n.8 del 09.01.2019 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 per la realizzazione di opere di urbanizzazione per stralci della convenzione urbanistica all'interno del Comparto C2.2-C2.4 " La Romantica" oggi ANS.A.20-ANS.S.21 consistenti nella realizzazione di una pista ciclabile, strada carrabile, parcheggi ed area verde presentato dal Comune di Budrio

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali, l’intervento per la realizzazione di opere di urbanizzazione per stralci della convenzione urbanistica all’interno del comparto C2.2-C2.4 “La Romantica” oggi ANS.A.20-ANS.S.21 nelle aree distinte catastalmente al Fg. 127 mapp. 1131 – 1135 – 1141 parte – 1142 – 1143 parte – 1150 – 1151 – 1188 parte – 1190 di proprietà dell’ente comunale consistenti nella realizzazione di una pista ciclabile, strada carrabile, parcheggi ed area verde presentato dal comune di Budrio (Bo) ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso D.P.R.; 

2. di dare atto che l’autorizzazione all’intervento è composta dal presente atto e dagli elaborati grafici pervenuti con posta elettronica certificata prot. PG/2018/0629553 del 16/10/2018 e depositati presso l’archivio informatico del Servizio Trasporti Pubblici e Mobilità Sostenibile della Regione Emilia-Romagna, di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione: 

- tavola comune; 

3. Di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime; 

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi; 

4. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni: 

a) la recinzione e la pista ciclabile dovranno essere realizzate alla distanza minima di m 6,00 dalla rotaia più vicina,

b) l’illuminazione della pista ciclabile, della strada e delle aree verdi dovrà essere orientata in modo da non arrecare disturbo alla circolazione ferroviaria,

c) quanto verrà piantumato nelle aree verdi dovrà essere conforme all’art. 52 del D.P.R. 753/80;

d) a seguito dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo l’ente comunale dovrà depositare allo scrivente servizio ed al gestore dell’infrastruttura gli elaborati progettuali aggiornati con le prescrizioni contenute;

5. di stabilire inoltre quanto segue; 

  • entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il richiedente dovrà dare inizio ai lavori, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decadrà di validità,
  • il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
  • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
  • al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto; 

6. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

7. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa; 

8. di dare atto che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma d del D.lgs. n. 33 del 2013; 

9. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

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