n.63 del 09.03.2016 periodico (Parte Seconda)
Terenziani Giuseppe e C. Srl - Domanda 16.02.2015 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione aree verdi private e lavaggio piazzali, dalle falde sotterranee in comune di Montechiarugolo (PR), loc. Basilicanova. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 E 6. Concessione di derivazione. Proc. PR15A0012.
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di rilasciare alla società Terenziani Giuseppe e C. Srl, con sede in Basilicanova di Montechiarugolo (PR), Via Fornace n. 17, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione (cod. proc. PR15A0012) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea esercitata in Comune di Montechiarugolo (PR), per uso irrigazione aree verdi private e lavaggio piazzali, con portata massima pari a litri/sec. 4,00 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 1800;
b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare nell’esercizio dell’utenza, oltre alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche delle opere di presa;
c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
d) di stabilire che la concessione, ai sensi della DGR n 787/2014, che la concessione ha validità fino al 31/12/2024; (omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 05/11/2015 n. 15093
(omissis)
Art. 4 - Durata della concessione
4.1 - La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è rilasciata fino al 31/12/2024, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.
4.2 - Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.
(omissis)