n.292 del 19.08.2020 periodico (Parte Seconda)

Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Società Agricola Chiesa di Chiesa Giuseppe e Stefania S.S.. Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castelvetro P.no (PC), località Cascina Laghetti ad uso zootecnico - Proc. PC18A0096 – SINADOC 248/2019 (Determina n. 3662 del 5/8/2020)

La Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1. di assentire alla Società Agricola Chiesa di Chiesa Giuseppe e Stefania S.S., con sede legale in Comune di Asola (MN), Via Liguria n. 1/2 (C.F. e P.I.V.A. 01253150195), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC 18A0096, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)

  • destinazione della risorsa ad uso zootecnico (allevamento bovini);
  • portata massima di esercizio pari a l/s 1,67;
  • volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 5.148; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2030; (omissis)

Estratto disciplinare (omissis)

Articolo 7 - Obblighi del concessionario

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)

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