n.212 del 13.07.2016 periodico (Parte Seconda)

Criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di suolo pubblico ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, ai sensi del documento approvata in sede di Conferenza delle Regioni del 24 marzo2016.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti:

  • il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. n. 59";
  • la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvata il 12 dicembre 2006 e relativa ai servizi nel mercato interno comunemente definita direttiva Bolkestein, d'ora in poi Direttiva;
  • l'art.12 della Direttiva che impone nel caso in cui il numero delle autorizzazioni per lo svolgimento di una determinata attività di servizi sia limitato a causa della scarsità di risorse naturali utilizzabili, l'applicazione della procedura del bando pubblico per l'assegnazione unitamente ad una durata limitata, senza rinnovo automatico e senza ogni sorta di vantaggio per il prestatore uscente;
  • l'art. 70, comma 5 del citato decreto legislativo n.59, che stabilisce che con Intesa sancita ai sensi dell'art.8, comma 6 della legge 131 del 2003, anche in deroga al disposto di cui all'art.16 del D.lgs. n.59 del 2010, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere;
  • l'art.9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che stabilisce che la Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni e Enti locali, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Richiamato l'accordo, sancito dalla Conferenza Unificata in data 16 luglio 2015 (Rep. Atti n. 67/CU), sui criteri da applicare nelle procedure di evidenza pubblica riferite all'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche relative all'attività di commercio e somministrazione alimenti e bevande, nonché l'attività di vendita su area pubblica svolte con le medesime modalità dagli artigiani e dagli edicolanti sulla base delle specifiche discipline;

Preso atto del testo del documento approvato dalle Regioni nella Conferenza del 24 marzo 2016, in attuazione di quanto disposto nella Conferenza Unificata del 16 luglio 2015, concernente l'applicazione in forma unitaria e omogenea dei criteri da applicare per le procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche per l'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici;

Richiamate le proprie deliberazioni 56/2016, 106/2046 e 270/2016;

Sentite le organizzazioni del commercio del turismo e dei servizi;

Acquisito agli atti d'ufficio il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'art.23 dello Statuto regionale, nella seduta del

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera:

- Di approvare, al fine di rendere omogenei i criteri e le procedure diramate nella Conferenza del 24 marzo 2016, i seguenti criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendite di quotidiani e periodici:

1. Durata delle concessioni

  ai fini di una uniforme applicazione in tutto il territorio regionale e allo scopo di garantire un equo periodo di ammortamento circa gli investimenti sostenuti dagli operatori, la durata delle concessioni comunali di aree pubbliche per l'esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendite di quotidiani e periodici è fissato nel limite massimo stabilito dall'Intesa, pari a 12 anni.

2. Criteri di selezione

I comuni applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità, nell'ambito delle procedure di selezioni per l'assegnazione delle aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendite di quotidiani e periodici, nel caso di pluralità di domande concorrenti: 

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese:

1. l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Si propone, a tal fine, la seguente ripartizione di punteggi:

  • anzianità di iscrizione fino a 5 anni= punti 40
  • anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni= punti 50
  • anzianità di iscrizione oltre i 10 anni= punti 60

2. l'anzianità acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione:

in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, si propone di attribuire un punteggio pari a 40 punti al soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione.

b) criterio per la concessione di aree pubbliche nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore:

oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si propone di attribuire un punteggio pari a 7 punti per l'assunzione dell'impegno a rendere compatibile il servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio ed a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) criterio relativo al possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione dell'area pubblica, del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio: si propone di attribuire un punteggio pari a 3 punti per l'impresa in possesso dei menzionati certificati.

3. Assegnazione di nuove aree pubbliche

Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di nuove aree pubbliche si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

1. criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 05

offerta di prodotti di qualità, come: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua;

2. criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 03

impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna a domicilio,l'offerta dei prodotti pre- confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, l'offerta informatizzata o on-line;

3. criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 02

  • compatibilità architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto; utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.
  • A parità di punteggio, si applica il criterio di cui al precedente punto 2, lett.a), numero 1. (anzianità di impresa riferita all'attività su area pubblica).

4. Prestatore proveniente da uno Stato appartenente alla U.E.

Con riferimento alla partecipazione alle procedure di selezione di prestatore proveniente da uno stato dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di priorità è attestato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello stato membro e avente la medesima finalità. L'applicazione del principio di reciprocità, infatti, presuppone una efficiente cooperazione amministrativa fra i paesi dell'Unione

5. Disposizioni transitorie

Al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che hanno usufruito di tale possibilità, si applicano, in fase di prima attuazione (2017-2020), le seguenti disposizioni transitorie:

a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;

b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;

c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo.

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