n.1 del 05.01.2022 periodico (Parte Seconda)

Recepimento accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 90/CSR del 17 giugno 2021 concernente l'aggiornamento dell'accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep Atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge n. 52 del 6/3/2001 recante “Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo”;

- la Legge n. 219 del 21/10/2005 concernente la “nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, che all’art.1 detta principi fondamentali in materia di attività trasfusionali ed individua le misure per garantire il raggiungimento dell’autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati, assicurando alti livelli di sicurezza e stabilendo l’assoluta gratuità del sangue e dei suoi prodotti i cui costi di produzione e distribuzione, comprese le cellule staminali emopoietiche, non debbono essere addebitati al ricevente così come non possono essergli attributi addebiti accessori, oneri fiscali, compresa la partecipazione sanitaria;

- l’art. 14, comma 3°, della sopramenzionata Legge 219/2005, che prevede che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle indicazioni del Centro Nazionale Sangue, determini il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue e dei suoi componenti uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché le azioni di incentivazione dell’interscambio infraregionale ed interregionale, secondo principi che garantiscano un’adeguata copertura dei costi di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale”;

- il D.M. 18 novembre 2009 recante “Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale”;

- il D.M. 2 novembre 2015 recante ”Disposizioni relative requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;

- l’Accordo Stato-Regioni 168/CSR del 20 ottobre 2015 recante "indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra Aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra Aziende sanitarie all'interno della Regione e tra Regioni", e la successiva Determinazione n. 453 del 23/2/2016 del Centro Nazionale Sangue, con la quale sono state individuate le tariffe di scambio tra le Regioni e Province Autonome di prodotti intermedi e semilavorati del plasma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, del succitato Accordo Stato/Regioni 20/10/2015, recepiti con la propria deliberazione n. 867 del 13/6/2016;

- l’Accordo Stato-Regioni 85/CSR del 25/5/2017 recante “Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotto e di prestazioni di medicina trasfusionale”, recepito con propria deliberazione n. 2111 del 20/12/2017;

- il Piano Sangue e Plasma Regionale, triennio 2017 - 2019, approvato con deliberazione n. 139 del 14/03/2018 dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, ove si sancisce che il Centro Regionale Sangue della Regione Emilia-Romagna, mediante un’attività di programmazione, coordinamento ed indirizzo del sistema sangue regionale, garantisce il perseguimento dell’autosufficienza del sangue e degli emoderivati sul territorio regionale e concorre al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale;

Considerato e richiamato l’Accordo Stato-Regioni n. 90/CSR del 17 giugno 2021 recante l’aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni del 20 ottobre 2015 (REP ATTI 168/CSR), in quanto, in ragione dell’evoluzione tecnico-scientifica, è stata rilevata la necessità di rivedere i costi di cessione sia degli emocomponenti, con l’eliminazione di quelli non più prodotti e l’inclusione di nuove lavorazioni/trattamenti e nuovi prodotti, in particolare del concentrato di cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e da cordone ombelicale, sia dei medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale comprendenti anche i medicinali emoderivati forniti in base ai nuovi contratti di lavorazione, anche al fine di ottimizzare gli scambi interregionali di prodotti finiti o semilavorati all’interno delle singole aggregazioni o tra le stesse;

Preso atto che il punto 4 dell’Accordo di cui si tratta specifica che nella tariffa di scambio degli emocomponenti non è compreso il costo per la “movimentazione” degli stessi. I costi connessi con la movimentazione degli emocomponenti sono a carico della struttura acquirente;

Preso atto che al punto 10 dell’Accordo di cui si tratta, è previsto che il medesimo sostituisce a tutti gli effetti l'Accordo Stato Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep. Atti 168/CSR) e che le Regioni e le Province Autonome lo recepiscano entro 6 mesi;

Visti e richiamati:

- la L.R. 12 maggio 1994, n. 19 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517“e successive modifiche;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale” e successive modifiche, e nello specifico l’art. 1 comma 2, lettera m), di tale norma che esprime il principio ispiratore di leale collaborazione con le altre Regioni e con lo Stato, attraverso la promozione delle opportune forme di coordinamento;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- il D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 111 del 28 gennaio 2021 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e Linee di indirizzo 2021”;

Richiamata infine la determinazione dirigenziale n. 12976 del 24 luglio 2020 recante ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di recepire l’Accordo fra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano n. 90/CSR del 17 giugno 2021, in allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, concernente l’aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 168/CSR del 20 ottobre 2015 recante "indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra Aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra Aziende sanitarie all'interno della Regione e tra le Regioni";
  2. di dare atto che nella tariffa di scambio degli emocomponenti non è compreso il costo per la “movimentazione” degli stessi. I costi connessi con la movimentazione degli emocomponenti sono a carico della struttura acquirente;
  3. di dare atto dell’opportunità di istituire un Gruppo di lavoro regionale per la definizione del costo per la “movimentazione” di cui al punto n. 2, al fine di individuare criteri omogenei per la definizione dei costi su tutto il territorio regionale, demandando al Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare i provvedimenti necessari;
  4. di dare atto che le succitate tariffe verranno applicate a decorrere dall’1.1.2022;
  5. di dare atto inoltre che le tariffe di cui trattasi sostituiscono integralmente, a decorrere dalla data di cui al punto n. 4, quelle adottate con propria deliberazione n. 867/2016, la quale pertanto è integralmente sostituita dal presente atto;
  6. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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