n.119 del 23.04.2014 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo accreditamento istituzionale della Struttura Ambulatoriale Odontoiatrica del Centro Medico specialistico Bolognese - Sede di Molinella (BO)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla Struttura ambulatoriale odontoiatrica del Centro Medico Specialistico Bolognese, sede di Molinella (BO), sita c/o Polo sanitario, via Provinciale Circonvallazione n. 47, il rinnovo dell'accreditamento già concesso per l’attività di odontoiatria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche;

2. l’accreditamento concesso decorre dall’8/1/2014, data di scadenza della determinazione n. 23 dell' 8/1/2010 di concessione dell’accreditamento, e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3. di stabilire che l’eventuale verifica negativa relativamente al possesso dei requisiti di accreditamento per l’attività di cui sopra, effettuata dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale ai sensi dall’art. 9 della L.R. 34/98 e successive modifiche, comporta la revoca dell’accreditamento già concesso;

4. in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale 53/13, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della l.r. 34/1998 e s.m.; si evidenzia che oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, il rinnovo dell’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al titolare/legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di dare atto che, ai sensi del DLgs 33/13, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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