n.212 del 16.07.2014 periodico (Parte Seconda)
L.R. 19 gennaio 1998, n. 2, art. 3, comma 2. Determinazione di prescrizioni ed indicazioni tecnico-procedurali per l'esame dei programmi di coltivazione e dei consuntivi della specie segale e barbabietola. Modifica determinazione 210/99
IL RESPONSABILE
Vista la L.R. 19/1/1998, n. 2 "Norme per la produzione di sementi di piante allogame e non allogame. Abrogazione della L.R. 6/7/1977, n. 30" che disciplina la coltivazione delle piante delle principali specie allogame e non allogame, individuate dalla Giunta regionale, al fine di:
- prevenire i danni derivanti dal mancato isolamento spaziale delle suddette coltivazioni;
- favorire l'espansione delle colture da seme;
- favorire il controllo delle zone di produzione per la prevenzione di fitopatie;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1281 del 27 luglio 1998 con la quale si è provveduto ad individuare le specie di piante allogame e non allogame oggetto della L.R. 2/98, secondo quanto previsto al citato art. 3, comma 1, della Legge, nonché la deliberazione del 28 dicembre 2001, n. 3074 che integra l’elenco delle suddette specie;
- n. 612 del 12 maggio 2014 con la quale è si è provveduto ad inserire la specie “Segale” (Secale cereale L.) nell’elenco delle piante allogame e non allogame oggetto della predetta L.R. 2/98;
Visto l’art. 3, comma 2, della L.R. 2/98 sopra citata ai sensi del quale spetta al dirigente regionale competente:
- individuare, nell’ambito di ciascuna delle specie di piante allogame e non allogame oggetto della Legge le relative sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà;
- fissare le prescrizioni per evitare danni alle colture, precisando a tal fine le distanze minime da rispettare;
- stabilire i termini di presentazione dei programmi di coltivazione e dei relativi consuntivi;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale Agricoltura del 21 gennaio 1999, n. 210, modificata con le determinazioni dirigenziali n. 4581 del 22/5/2000 e n. 1281 del 22/2/2002, contenente indicazioni tecnico-operative per l'esame dei programmi e relativi consuntivi di coltivazione delle piante allogame e non allogame prodotte nel territorio della Regione Emilia-Romagna che:
- individua, nell’ambito di ciascuna delle specie di piante allogame e non allogame disciplinate dalla L.R. 2/98, le relative sottospecie, i gruppi di varietà e le varietà;
- stabilisce le modalità ed i termini di presentazione dei programmi di coltivazione, nonché le modalità istruttorie dei programmi e dei consuntivi;
- stabilisce le distanze minime che devono essere mantenute nelle aree in cui sia attribuito un diritto di pre-uso fra le varietà aventi tale diritto e le altre colture;
Considerato che l’inserimento della specie segale tra le specie regolamentate dalla L.R. 2/98 rende necessaria la determinazione di prescrizioni per evitare danni alle colture della segale da seme;
Preso atto che l’Associazione Assosementi di Bologna - in nome e per conto dei produttori sementieri interessati -con nota in data 12 luglio 2013, acquisita al protocollo al numero PG/2012/180743 del 18 luglio 2013, ha richiesto, oltre all’inserimento della specie “Segale” (Secale Cereale L.) fra le specie regolamentate, di aumentare le distanze minime di isolamento tra le coltivazioni di barbabietola da zucchero, in ragione del fatto che l’evoluzione negli anni dei materiali genetici utilizzati per la produzione del seme impone un incremento delle distanze di coltivazione per garantire la qualità della semente ottenuta;
Ritenuto pertanto di stabilire prescrizioni tecniche per evitare danni alle colture della segale da seme, nonché aumentare le distanze minime di isolamento fra coltivazioni di barbabietola da zucchero, così come riportato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, a parziale modifica ed integrazione dei punti 5 e 6 dell’allegato alla determinazione 210/99;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 2416 in data 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e successive modifiche;
- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;
- n. 1222 del 4 agosto 2011 con la quale è stata conferita efficacia giuridica agli atti dirigenziali di attribuzione degli incarichi di responsabilità di struttura e professional;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/08 e s.m.i., la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate ed in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 della L.R. 2/98:
1) di stabilire le prescrizioni per evitare danni alle colture della specie segale da seme ed i termini per la presentazione dei programmi di coltivazione della specie stessa e dei relativi consuntivi così come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto che tali disposizioni integrano i punti 5 e 6 dell’allegato alla determinazione 210/99, già modificata con le determinazioni n. 4581 del 22/5/2000 e n. 1281 del 22/2/2002;
2) di stabilire altresì le prescrizioni per evitare danni alle colture della barbabietola da seme (Beta vulgaris L.) come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in sostituzione di quanto previsto al punto 5. dell’allegato alla determinazione 210/99 per la suddetta specie;
3) di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, di diffonderla altresì attraverso il sito E-R Agricoltura.
Il Responsabile del Servizio
Franco Foschi