n.34 del 16.02.2021 (Parte Seconda)

Piano regionale per il controllo delle popolazioni di daino (Dama dama) di Lido di Classe (RA) e Lido di Volano (FE)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 19, che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, a condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19, prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;

Richiamate altresì:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamato, in particolare, l’art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii., a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.;

- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40, della legge regionale n. 13 del 2015 e ss.mm.ii.. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici”, sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla Legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l’approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la L.R. n. 7/2004 “Disposizioni in materia ambientale” che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;

- la L.R. n. 6/2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 24/2011 “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;

- la L.R. n. 22/2015 denominata “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 1191/2007 recante “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l’effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004”;

- n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;

- n. 1419/2013 recante “Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali”” che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;

- n. 79/2018 recante “Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e modifiche alle delibere n. 1191/2007 e n. 667/2009”;

- n. 1147/2018 recante “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, B e C)”;

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il “Piano Faunistico-Venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, redatto ai sensi dell’art. 10 della predetta Legge n. 157/1992 e dell’art. 5 della L.R. n. 8/1994, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, con parere favorevole di ISPRA;

Richiamate altresì le “Linee guida per la gestione degli ungulati” pubblicate da ISPRA, che opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province ai sensi dell’art. 7, della Legge n. 157/1992, nel quaderno n. 91/2013, che definiscono il Daino (Dama dama) una specie naturalizzata nel nostro Paese, considerata para-autoctona, così come confermato dal successivo Decreto 19 gennaio 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2-bis, della Legge n. 157/1992, e, come tale, con problematiche maggiormente legate al contenimento delle popolazioni piuttosto che alla loro conservazione, anche in relazione ai fenomeni di competizione che possono generare nei confronti dei Cervidi autoctoni;

Dato atto che le citate Linee guida di ISPRA prevedono unicamente la conservazione dei nuclei storici in ambiente mediterraneo (Tenute di San Rossore e Castelporziano, Parco regionale della Maremma e delle popolazioni maggiormente affermate presenti nell’Appennino centro-settentrionale (settore alessandrino-genovese, tosco-emiliano e tosco-romagnolo) e che solo in questi casi vanno mantenute densità compatibili con la rinnovazione forestale mentre viene previsto il congelamento dell’areale, attraverso la rimozione sistematica degli individui in dispersione. I piccoli nuclei isolati e quelli di recente formazione, spesso originati da fughe da recinti o da introduzioni abusive, devono essere totalmente rimossi;

Dato atto inoltre che il citato Piano Faunistico-Venatorio regionale 2018-2023 ha cartografato l’areale storico del daino a gestione conservativa e l’attuale distribuzione della specie in ambito regionale e ha definito gli obiettivi gestionali e le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi, stabilendo, coerentemente con quanto riportato nelle “Linee guida” di ISPRA, che nel Comprensorio 1, che ricomprende prevalentemente il comparto planiziale della Regione, la gestione del Daino debba avere un obiettivo non conservativo, ponendo un’attenzione particolare ai due nuclei demografici di Lido di Classe (RA) e Lido di Volano che utilizzano territori di competenza di più Enti, mentre per i Comprensori 2 e 3 la programmazione delle presenze deve avvenire coerentemente con l’area a gestione conservativa che si estende per 3.907 kmq circa interessando tutti i territori provinciali, con l’eccezione di Ferrara (interamente inclusa nel Comprensorio 1), Ravenna e Rimini;

Dato atto altresì che la necessità di intervenire celermente ed efficacemente sulle popolazioni di Classe e Volano è stata sollecitata con specifiche note delle Prefetture territorialmente interessate in quanto lo spostamento dei daini è spesso causa di incidenti stradali ma anche di interruzioni della linea ferroviaria Ravenna-Rimini;

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione di un “Piano regionale per il controllo delle popolazioni di Daino (Dama dama) di Lido di Classe (RA) e Lido di Volano (FE)”, valido per il territorio occupato dalle predette popolazioni ad esclusione delle aree ricadenti nell’ambito del Parco del Delta del Po;

Considerato infatti che le popolazioni in oggetto occupano territori la cui competenza gestionale spetta sia all’Ente di gestione del Parco del Delta del Po che alla Regione, il “piano di controllo”, redatto congiuntamente, viene approvato, ai sensi della Legge n. 157/1992 nonché della L.R. n. 8/1994 art. 16, per le aree di competenza della Regione mentre per il restante territorio provvederà, con propri atti, l’Ente di gestione del Parco del Delta del Po in ottemperanza a quanto previsto della Legge n. 394/1991 nonché dalla Legge Regionale n. 6/2005, art. 37;

Visti gli esiti della valutazione d’incidenza, effettuata in conformità a quanto stabilito della L.R. n. 6/2005, della L.R. n. 7/2004 e della L.R. n. 24/2011 dall’Ente di Gestione del Parco del Delta del Po con provvedimento n. 2020/223 del 18/5/2020 in quanto i Siti ricadono interamente nell’ambito di competenza, pervenuta con nota PG/2020/370963 del 19/05/2020, con la quale si rileva come le attività previste nel “Piano di controllo” non comportino incidenza negativa significativa sugli habitat, delle specie animali e vegetali di interesse comunitario rilevati nel Sito interessato, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in esso riportate;

Richiamato inoltre il parere di ISPRA, richiesto in data 6 dicembre 2019 con nota prot. n. 895458, pervenuto con nota ISPRA Prot. n. 2691 del 21 gennaio 2020, acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca con Prot. n. 42908 del 21 gennaio 2020, a seguito del quale, con nota prot. n. 655663 del 12 ottobre 2020, sono state fornite le precisazioni e i dati necessari ad ISPRA per l’espressione di un parere favorevole all’attuazione del “Piano” in oggetto, espresso con nota Prot. n. 51171 del 5 novembre 2020, trattenuto agli atti con Prot. n. 26402 del 5 novembre 2020;

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione del suddetto “Piano regionale per il controllo delle popolazioni di Daino (Dama dama) di Lido di Classe (RA) e Lido di Volano (FE)”, valido per il territorio occupato dalle predette popolazioni ad esclusione delle aree ricadenti nell’ambito del Parco del Delta del Po, nella formulazione di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamata la propria deliberazione n. 111 del 25 gennaio 2021, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”, ed in particolare l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001”;

- n. 3 del 5 gennaio 2021 “Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  2. di approvare il “Piano regionale per il controllo delle popolazioni di Daino (Dama dama) di Lido di Classe (RA) e Lido di Volano (FE)”, valido per il territorio occupato dalle predette popolazioni, ad esclusione delle aree ricadenti nell’ambito del Parco del Delta del Po, nella formulazione di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
  4. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul Portale E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.
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