n.265 del 07.08.2019 periodico (Parte Seconda)

Concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso irrigazione agricola in comune di Reggio Emilia (RE) - località Chiesa Canali - Codice Procedimento RE18A0015. Titolare: Società Agricola Villa Canali S.r.l. (Determina N. DET-AMB-2019-3429 del 16 luglio 2019)

LA DIRIGENTE (omissis) determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Società Agricola Villa Canali S.r.l. C.F./P.IVA 02752230355 con sede in Reggio Emilia (RE) la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Reggio Emilia (RE) località Chiesa Canali da destinarsi ad uso irrigazione agricola;

b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 9,50 per un volume complessivo annuo non superiore a m3 10.800 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2028

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 16 luglio 2019 n. DET-AMB-2019-3429 (omissis)

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dal ritiro del presente provvedimento dovrà procedere all’istallazione, su ciascun pozzo, di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d’acqua prelevata e comunicare l’avvenuta installazione a questa Struttura, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni::

  • ARPAE - SAC di Reggio Emilia - Piazza Gioberti n.4 - 42121 Reggio Emilia - pec: aoore@cert.arpa.emr.it;
  • Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera n.8 - 40127 Bologna - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Il mancato rispetto all’obbligo d’installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l’acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell’art. 32 del R.R. 41/2001. (omissis)

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina