eventuali criticità riscontrate, nonché la produzione di dati quantitativi e qualitativi atti a valutare l’efficacia delle misure previste.

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